Data: 2013-11-04 15:15:51

Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Salve a tutti!
Ho letto gli interessanti approfondimenti contenuti sia in alcuni post che nelle slides del corso del 10/10 u.s. relativamente a quanto oggi previsto dall'art. 7, comma 4, della L.R. n°28/2004, come novellato dalla L.R. n°38/2013, e cioè che l'esercizio congiunto delle attività di estetica (e/o tatuaggio e/o piercing) con altra attività commerciale è soggetto alla presentazione della unica SCIA di cui al comma 1 del medesimo art. 4.
Premetto che tale interpretazione è, secondo me, discutibile; e lo per la lettera stessa della legge ("[i]L’esercizio congiunto delle attività di cui all’articolo 1, con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA e al rispetto dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/i]"), in quanto a mio modo di vedere il legislatore non ha previsto in modo così chiaro l'obbligo della presentazione di un'unica SCIA, ma, anzi, quel "[i]previsti dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/i]" deve riferirsi tanto al rispetto dei requisiti di onorabilità, quanto alla presentazione della SCIA; il fatto che nella proposta di modifica originaria della L.R. 28/2004 ci fosse un "[i]di cui al comma 1[/i]" dopo la parola SCIA nel comma 4 del nuovo art. 7 è indicativa proprio di questa interpretazione, perché il fatto di essere poi stato omesso nella stesura definitiva altro non può voler significare che il legislatore NON intendeva riferirsi alla SCIA di cui al comma e dell'art. 7 della L.R. n°28/2004 (altrimenti, perché non lasciarle lì tale inciso in modo da evitare dubbi di sorta?).
In ogni caso, ammesso e non concesso che l'interpretazione corretta sia quella da voi riportata, come dobbiamo comportarci con la destinazione d'uso dell'immobile?!?!?
Mi spiego: nel nostro comune (Arezzo) le N.T.A. al Regolamento Urbanistico prevedono espressamente che le attività artigianali di servizio, quando attività principali, possano essere svolte ESCLUSIVAMENTE su fondi artigianali e, qualora l'imprenditore abbia a disposizione un fondo avente destinazione commerciale, l'ufficio tecnico PRETENDE il preventivo cambio di destinazione d'uso.
Diversamente, nel caso di attività artigianale di servizio "secondaria", basta che siano rispettati i soliti limiti di cui alla L.R. n°1/2005 del 35% della superficie complessiva per un max di 30 mq.
Ma se oggi per avviare un'attività congiunta estetica/negozio si dovesse accettare la sola SCIA prevista dall'art. 7, comma 1, L.R. 28/2004, non dovendo quindi più avere a riguardo il criterio della prevalenza ("[i]a prescindere dal criterio della prevalenza[/i]"), io potrei accettare come valida una SCIA congiunta estetica/negozio avente ad oggetto un fondo a destinazione d'uso commerciale dove però la parte artigianale sarebbe quasi totalitaria? Oppure, al contrario, accettare una SCIA congiunta estetica/negozio avente ad oggetto un fondo a destinazione d'uso artigianale dove però la parte commerciale sarebbe quasi totalitaria?
E ancora: come va interpretato l'art.8, comma 5, della L.R. n°28/2004, laddove stabilisce che "[i]Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10[/i]"?
Che per i negozi che presentano i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, e che hanno al proprio interno dei soggetti abilitati, possono svolgere l'attività di estetica senza presentare alcunché?!?!?!?

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Data: 2013-11-04 18:24:44

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Premetto che come al solito, aimè, tocca inventarsi “oracolo” per cercare di dare un senso a disposizioni non troppo chiare. Ho preso una strada interpretativa senza avere l'occasione di sentire referenti regionali ed è possibile che debba essere integrata. Ti spiego i miei ragionamenti.

Che la novella abbia disposto la presentazione di un’unica SCIA è chiaro non solo dalla relazione di accompagnamento alla proposta di legge ma anche dal punto 4 del preambolo della LR 38/2013 (la legge che ha modificato la 28/04), così come definitivamente pubblicato sul BURT (22/07/13):
[i]In attuazione dell’articolo 12, comma 4 bis, del d.l. 5/2012 convertito dalla l. 35/2012, si rende necessario prevedere che l’esercizio congiunto dell’attività di estetica con altra attività commerciale richieda la presentazione di un’unica SCIA, per entrambe le attività, a prescindere dal criterio della prevalenza dell’attività di estetica su quella commerciale[/i]

Posto che la SCIA deve essere una sola a prescindere dalla prevalenza fra le due attività mi sono chiesto quale delle due SCIA andasse presentata. Da prima ho cercato di vederci scritto che se era prevalente l’attività commerciale allora si doveva trattare della SCIA commerciale e viceversa (mi sembrava la cosa più logica) ma poi mi sono convinto, anche leggendo l’art. 12, comma 4-bis del DL 5/2012, che si trattava comunque della SCIA per attività estetica, dove avrebbe dovuto trovare posto anche la certificazione dei requisiti morali per il commercio al dettaglio. Infatti, che senso avrebbe specificare il possesso dei requisiti morali se si parla di SCIA commerciale? Sarebbe tautologico. Invece mi pare più logico indicare la SCIA per estetista ([i]con la quale si attesta il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dai regolamenti regionale e comunale[/i], come indicato al comma 1 dell’art. 7) alla quale si aggiungono i requisiti morali per il commercio. Ed ancora, se fosse solo la SCIA commerciale con la sola indicazione dei requisiti morali, allora nel caso un esercente venda qualcosa in via minimale (commercio non prevalente e veramente minimo) sarebbe dispensato dall’indicazione del responsabile tecnico ecc.?

Riporto l’art. 12, comma 4 del DL 5/2012:
[i]4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza.
[/i]
La disposizione indica che si applicano le disposizioni del DL 7/2007 (quindi la SCIA per estetica e il divieto di imporre parametri numeri) anche in caso di esercizio congiunto con altra attività commerciale. In caso contrario poteva affermare che si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 114/1998 (quindi la SCIA per commercio al dettaglio). La [i]ratio[/i] dell'art. 4-bis del DL 5/2012 parrebbe però "solo" quella di esplicitare che anche in caso di esercizio congiunto con attività commerciale si applica in ogni caso la SCIA per attività estetica senza imposizione di altri limiti (non che si applica una unica scia)

Visto tutto questo e visto che comunque la [i]ratio[/i] insita nella proposta di legge non era stata stravolta in sede di approvazione di legge, mi sono convinto che quel “[i]di cui al comma 1[/i]” fosse andato perso non per una marcia indietro da parte della Regione ma solo per semplice omissione.

Detto questo, e a prescindere di quale SCIA si tratti, non darei, alla disposizione in questione, più valore di quello che ha. Si tratta solo di unificazione di due procedure, non di uno svuotamento di contenuti di una procedura in favore di un’altra.
Mi spiego, se l’attività prevalente, ad esempio, è quella commerciale ed è una grande struttura di vendita mica la SCIA per estetista far venir meno gli obblighi autorizzativi per la grande struttura. In questo caso non si può applicare la disposizione. Sarebbe un eccesso di competenza attribuito alla LR 28/04 in materia di commercio.
Se l’attività prevalente è ancora quella commerciale rispetto a quella estetica si applica l’unica SCIA (per estetista) ma occorre comunque la destinazione d’uso commerciale. Mica la LR 28/2004 può disporre che il commercio al dettaglio non ha più bisogno di una destinazione d’uso commerciale se in via miniale opera un’estetista nella stessa unità locale. Anche in questo caso mi sembrerebbe una [i]ratio[/i] un po’ troppo esuberante.
Ed ancora, se l'attività commerciale è alimentare non si applicherebbero i requisiti professionali e non si renderebbe più necessaria la notifica sanitaria?
Se l’attività prevalente è quella estetica allora non ci sono problemi.

Riguardo all’ultima osservazione che fai (giusta anche quella), anch’io mi sono trovato a riflettere un’altra volta con molti dubbi in testa.
Mi sono chiesto se un esercizio commerciale (magari già in esercizio) decide di iniziare a fare attività estetica, debba essere sottoposto a SCIA (compresa individuazione del responsabile tecnico ecc.) oppure non debba fare alcunché.
La modifica non tocca l’impianto che c’era già nella precedente versione ma ne allarga i contenuti. Prima si prevedeva che gli esercizi commerciali che vendevano cosmetici potevano svolgere attività estetica adeguandosi ai regolamenti comunali, ora ciò viene previsto che gli esercizi di commercio in genere. Meglio era se veniva elamita la disposizione dato che l’esercizio congiunto è sempre ammesso e non solo con l’attività commerciale ma anche con palestre, alberghi, studi medici, ecc.
In sintesi, io farei presentare comunque la SCIA per estetica dato che questa deveve essere presentata a prescindere dalla prevalenza.
Qualche dubbio rimane...

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Data: 2013-11-06 09:41:23

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Innanzitutto, grazie per la risposta.
Devo dire che mi hai convinto su tutta la linea, anche se penso, e spero, che ci siano due refusi.
Mi spiego:
1) quando scrivi "[i]Se l’attività prevalente è ancora quella commerciale rispetto a quella estetica si applica l’unica SCIA (esercizio di vicinato) ma occorre comunque la destinazione d’uso commerciale[/i]", spero che quel "[i](esercizio di vicinato)[/i]" sia, appunto, un refuso, e che volevi dire "[i](estetista)[/i]", visto che in base a tutto il ragionamento precedente mi sembra oramai effettivamente chiaro che se un'attività di estetica ed un'attività commerciale convivono, l'unica SCIA che deve essere presentata è quella per l'attività di estetica, con l'aggiunta dell'autocertificazione relativa ai requisiti morali per la parte commerciale;
2) quando scrivi "[i]Se l’attività prevalente è quella estetica allora ci sono problemi[/i]" penso ti sia "saltato" un "NON", nel senso che "[i]Se l’attività prevalente è quella estetica allora NON ci sono problemi[/i]".
Sono inoltre d'accordo, ma già di questo ne ero convinto prima, che, qualora un esercizio di vicinato intenda avviare l'attività di estetista, debba presentare la relativa SCIA.
Detto questo, ne approfitto (della tua competenza) per un quesito su un caso specifico.
Premetto che, come ho già scritto nel primo post, nel nostro comune (Arezzo) le N.T.A. al Regolamento Urbanistico prevedono espressamente che le attività artigianali di servizio, quando attività principali, possano essere svolte ESCLUSIVAMENTE su fondi artigianali e, qualora l'imprenditore abbia a disposizione un fondo avente destinazione commerciale, l'ufficio tecnico PRETENDE il preventivo cambio di destinazione d'uso.
Ora, ho il caso di un'impresa di tre estetiste (S.N.C., ma questo è irrilevante) che intendono avviare l'attività di estetica e con essa di un'attività commerciale di vendita di prodotti sempre per l'estetica.
Hanno trovato in affitto un fondo a destinazione d'uso commerciale, e, in base a quanto ti ho premesso (e dato che il proprietario non accetta di procedere al cambio di destinazione d'uso), sono costrette ad avviare l'attività commerciale come attività principale e l'attività di estetica come attività secondaria, perché in tal modo, senza procedere al cambio di destinazione d'uso, possono sfruttare, per la parte estetica, il 35% della "[i]superficie utile dell'unità stessa[/i]" per un massimo di 30 mq. (come espressamente prevede l'art. 59, comma 2, L.R. n°1/2005).
Fin qui tutto ok.
Il problema è che il fondo è molto piccolo (50 mq.), e sfruttarne al massimo il 35% per la parte artigianale di estetica significa avere a disposizione solo 17,50 mq, in cui far rientrare, secondo quando prevede l'art. 2 del Regolamento Regionale n°47/R del 2007, gli "[i]spazi o locali destinati a: a) esercizio dell’attività e attesa della clientela; b) box 1 doccia; c) servizio igienico; d) ripostiglio; e) spogliatoio; f) eventuali corridoi e disimpegni[/i]".
Mi avrebbero quindi proposto di utilizzare i 17,50 mq. solo per i locali dove esercitare l'attività di estetica, e magari lo spogliatoio, mentre tutti gli altri locali (attesa della clientela; box 1 doccia; servizio igienico; ripostiglio; eventuali corridoi e disimpegni) sarebbero fatti rientrare nei 32,50 mq. della parte commerciale, ma con possibilità di utilizzo da parte dei clienti della parte estetica.
Secondo te è possibile?
Oppure tutti i locali sopra elencati devono necessariamente farsi rientrare nella parte estetica?

riferimento id:16235

Data: 2013-11-06 23:33:11

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Sì, scusa sono due refusi, il brutto è che ho poco tempo e scrivo veloce senza rileggere a sufficienza, anzi provvedo a correggere. Coloro che leggeranno in seguito non lo vedranno :-)
GRAZIE!!

riferimento id:16235

Data: 2013-11-06 23:52:55

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Riguardo all'altro quesito ti direi che per me è ok. Già altre volte avevo affrontato la questione, era il caso di uno studio medico che voleva predisporre una stanza per attrezzature estetiche.
Anche in quel caso ho suggerito che bagni, sala d'aspetto ecc, potevano essere condivise con l'attività prevalente in quanto ambienti di servizio e non di svolgimento dell'attività.

Che dire, dovrebbe stare alla ragionevolezza della PA competente nel giudicare che non c'è un carico urbanistico maggiore se un artigiano lavora in una destinazione commerciale, anzi, al massimo lo eguaglia.
Anche per questo, da un punto di vista sostanziale dell'impatto sul territorio non ci sono controindicazioni.

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Data: 2013-11-07 14:16:49

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Grazie!
Oramai che ci siamo, un ultimo quesito:
in un subentro di attività di estetica, senza modifica dei locali , autorizzata ed operante dal 1997, deve essere garantita la rispondenza della struttura al successivo regolamento di attuazione della L.R. 31/05/2004 n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) approvato con D.P.G.R. 02/10/2007 n. 47/R?

riferimento id:16235

Data: 2013-11-11 09:14:32

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Scusa Mario, mica ti è sfuggito questo ultimo quesito?
"Grazie!
Oramai che ci siamo, un ultimo quesito:
in un subentro di attività di estetica, senza modifica dei locali , autorizzata ed operante dal 1997, deve essere garantita la rispondenza della struttura al successivo regolamento di attuazione della L.R. 31/05/2004 n. 28 (disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) approvato con D.P.G.R. 02/10/2007 n. 47/R?"

riferimento id:16235

Data: 2013-11-11 18:02:11

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Eccomi!
La regola generale è che il subingresso (subingresso vero, cioè con contratto di affitto o vendita azienda) dà seguito ai diritti acquisiti da parte del dante causa. In questo modo la vita dell'azienda prosegue di volta in volta senza rincominciare da capo, in questo modo sfugge alle condizioni abilitative per gli esercizi ex-novo.

Molte volte, però, come in questo caso, sono le stesse norme di settore che indicano disposizioni transitorie al fine dell'applicazione nel tempo delle più recenti condizioni abilitative. Detto questo, vedi l'art. 104 del DPGR 47R/2007. Gli adeguamenti dell'art. 104, esulano però dal discorso subingresso, si applicano con cadenza temporale all'esercente che in quel momento si trova ad operare.

riferimento id:16235

Data: 2013-11-12 08:52:03

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Grazie di nuovo!
Dalla lettura dell'art.104 da te richiamato evinco l'obbligo di rispetto delle disposizioni del Regolamento (con eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'art.3, e di cui agli artt. 7 e 10) da parte del subentrante, dato che i 60 mesi concessi dalla norma a chi operava alla data della sua entrata in vigore sono già scaduti da un anno, e quindi, in base ad una interpretazione non solo letterale della norma, ritengo che non sia ad oggi possibile avere esercizi di estetica in locali che non rispettino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento, indipendentemente dal fatto che detti esercizi fossero già funzionanti all'epoca, o che siano successivamente subentrati e/o avviati ex novo.
Quanto alla Tua risposta dell'ultima volta, circa il quesito relativo alla possibilità di considerare che bagni, sala d'aspetto ecc, possano essere condivise con altra attività prevalente in quanto ambienti di servizio e non di svolgimento dell'attività, mi trova d'accordo in senso generale, ma dopo ampia riflessione, ho individuato un "però" a mio avviso non superabile.
E cioè che, per le attività di estetica, alla luce dell'art. 2 del suddetto Regolamento, il box doccia, il servizio igienico, il ripostiglio e lo spogliatoio fanno parte integrante dell'esercizio di estetica, e nella suddivisione 65%-35% dell'intera superficie utile, devono necessariamente farsi rientrare nella parte relativa all'attività di estetica.

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Data: 2013-11-12 17:56:38

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Quello che dici è vero. Il tuo caso specifico non si presta molto al gioco. Ferma restando la volontà di non far lavorare un artigiano in senso lato (magari non è neppure un'impresa artigiana...) in un fondo commerciale, anche se trattasi di artigianato di vicinato che assomiglia molto al rapporto commerciale, è chiaro che le osservazioni che ci siamo scambiati devono essere valutate caso per caso. In questa valutazione sarà l'amministrazione a indicare fin dove è possibile spingersi.

riferimento id:16235

Data: 2013-11-13 18:24:33

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Grazie di tutto!
E' sempre un piacere "crescere" professionalmente scambiandoci questi pareri!
Alla prossima!

riferimento id:16235

Data: 2013-11-14 15:12:17

Re:Attività di estetica ed attività commerciale congiunte ex L.R. 38/2013

Questa è la funzione del forum!
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