Un signore ci chiede che tipo di autorizzazione deve possedere per esercitare un'attività continuativa di svuota cantine. Spesso sono gli ambulanti che vendono cose usate ad esercitare l'attività, a volte sono i traslocatori che esercitano tale attività, possono essere coloro che operano il recupero di rifiuti. Un'attività a se stante non ci è , però, chiaro come possa essere regolata. E' logico che l'attività ha una componente di recupero rifiuti che come tali dovranno essere smaltiti, e di qui tutte le problematiche legate al Sistri. L'altra componente è la vendita del materiale vendibile che come tale può essere venduto direttamente in forma ambulante, oppure anche alienato a negozi in sede fissa, oppure anche ad ambulanti terzi. L'unica cosa che reputo indispensabile è la presentazione della presa d'atto e la dotazione di un registro dei beni usati.
riferimento id:16282Non credo che per esercitare l'attività di "Svouta - cantine" in senso stretto sia necessaria o quanto meno sia ipotizzabile una specifica autorizzazione.
Credo invece che specifici titoli abilitativi siano, a seconda dei casi, necessari per tutte le operazioni che intende effettuare con la "svuotatura" della cantina.
Se detta "svuotatura" sono cose ormai di nessun valore, inutilizzabili, da buttar via e quindi RIFIUTI, dovrà munirsi degli appositi titoli abilitativi previsti dal D.lgs 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente) che si differenzieranno a seconda della tipologia di rifiuto trattato (ordinari, speciali, pericolosi e non pericolosi) ed a seconda delle operazioni che in concreto si svolgono (cioè se trasporto, stoccaggio, smaltimento, conferimento ad altri per lo smaltimento, etc.)
Se invece la "svuotatura" sono cose che hanno ancora un valore economico e possono essere oggetto di vendita, si aprono altri scenari a seconda di come intenda esercitare detta attività: può ad es. aprire un esercizio commerciale in sede fissa e fare un mercatino delle cose usate e presentare anche la comunicazione di vendita di cose antiche ed usate, può prendere l'abilitazione/ autorizzazione ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche e parteciare alle fiere e mercati organizzati dai vari comuni, secondo le modalità da questi stabilite; può aprire un'agenzia di affari, tenere le cose in conto vendita per conto del soggetto/i a cui ha svuotato la cantina, e prendersi la percentuale sull'affare concluso tra quest'ultimo/i ed il cliente etc.
Sono invece dubbioso, se la vendita delle cose usate ad altri commercianti (sia in sede fissa o su aree pubbliche), debba essere considerata come attività commerciale all'ingrosso, con la conseguente necessità di ottenere l'apposito titolo abilitativo con l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (v. art. 21 L.R. 28/2005)