Buongiorno,
ho un locale commerciale di circa 250mq per la vendita di articoli sportivi nella provincia di L'Aquila (ABRUZZO) e vorrei sapere:
- se è obbligatorio avere un bagno per disabili,
- se ci sono delle dimensioni minime per tale bagno e quali sono,
- se tale bagno deve necessariamente avere un antibagno.
Grazie mille
La legge non prevede come obbligatorio la dipsonibilità di un bagno per l'esercizio dell'ttività commerciale. Se il fondo è già a destinazione d'uso commerciale, è agibile ecc. e non ha un bagno per la clientela è comunque compatibile per l'esercizio dell'attività.
Diverso è il discorso per il bagno a servizio dei dipendenti. Il d.lgs. 81/2008 indica che il datore di lavoro deve mettere a disposizione bagno e lavabo "in prossimità" del posto di lavoro. In questo caso le soluzioni potrebbero prevedere anche situazioni in cui il bagno non è fisicamente dentro lo stessa unità locale oggetto di attività.
Se il bagno occorre, questo sarà strutturato ai sensi della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche in questo caso, però, occorre precisare che se nell'immobile è presente un bagno non conforme e il fabbricato non ha mai subito una ristrutturazione, non vige obbligo di adeguamento.
Ciò che ho detto riguarda attività non alimentari. Un laboratorio per la preparazione alimenti implica la necessità di servzi igienici funzionalmente collegati alle lavorazioni.
Solo per completare il discorso, ti cito la norma:
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 3 - Criteri generali di progettazione
Comma 4
[...] nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore ai 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta
Ed ancora, nel medesimo decreto:
4.1.6 Servizi igienici
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.
8.1.6 Servizi igienici
Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;
- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
- i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l'asse della tazza - w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 - 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.
Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.
Chiedo scusa,
vi ringrazio innanzitutto per l'imminente risposta.
Vorrei precisare che il locale è di nuova costruzione e devo ancora avere l'agibilità.
Grazie
chiedo scusa,
per un locale commerciale di 40 mq, occorre un bagno per disabili??
Consiglio anche la verifica della normativa regionale e comunale. Ad esempio in Toscana esiste il D.P.G.R. 41/R del 2009 che è più restrittivo della normativa nazionale citata...