Data: 2013-11-05 10:03:14

INAIL circ. 52/2013 trattazione casi di infortunio in missione e in trasferta

La missione è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.

Per contro, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza.

Conseguentemente, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire:
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte.

Circolare Inail n.52 del 23 ottobre 2013
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.

http://www.inail.it/internet/default/Normativa/Bancadatinormativa/ProvvedimentiInail/Circolari/p/dettaglioBDN/index.html?wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentDataFile=UCM_104998&wlpnormativa_wcmplaceholder_1_contentRegionTemplate=RT_DETTAGLIO_NORMATIVA&_windowLabel=normativa_wcmplaceholder_1

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