TAR Piemonte, Sez. II, n. 979, del 6 agosto 2013
Rifiuti.Ordinanza rimozione rifiuti e avviso di avvio del procedimento
Costituisce insegnamento costante della giurisprudenza amministrativa, vieppiù all’indomani del varo delle nuove norme in materia di tutela ambientale (di cui al d.lgs. n. 152 del 2006), che, nell’ipotesi di abbandono di rifiuti ed in vista del conseguente provvedimento di rimozione, gli accertamenti degli organi preposti al controllo devono essere condotti in contraddittorio con gli interessati i quali, quindi, devono essere messi in condizione di partecipare attivamente al procedimento di cui si tratta. Tale partecipazione presuppone che i soggetti stessi siano avvisati dell’avvio del procedimento, mediante la comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, comunicazione che, pertanto, si configura come un adempimento indispensabile al fine della effettiva instaurazione del “contraddittorio” (espressamente previsto dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006). In proposito è stato anche ritenuto che, di conseguenza, diventano recessive, nella specifica materia dell’abbandono illecito di rifiuti, le regole stabilite in via generale dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83/9725-rifiutiordinanza-rimozione-rifiuti-e-avviso-di-avvio-del-procedimento.html