Data: 2013-11-04 13:53:26

Subingresso

Buongiorno ,
in caso di subingresso  alla Scia è necessario allegare la copia dell'atto notarile di cessione o, in via provvisoria, la copia della certificazione notarile in base all'art. 2556 CC. Ma se il subingresso si concretizza attraverso Cessione di ramo d'azienda, in base all'art. 2556 non è necessaria la certificazione ( e probabilmente nemmeno la forma scritta, ma a questo punto cosa mi dimostra il subingresso?)  . E' corretta l' interpretazione?
Grazie

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Data: 2013-11-04 15:38:45

Re:Subingresso

La cessione del ramo d'azienda prevede la redazione dell’atto di cessione (art. 2556 ss c.c.)ovvero di un contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata dal notaio. Deve quindi passare dal notaio.

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Data: 2013-11-05 09:16:25

Re:Subingresso

Il mio dubbio è questo : " Da un punto di visto civilistico, infatti, la cessione d'azienda non richiede la forma scritta a pena di nullità, ma solo ad probationem" da diritto.it .

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Data: 2013-11-05 12:44:23

Re:Subingresso

L'art. 2556 del codice civile, nel testo modificato dalla legge 12 agosto 1993 n. 310 così stabilisce:
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto , salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.
La norma quindi:
- non richiede una forma "ab susbstantiam" ossia non prescrive una forma a pena di nullità dell'atto, richiedendo (primo comma) la sola forma scritta "ad probationem";
- richiede poi, al secondo comma, alternativamente la forma per atto pubblico o per scrittura privata autentica, ma ciò non ai fini della validità dell'atto, mai soli fini "pubblicitari" ossia per precostituire un titolo idoneo per l'espletamento della pubblicità presso il registro Imprese (l'obbligo del cui adempimento viene posto a carico del notaio)

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato - regola n.19 in tema di cessione e affitto d'azienda.

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