Data: 2013-11-04 21:27:36

Firma digitale o NO?

Per prima sono a  ringraziarvi per la pubblicazione dei lucidi inerenti il seminario da Voi tenuto il 10/10/2013. Purtroppo sono nel Lazio e mi resta lontano poter partecipare.

Con riferimento al lucido sulla “semplificazione”, vorrei proporre un approfondimento:

1) Art. 65, comma 1-bis del C.A.D. –
Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale. 
Tale Decreto è stato mai emanato?

2) c-bis) Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni …………..sono valide: Se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare ……

Vostra conclusione… Quindi, scrivere nel campo PEC oppure allegare scansioni non firmate digitalmente POTREBBE andare bene. Vedremo se qualcuno ha il “coraggio” di scrivere una circolare o una norma che descriva i casi reali.

Di questa norma ne ero a conoscenza ma ho sempre nutrito dubbi sulla sua applicazione. In effetti detta lettera è stata dapprima integrata dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78 e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, quindi, quest’ultima,  poco dopo la pubblicazione avventa il 30/09/2010 del D.p.R. n. 160/2010 (SUAP).
L’art 4, comma 7 del D.p.R. n. 160/2010 recita: Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, che a sua volta sancisce che: L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  L’Allegato a detto D.P.R. sancisce, senza ombra di dubbio,  che tutti i file che compongono la pratica devono essere sottoscritti con firma digitale, peraltro anche le comunicazioni che il Suap invia all’impresa devono essere sottoscritte digitalmente dal responsabile Suap.
Pertanto è  questa girandola di norme che mi ha creato furti dubbi che ancora non sono riuscito a risolvere. Forse sono parole sacrosante le vostre: “Vedremo se qualcuno ha il “coraggio” di scrivere una circolare o una norma che descriva i casi reali” ma nel frattempo come si deve comportare un responsabile Suap?

Avete un suggerimento?  :-[ :-\
Cordialmente,
Maurizio

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Data: 2013-11-05 16:52:04

Re:Firma digitale o NO?

Salve, non mi risulta che il comma 1-bis abbia avuto attuazione.

L’interpretazione che abbiamo dato unendo tutte le considerazioni che hai fatto (peraltro in modo così puntuale) in base all’intreccio della varie normative è sempre stata quella di ritenere (in via di ragionevolezza) che se la PEC è una PEC con identificazione certa del titolare, vedi la CEC-PAC, allora, nel caso non vengano allegati documenti, è da ritenere valida. In questo caso occorre comunque verificare che nel testo del messaggio siano soddisfatte le condizioni oggettive della comunicazione (contenuto autocertificazione, ecc). Il caso si presta, ad esempio, a comunicazioni semplici che la normativa definisce esplicitamente come tali (es. comunicazione di cessazione ecc.) e che non necessitano di modulistica formalemnte individuata.
Confronta l’art. L'articolo 12, comma 4 del D.L. 5/2012 che demanda a regolamenti successivi l’individuazione delle attività sottoposte:
-        ad autorizzazione:
-        a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni;
-        a SCIA senza asseverazioni;
-        [b]a mera comunicazione[/b];
-        quelle del tutto libere.
Anche in questo caso non sono stati adottati i regolamenti previsti.

La considerazione che facevo nella documentazione che hai visto è se considerare la PEC depositata al registro imprese come un indirizzo “non ripudiabile” e quindi che soddisfa le condizioni di identificabilità certa. A parere mio sì con le considerazioni che hai letto.

Quando si ha a che fare con un file allegato alla PEC, a prescindere dal tipo di PEC, non mi sento di affermare che può andar bene anche in assenza di firma digitale o qualifica ai sensi del comma 1, lett. a) dell’art. 65 e del DPR 160/2010.

Vediamo l’evoluzione della materia!

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