Con quale atto I comuni possono individuare i luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco, è sufficiente un'ordinanza o serve una delibera di giunta? Nel mio comune è stato fatto un regolamento nel quale era già prevista una distanza di 800 metri dai luoghi sensibili, è necessario cambiarlo o è sufficiente dire nell'eventuale atto che si adotta per definire i luoghi sensibili, che si prende atto di quanto stabilito dalla nuova normativa?
riferimento id:16226La determinazione dei luoghi sensibili la vedo riconducibile nella potestà di pianificazione territoriale del Consiglio che poi può trovare sede in un regolamento. L'ordinanza è da escludere in ogni caso.
Con delibera di giunta, casoamai, sarebbe possibile licenziare una presa d'atto della mutata situazione giuridica affermando che il regolamento comunale resta in vigore per quanto compatibile (il criterio di distanza deve essere maggiore di 500 m e non di 800). Con la stessa si potrebbe presentare al Consiglio la proposta sugli altri "luoghi sensibili" ai fini dell'approvazione.
Vediamo se lo Stato impugna la legge, poi magari si prevede nuovo regolamento comunale.