Data: 2013-11-06 12:38:11

Figura di "institore"

Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla figura di institore, nel caso specifico in azienda agricola.
Il proprietario di un'azienda agricola (impresa individuale regolarmente costituita ed iscritta in CCIAA) è cittadino extracomunitario (canadese) al momento senza permesso di soggiorno.
Per esercitare l'attività di agriturismo, oltre alle attività tipiche dell'azienda agricola (vinifiazione, inmbottigliamento vino e olio, stoccaggio, ecc..), può il titolare di impresa individuale nominare un "institore" che sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi in sostituzione del proprietario ?
Oppure è obbligo per il titolare possedere i requisiti soggettivi, delegando l'institore alla gestione dell'azienda ?

Grazie.

riferimento id:16304

Data: 2013-11-06 13:06:14

Re:Figura di "institore"

Nei testi di diritto commerciale si insegna che l'institore è l' "Alter Ego" dell'imprenditore nel senso che detto  soggetto ha gli stessi poteri dell'imprenditore, a meno che non sia stata rilasciata e depositata presso il Registro delle Imprese, un'atto (la c.d. Procura institoria) che ne limita  i poteri.

In mancanza di procura despositata al RI, i poteri dell'institore si intendono GENERALI e quindi se questo presenta SCIA per esercizio di una certa attività relativa all'imprenditore che lo ha istituito, deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi che si richiederebbero all'imprenditore.

riferimento id:16304

Data: 2013-11-07 11:59:13

Re:Figura di "institore"

NON MI E' CHIARO
MA QUALI LE DIFFERENZE TRA INSTITORE E PROCURATORE???

L’INSTITORE
La disciplina giuridica dell' institore è contenuta nel titolo II "del lavoro nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile dall'articolo 2203 all'articolo 2205.
L'articolo 2203 rubricato "preposizioni institoria" recita testualmente:
"E' institore colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale.
La preposizione può essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto".
Nel linguaggio comune la figura dell'institore si identifica con il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo della stessa.
Di solito si tratta di un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente, posto al vertice della gerarchia del personale.
Nel caso sia preposto all'intera impresa dipenderà solo dall'imprenditore, e solo da lui riceverà direttive e dovrà rendere conto a lui del suo lavoro.
Nel caso sia preposto ad una filiale o ad un ramo dell'impresa (ex articolo 2203 comma 2 del codice civile) si potrà trovare in posizione subordinata rispetto ad un altro institore, ad esempio il direttore generale dell'intera impresa.
Si può verificare anche il caso che ci siano più institori preposti nello stesso tempo all'esercizio dell'impresa e in questo caso essi agiranno disgiuntamente se nella procura non è previsto diversamente (ex articolo 2203 comma tre del codice civile).
Gli obblighi dell’institore si sostanziano nella circostanza che egli è tenuto insieme all'imprenditore all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili (ex articolo 2205 del codice civile), e in caso di fallimento dell'imprenditore saranno applicate anche nei confronti dell’institore le sanzioni penali a carico del fallito (ex articolo 227 legge fallimentare), tenendo presente che solo l'imprenditore potrà essere dichiarato fallito e soltanto lui sarà esposto agli effetti personali e patrimoniali che derivano dal fallimento.
L'institore ha inoltre il potere di rappresentanza sostanziale e processuale.
Nel caso della rappresentanza sostanziale anche senza espressa procura, egli può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto, non può invece compiere atti che travalicano dalla gestione dell'impresa, ad esempio la vendita o l'affitto dell'azienda oppure il cambiamento dell'oggetto dell'attività e non può vendere oppure ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato specificamente autorizzato.
Nel caso della rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni che dipendono da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa alla quale è preposto (ex articolo 2204 comma 2 del codice civile), quindi non soltanto per gli atti compiuti da lui ma anche per gli atti posti in essere direttamente dall'imprenditore.
I poteri rappresentativi determinati dalla legge nei confronti dell’institore possono essere ampliati oppure limitati dall'imprenditore sia all'atto della preposizione sia successivamente.

I PROCURATORI
La disciplina giuridica dei procuratori è contenuta nel titolo II "del lavoro nell'impresa" del libro V "del lavoro" del codice civile all'articolo 2209 rubricato "procuratori".
L'articolo 2209 del codice civile recita testualmente:
"Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si applicano anche ai procuratori, i quali in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso".

riferimento id:16304

Data: 2013-11-08 04:47:05

Re:Figura di "institore"


Buongiorno, avrei bisogno di alcuni chiarimenti in merito alla figura di institore, nel caso specifico in azienda agricola.
Il proprietario di un'azienda agricola (impresa individuale regolarmente costituita ed iscritta in CCIAA) è cittadino extracomunitario (canadese) al momento senza permesso di soggiorno.
Per esercitare l'attività di agriturismo, oltre alle attività tipiche dell'azienda agricola (vinifiazione, inmbottigliamento vino e olio, stoccaggio, ecc..), può il titolare di impresa individuale nominare un "institore" che sia in possesso di tutti i requisiti soggettivi in sostituzione del proprietario ?
Oppure è obbligo per il titolare possedere i requisiti soggettivi, delegando l'institore alla gestione dell'azienda ?

Grazie.
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Nel caso di apertura di una società sul territorio italiano da parte di azienda straniera, indipendentemente dalla quota di capitale italiano (necessaria o meno), sarà comunque necessaria una rappresentanza legale stabile, che può essere esercitata da un cittadino italiano o comunitario, o eventualmente cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno.
Questo significa che il titolare di un’impresa italiana, inteso come proprietario dell’intero capitale sociale, può anche non avere un permesso di soggiorno per entrare in Italia: sarà sufficiente che la società abbia un rappresentante legale con i requisiti sopra citati.

QUINDI l'imprenditore DEVE nominare almeno un PROCURATORE GENERALE italiano (o comunitario) che:
1) deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa italiana per lo svolgimento dell'attività
2) presentare le dichiarazioni per conto del legale rappresentante straniero
3) sarà l'interlocutore della PA in Italia

Approfondimenti:
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/0/E14D776B4C62AFC5C1257A3300557ADE/$FILE/rati8984.pdf
http://www.medmagazine.net/index.php/it-med-magazine/normativa/89-aprire-una-societ%C3%A0-in-italia.html
http://www.personaedanno.it/generalita-varie/la-presenza-delle-societa-straniere-in-italia-disciplina-giuridca-e-trattamento-fiscale
http://www.01net.it/articoli/0,1254,2_ART_66627,00.html

riferimento id:16304

Data: 2013-11-08 08:50:30

Re:Figura di "institore"

Rispondo alla richiesta di chiarimenti sulla figura dell'insitore ed alle sue differenze rispetto alla figura del procuratore, come richiesto da "Stellagi".

Come tu, giustamente, dici l'institore (art. 2204 del Codice Civile) :

“Nel caso della rappresentanza sostanziale anche senza espressa procura, (….)  può compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o del ramo al quale è preposto, (…….) non può vendere oppure ipotecare i beni immobili del preponente se non è stato specificamente autorizzato.

Viceversa un Procuratore dell’imprenditore si qualifica come tale, se invece è appositamente nominato da un apposito Atto di Procura, che può essere generale o speciale, a seconda che gli attribuisca il potere di compiere tutti gli atti relativa all’impresa o il potere di compiere una serie ben definita di atti espressamente indicati nella procura stessa.

In definitiva:

1) mentre nella figura del procuratore ESISTE necessariamente un atto di  procura (generale o speciale che sia) la cui mancanza fa venir meno la figura stessa di soggetto che opera in nome e per conto dell’imprenditore;
2) nella figura dell’institore NON ESISTE alcun atto di procura; la preposizione institoria e la pubblicazione del nominativo dell’institore al Registro delle Imprese (v. infatti art. 2196, 1°c. n.5, e 2° c. del Codice Civile) sono già di per se sufficienti per attribuire all’institore il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, con la sola esclusione del potere di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente.

In realtà il codice civile (lo stesso art. 2204 cit.) parla dell’esistenza di una “procura” anche nella figura dell’institore; non si tratta tuttavia di una vera e propria procura (intesa come atto che conferisce ad un soggetto il potere di compiere uno o più atti giuridici in nome e per conto del soggetto che la rilascia) perché in realtà è un atto che LIMITA i poteri dell’institore che altrimenti sarebbero generali. Si tratta un altre parole di atto non necessario all’istituzione della figura ma di atto solo eventuale, che viene rilasciato dal preponente solo se questi intende LIMITARE i poteri dell’institore (non a caso si parla di “procura institoria” per distinguerla dalla procura ordinaria generale o speciale che sia).

E’ fondamentale che sia la (eventuale) “procura institoria”, che la - diciamo così - “procura ordinaria” del procuratore, trovino pubblicità presso il Registro delle Imprese (v. infatti art. 2206 del c.c., e l’art. 2209 del c.c che lo richiama); in mancanza di pubblicità la rappresentanza dell’institore si intende generale e quindi riferita a tutti gli atti dell’impresa, oppure, nel caso del procuratore, i terzi possono sollevare contestazioni circa il potere del procuratore a compiere un certo atto, salva la possibilità di provare che i terzi conoscevano le limitazioni dei poteri dell’institore o i poteri del procuratore al momento della conclusione dell’affare.

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