come sempre prima ringrazio per il vostro aiuto e vi pongo questo quesito.
In data 8 agosto 2013 si rilasciava autorizzazione per commercio itinerante su area pubblica comunicando di passare per il ritiro dell'atto.
L’esercente non veniva a ritirare l’autorizzazione poi a settembre sono venuto a conoscenza che questa persona non abita più nel mio paese ma risulta nei suoi confronti un procedimento di irreperibilità aperto.
Se questa persona mi si presenta devo consegnargli l’atto, anche se non ha una residenza fissa?
oppure devo archiviare l'atto ?
Nel caso che questa cambiasse residenza in un altro paese ho qualche obbligo da fare sulla sua autorizzazione prima di rilasciargliela?
oppure può esercitare presentando la scia che ha comunicato tramite impresainungiorno?
Si ringrazia della collaborazione.
Secondo il dpr 160/2010 il procedimento è telematico e chi presenta l'istanza deve indicare un domicilio elettronico (PEC), al quale si notifica l'atto. Con questa procedura si risolvono molti problemi (ma non tutti ovviamente).
[quote]poi a settembre sono venuto a conoscenza che questa persona non abita più nel mio paese ma risulta nei suoi confronti un procedimento di irreperibilità aperto[/quote]
A mio avviso finchè il procedimento è aperto non ti puoi rifiutare di rilasciare l'atto. Potrebbe anche essersi allontanato per un periodo più o meno lungo... Se mi trasferisco per lavoro per 2 mesi a Londra potrei diventare irreperibile anche io...
[quote]oppure devo archiviare l'atto ?[/quote]
Per archiviarlo devi attendere quanto meno la chiusura del procedimento di irripetibilità... più facile attendere che si verifichi le condizioni di decadenza (art. 27 l.r. 6/2010)
[quote]Nel caso che questa cambiasse residenza in un altro paese ho qualche obbligo da fare sulla sua autorizzazione prima di rilasciargliela?
oppure può esercitare presentando la scia che ha comunicato tramite impresainungiorno? [/quote]
Il titolo abilita a esercitare su tutto il territorio e non dovrebbe essere vincolata alla sede/residenza... ma ai sensi dell'art. 24 della l.r. 6/2010 comma 2 "Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al comune dove intende esercitare l'attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità".
Come vedi è l'interessato che ne dà comunicazione.