Buonasera,
vorrei dei chiarimenti in merito alla comunicazione dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica di vegetazione.
1)come inquadrare questo adempimento che prima dell'entrata in vigore dell'AUA era una semplice comunicazione? come è giusto comportarsi? è corretto continuare a trattarla come comunicazione ?
AUA o NON AUA, è opportuno in ogni caso inviare l'istanza alla Provincia?
2)se la consideriamo una "comunicazione", una volta si dovevano aspettare 30 giorni prima di espandere, tale termine è ancora tassativo?
cosa rischia chi dovesse espandere prima dei 30 giorni? mi sembra che la normativa di settore preveda sanzioni solo in caso di mancata comunicazione ...
a chi spetta verificare il rispetto di tale termine (ufficio ambiente del comune?Arpat??)?
Grazie
Lucia
La normativa AUA fa salva l’ipotesi di non avvalersi del nuovo procedimento unico ambientale (che è un procedimento autorizzativo in ogni caso) quando si tratti di attività soggette solo a comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.
In pratica, delle 7 procedure ambientali specificatamente indicate come sostituibili dalla AUA, 4 possono essere ancora esperite vecchia maniera.
A parere mio, la procedura di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è più semplice se resta tale e quindi non si trasforma in AUA. Tanto più che ogni anno andrebbe modificata perché magari vengono variati i luoghi di spandimento.
La comunicazione non è una SCIA ma una notifica con efficacia differita di 30 gg che si basa su ragioni di tutela ambientale.
Il comune entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione spedisce la stessa ad ARPAT ai fini dell’attività di vigilanza sullo spandimento. Sia il Comune sia ARPAT possono procedere al controllo. Il comune in questo caso è l’autorità competente.
In verità la sanzione di cui all’art. 22, comma 5 della LR 20/2006 abbraccia ogni ipotesi violazione delle disposizioni regolamentari, quindi non solo la mancata presentazione.