Buongiorno,
il titolare di un campeggio, a suo tempo autorizzato per l'apertura annuale, chiede di poter modificare il periodo di apertura da annuale a stagionale. Oggi, penso possa farlo mediante una SCIA, indicando in essa il periodo di apertura. Quello che mi chiedo, però, è se debba presentare anche tutti gli allegati: planimetrie, conferma della classificazione ecc. o limitarsi all'oggetto della variazione cioè il periodo di apertura? E, ancora, lo stesso titolare vorrebbe che durante il periodo di chiusura (invernale) i clienti possano lasciare all'interno del campeggio i loro mezzi di pernottamento. Tale possibilità è contemplata all'art. 23, comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 42/2000 e s.m.i., " ......il comune può autorizzare lo stazionamento ....". Ma in che forma? con quale atto? considerato che la variazione del periodo di apertura avviene mediante SCIA? E, infine, se i clienti pagano per far stazionare i loro mezzi nel periodo di chiusura del campeggio che tipo di attività si configura? Il rimessaggio e, quindi, una diversa attività che opera nell'area urbanisticamente destinata a campeggio?
Grazie per l'aiuto - Marcello.
L’art. 34 del regolamento prevede che “eventuali variazioni della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune”. Il periodo di apertura è un elemento essenziale della DIA (oggi SCIA). Ritengo che basti una semplice comunicazione per la variazione del periodo di apertura, mica si tratta di una variazione sostanziale all’attività o una nuova apertura. In ogni caso niente allegati.
Per quello che riguarda lo stazionamento invernale mi pare più afferente ad una previsione regolamentare comunale. La fattispecie potrebbe avere ripercussioni edilizie/ urbanistiche.
Comunque un conto la variazione del periodo di apertura (comunicazione) un conto è la possibilità che dei mezzi possano restare fermi su territorio comunale (autorizzazione).
In questi casi occorre usare la massima ragionevolezza. In ogni caso, anche dando seguito all’ipotesi autorizzativa, dato che è un procedimento non disciplinato si applicano le generali regole della 241/90:
- se non viene specificato un termine, il termine della conclusione 30 gg;
- passati 30 gg si applica il silenzio assenso.
Il gestore potrebbe mandare una richiesta al SUAP (in ogni caso è un prevedimento dirigenziale) indicando già le condizioni della 241/90. Dopo 30 gg è formalmente abilitato. Non applicherei la normativa sul rimessaggio di cui al DPR 480/2001, in ogni caso non viene esercitata quell’attività