Salve,
rileggendo la Legge 21/92, all'art. 8, comma 3, (ancora in vigore... con la formulazione che indicherò) è disposto:
[i]"3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. "[/i]
Il ns regolamento invece prevede che: [i]"L’esercizio dell'impresa di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente è subordinato alla disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio."[/i]
Chiedo se la norma del regolamento sia compatibile con la legge quadro.
Grazie
Salve,
rileggendo la Legge 21/92, all'art. 8, comma 3, (ancora in vigore... con la formulazione che indicherò) è disposto:
[i]"3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. "[/i]
Il ns regolamento invece prevede che: [i]"L’esercizio dell'impresa di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti, compreso il conducente è subordinato alla disponibilità nel territorio del Comune che rilascia l’autorizzazione di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio."[/i]
Chiedo se la norma del regolamento sia compatibile con la legge quadro.
Grazie
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Non vedop incompatibilità fra la disposizione legislativa e la formulazione del regolamento comunale che si limita a richiedere un elemento di idoneità della rimessa rispetto al numero di mezzi utilizzati.
Secondo me non vi sono problemi.
Scusate, ma ho posto il quesito in maniera incompleta.... :-[
Il mio dubbio sulla compatibilità del regolamento con la legge quadro è riferito all'obbligo dell'ubicazione della rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
La mia perplessità nasce dal confornto dell'articolo 8 comma 3 della legge quadro: rispetto alla nuova formulazione non ancora entrata in vigore, nella norma vigente non è specificato che la rimessa debba essere nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione (cito la nuova formulazione non in vigore: [i]"Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione"[/i]).
Attendo Vs commento.
Grazie
Scusate, ma ho posto il quesito in maniera incompleta.... :-[
Il mio dubbio sulla compatibilità del regolamento con la legge quadro è riferito all'obbligo dell'ubicazione della rimessa nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
La mia perplessità nasce dal confornto dell'articolo 8 comma 3 della legge quadro: rispetto alla nuova formulazione non ancora entrata in vigore, nella norma vigente non è specificato che la rimessa debba essere nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione (cito la nuova formulazione non in vigore: [i]"Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione"[/i]).
Attendo Vs commento.
Grazie
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Ciao,
quello è IMPLICITO. Non potrebbe essere diversamente in quanto la RIMESSA è l'elemento che determina la competenza territoriale del Comune e pertanto è solo il Comune dove si trova la rimessa che può rilasciare le relative autorizzazioni. Ciò anche in base all'attuale normativa.
La nuova formulazione è, correttamente, più esplicita.
In questo senso vedi anche questa sentenza:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4730.0