In un pubblico esercizio gli ispettori ASL hanno rilevato che veniva effettuata musica (dal vivo e non) superando di gran lunga il VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE, chiedendoci contestualmente di disporre i provvediemnti di competenza.
Dalla lettura della LR 5/2006 non misembrano questi dei motivi per revocare l'autorizzazione del P.E., ma allora come è possibile intervenire per porre fine a questa situazione???
Infatti, non puoi intervenire in alcun modo con provvedimenti di revoca perchè non risultano disposizioni in tal senso, come hai già rilevato. La legge 447/1995 (in materia di valutazione di impatto acustico) la legge 287/1991 (in materia di somministrazione, oggi sostituita dalla legge regionale n.5/2006 e dal D.lgs n.59/2010) e la vigente normativa in materia di Sportello Unico non consentono alcun tipo di intervento in ordine a possibili ipotesi di sospensione/revoca e decadenza dei titoli abilitativi di natura amministrativa necessari per l’esercizio dell’attività.
Anche a seguito della liberalizzazione degli orari di attività dei pubblici esercizi, il Sindaco potrebbe comunque intervenire con un provvedimento di riduzione d'orario ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 del D.lgs. 267/2000; occorre però un'adeguata motivazione e ogni intervento di riduzione dell’orario deve fondarsi su accertamenti della polizia locale o sollecitato attraverso un numero significativo di segnalazioni, anch'esse circostanziate.
Dal momento che le competenze ad effettuare le verifiche in materia di impatto acustico risultano in capo al Comune ( che deve verificare il contenuto delle dichiarazioni dell'allegato A-10, se presentato) non è chiaro in quale contesto gli ispettori Asl abbiano effettuato le verifiche, forse a seguito di conferimento di incarico per indagini di polizia giudiziaria, a seguito di esposto - denuncia? In tal caso bisogna tener conto anche di eventuali profili di natura civilistica per procedimenti promossi da privati cittadini che seguiranno comunque il loro iter senza che il Comune abbia titolo ad intervenire direttamente.
Altra ipotesi, nel vostro Comune esiste un piano di classificazione acustica del territorio o un regolamento di polizia locale che preveda sanzioni per la fattispecie descritta? In tal caso si applicano le sanzioni ma non si revocano o sospendono mai i titoli abilitativi di natura amministrativa.
In un pubblico esercizio gli ispettori ASL hanno rilevato che veniva effettuata musica (dal vivo e non) superando di gran lunga il VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE, chiedendoci contestualmente di disporre i provvediemnti di competenza.
Dalla lettura della LR 5/2006 non misembrano questi dei motivi per revocare l'autorizzazione del P.E., ma allora come è possibile intervenire per porre fine a questa situazione???
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Alcune letture:
http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/RUMORE.htm
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/Testi/rumore-pres.htm