Buongiorno,
il Comune ha fatto un bando pubblico per la gestione dell'ufficio turistico comunale.
La sede dell'ufficio turistico è all'interno del "Museo del Paesaggio", (in pratica all'ingresso del Museo si trova l'ufficio turistico.
La Cooperatica che ha vinto il bando, ci ha chiesto se è possibile vendere piccoli gadget, presentando un avvio attività di prodotti non alimentari (hanno partita iva, ecc..).
Dal punto di vista "formale" non ci sarebbero problemi, credo che sia previsto anche nel bando la possibilità di gadget, rimango un pò perplesso sulla destinazione d'uso, essendo l'ufficio turistico all'interno del Museo.
Secondo voi esiste la possibilità di fare la vendita?
Grazie.
Luciano
Buongiorno,
il Comune ha fatto un bando pubblico per la gestione dell'ufficio turistico comunale.
La sede dell'ufficio turistico è all'interno del "Museo del Paesaggio", (in pratica all'ingresso del Museo si trova l'ufficio turistico.
La Cooperatica che ha vinto il bando, ci ha chiesto se è possibile vendere piccoli gadget, presentando un avvio attività di prodotti non alimentari (hanno partita iva, ecc..).
Dal punto di vista "formale" non ci sarebbero problemi, credo che sia previsto anche nel bando la possibilità di gadget, rimango un pò perplesso sulla destinazione d'uso, essendo l'ufficio turistico all'interno del Museo.
Secondo voi esiste la possibilità di fare la vendita?
Grazie.
Luciano
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Se destinano meno di 30 mq (come sicuramente avverrà) allora NON vi sono problemi in quanto va bene l'attuale destinazione d'uso
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.
Art. 59
- Mutamenti della destinazione d'uso
1. Ai sensi dell' articolo 58 , comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 58 , ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.