Data: 2013-11-03 18:41:09

affitti breve termine

Buonasera
Nel mio condominio sito a Bergamo composto da 7 unità immobiliarn (privo di regolamento condominiale in quanto composto da soli 4 proprietari) uno dei condomini ha dato in gestione due dei suoi tre appartamenti (due sfitti ed uno abitato da lui medesimo) ad una società che esercita la attività di" casa vacanze"
con il risultato che noi condomini ci troviamo un andirivieni di persone sconosciute a tutte le ore del giorno e della notte.
A parte la quantificazione delle spese indivise (acqua ascensore ecc) E' possibile venga svolta questo tipo di attività che ritengo non rientri in quella di affittacamere nè in quella di affitti a breve termine (perchè non svolte direttamente dal proprietario privatamente)?
Nel caso anche questi appartamenti venissero considerati come case vacanze, quali permessi,autorizzazioni, e deliberi assembleari dovrebbero essere necessarie?
Grazie,buona serata
Pietro Mazzoleni

riferimento id:16219

Data: 2013-11-04 07:58:24

Re:affitti breve termine

L.R. 16/07/2007, n. 15

[b]Esercizi di affittacamere[/b]
Art. 41
Definizione di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in [u]non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile[/u], nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.
Art. 42
Caratteristiche funzionali
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di [u]civile abitazione[/u].


[b]Case ed appartamenti per vacanze[/b]
Art. 43
Definizione di case ed appartamenti per vacanze
1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.
Art. 44
Caratteristiche funzionali
1. [i]Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione[/i] e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.
2. [i]L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici[/i].

Come vedi sotto il profilo normativo da quanto leggo non ci sono problemi.

Per quanto attiene la sfera pubblica vige il codice civile e il regolamento di condominio, che però voi non avete.

riferimento id:16219
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