Buonasera, quando si presenta una pratica per il subingresso in un posteggio di una fiera è necessario una dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi? perchè ci sono dei Comuni (molto pochi) che la richiedono e altri no?
riferimento id:16154
Buonasera, quando si presenta una pratica per il subingresso in un posteggio di una fiera è necessario una dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi? perchè ci sono dei Comuni (molto pochi) che la richiedono e altri no?
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Se il familiare è anche il SOSTITUTO del titolare in caso di assenza questi dovrà AVERE CON SE (ma non inviarla al Comune) una dichiarazione autocertificata del titolare che lo nomina sostituto
L.R. 28/2005 (http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0)
Art. 39
- Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l’impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell’attività di vigilanza e controllo.
Forse mi sono spiegato male, nella domanda di subingresso il Comune ai fini dell'antimafia mi richiede una dichiarazione sostitutiva per indicare le persone conviventi con il titolare,è regolare?
riferimento id:16154La documentazione antimafia è costituita dalla [b]comunicazione[/b] antimafia e dall’[b]informazione[/b] antimafia
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché nell'attestazione della sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ecc.
Per quello che riguarda l’attività del SUAP, ciò che interessa è la COMUNICAZIONE antimafia (SCIA e autorizzazioni). L’informazione si applica ad ipotesi più complesse come i contratti pubblici sopra una certa soglia.
[b]Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 la verifica sui familiari conviventi si effettua solo nell'ambito della INFORMAZIONE antimafia.[/b]