Data: 2011-07-04 08:47:22

requisti ex art. 71c. 2 d.lgs 287/91 attiivtà di somministrazione

L’art. 71  al c. 2 dispone che “Non possono esercitare l'attività' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi”
  Il C. 4 dell’art. 71 del  D. lgs 59/2010 dispone che “.Il divieto di' esercizio dell'attività' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione”
In seguito ad accertamento sulla sussistenza del requisito morale di un socio accomandante  della società SAS  a cui  stiamo rilasciando autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande della Società  abbiamo verificato che lo stesso è stato condannato, in seguito a sentenza irrevocabile, per detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti a 6 mesi e multa di 516.46 euro. Avendo lo stesso beneficiato della sospensione condizionale della pena, trova applicazione quanto disposto dal c. 4 dell’art. 71 del D.lgs 59/2010 oppure i reati dell’art. 92 restano ostativi per l’attività di somministrazione anche con dell’istituto della sospensione condizionale della pena??
Inoltre la verifica sulla sussistenza  dei requisiti morali in caso di SAS  si fa anche all’accomandante o solo all’accomandatario ???

riferimento id:1615

Data: 2011-07-04 18:48:11

Re: requisti ex art. 71c. 2 d.lgs 287/91 attiivtà di somministrazione

I requisiti morali NON DEVONO ESSERE VERIFICATI con riferimento agli accomandati (soci senza poteri di amministrazione)

riferimento id:1615

Data: 2011-07-06 06:54:08

Re: requisti ex art. 71c. 2 d.lgs 287/91 attiivtà di somministrazione

ok ma se fosse stasto accomandantario???? l'istituto della sospesione condizionale della pena per un reato ex art. 92 tulps  abilita all'esercizio dell'attiivtà do somministrazione ???

riferimento id:1615

Data: 2011-07-06 20:02:54

Re: requisti ex art. 71c. 2 d.lgs 287/91 attiivtà di somministrazione


ok ma se fosse stasto accomandantario???? l'istituto della sospesione condizionale della pena per un reato ex art. 92 tulps  abilita all'esercizio dell'attiivtà do somministrazione ???
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Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza  passata  in  giudicato  sia  stata  concessa la sospensione
condizionale  della  pena

CIO' VALE ANCHE PER LA SOMMINISTRAZIONE.

QUINDI ANCHE SE FOSSE STATO ACCOMANDATARIO AVREBBE I REQUISITI

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