Toscana - LR 57/2013 - Sale gioco e contrasto a ludopatia
LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.
Come da previsione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 300/2011 (lo Stato contro la Provincia Autonoma di Bolzano) ha fatto da apripista affinché le Regioni iniziassero a legiferare in materia di ludopatia con ingerenze dirette nella disciplina amministrativa per l’apertura di sale giochi e installazioni di macchinette per il gioco con vincite in denaro. Con la legge regionale n. 57/2013, è la volta della Toscana. Aggiungo in allegato ilo commento che che scrissi nel 2011 poco dopo il deposito della sentenza citata.
Fra le cose più importanti della legge n. 57/2013 sono da segnalare le condizioni per l’apertura di nuove sale giochi (quelle di competenza comunale di cui all’art. 86 TULPS).
Vengono previste distanze minime di 500 m da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione, ecc. (un problema sarà sicuramente quello di dare una definizione univoca a tutte le tipologie di luoghi previste).
Il Comune può anche individuare altri luoghi sensibili per i quali vale il divieto di apertura.
Gli stessi divieti si applicano anche all’installazione di apparecchi per il gioco in bar, circoli, negozi, pubblici esercizi in genere. Per come è scritta la norma, il divieto vale anche per l’installazione dei giochi che non erano vincite in denaro: comma 7. Da notare che i "vecchi" apparecchi AM (calcio balilla, ecc) dal 2013 sono confluiti nello stesso comma 7.
Viene aumentata l’IRAP per i bar, circoli, botteghe che ospitano gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 e 7 TULSP
Per evitare ogni dubbio in merito, la legge dispone esplicitamente la non retroattività. I divieti non si applicano alle sale da gioco e agli spazi per il gioco in esercizio all’entrata in vigore della presente legge “fino alla scadenza del relativo titolo abilitativo” (anche se le abilitazioni ex art. 86 sono permanenti e non scadono)
La legge entra in vigore il 12/11/2013
Le Amministrazioni comunali possono prendere atto della mutata situazione giuridica. I regolamenti comunali si applicano per quanto compatibili con la nuova fonte normativa. E’ probabile che lo Stato impugni la norma regionale ma visti i precedenti, l’esito è molto incerto.
Buongiorno,
ho letto la LRT 57/2013. Mi vengono dei dubbi.
Siamo sicuri che si applichi solo alle sale da gioco c.d. tradizionali ex art.86 (c.3 lett. c) tulps ?
Con quella definizione di "spazi per il gioco" a cosa si vuole fare riferimento ?
Si applica anche ai c.d. "negozi di gioco" (ex art.38 cc.2 o 4 DL 223/06, Art.1 bis Dl 149/08 e da ultimo art.10 c9 ocites L. 44/2012) per i quali necessita licenza ex art.88 TULPS ? E per le sale dedicate ai "comma 6" (slot e VLT) (ex art.9 c.1 lett. "f" DD AAMS 22.01.2010) ?
Un'altra domanda, la limitazione è già operante o i singoli Comuni debbono prima in qualche modo recepirla nei propri strumenti urbanistici ? Oppure ai comuni residua solo la possibilità offerta dal comma 2 dell'art.4 per individuare "altri luoghi sensibili" ?
Grazie
I dubbi sul campo di applicazione sono legittimi, anche per me la cosa non è così cristallina...
Come spesso succede, la legge poteva essere scritta meglio. Già il fatto che abbia lo scopo di contrastare la ludopatia (definita come una sindrome verso il gioco con vincite in denaro) e poi si applichi anche ai comma 7 lascia molti dubbi applicativi, tanto più da quando nei comma 7 sono confluiti anche gli apparecchi AM come il calcio balilla e i flipper (vedi le ultime modifiche all’art. 110, comma 7 TULSP intervenute con la legge n. 228/2012)
In attesa di qualche circolare ufficiale e del regolamento, a parere mio il legislatore regionale ha avuto cura di prevedere un raggio d’azione che non andasse oltre a quanto sancito dalla sentenza della C.Cost. n. 300/2011 e cioè che non sfociasse nella disciplina di fattispecie ricadenti interamente nella competenza della statale/questura. In pratica ha circoscritto un ambito che poi poteva essere demandato all’azione delle competenze di “polizia amministrativa” delle amministrazioni comunali (vedi anche l’art. 13 relativo al controllo).
Leggendo le definizioni si vede che il riferimento alle sole sale giochi ex art. 86 tulps è esplicito ed anche “gli spazi giochi” vengono descritti come quegli spazi situati all’interno di: pubblici esercizi, esercizi commerciali e circoli privati. In pratica, anche se un po’ sommariamente, vengono riprese le tipologie di esercizi non destinati al gioco in via esclusiva, così come definiti dal Dec.Dir. AAMS 27/07/2011 (che poi sarebbero i luoghi dove è possibile installare i comma 6a ma non i comma 6b)
Nelle definizioni non vedo qualcosa che possa includere anche le c.d. “sale dedicate”. Lo “spazio per il gioco” appare come qualcosa di accessorio ad un’attività principale differente dal gioco. La [i]ratio[/i] si comprende anche dal tenore delle disposizioni sul logo “no slot” che è destinato ai bar ecc. che non istallano i comma 6 o 7 (curioso il fatto che il logo “no slot” riguardi anche i comma 7).
Nel sito del consiglio regionale è possibile vedere, nelle varie proposte di legge che in prima stesura erano comprese anche le sale gioco ex art. 88 TULPS (intentando, credo, le sale dedicate):
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/9/CM04/affari/testo1121.pdf
Quindi, anche vedendo la genesi, si capisce che la Regione ha ponderato la possibilità ma poi ha finito col ridurre il campo di applicazione a ciò che afferisce all’art. 86 TULSP.
Per i c.d. “negozi di gioco” ritengo che se sono nella forma dell’attività di gioco non prevalente, allora sono anche e principalmente dei bar e quindi si applicano le disposizioni della legge.
Per quanto riguarda l’applicazione, il comune non deve recepire la legge. Tutt’al più è utile prendere atto della mutata situazione ed dare conto dare conto che divieti si applicano dal giorno dell’entrata in vigore. I regolamenti comunali si applicano per quanto compatibilmente con le nuove disposizioni normative (criteri di distanza).
Resta in capo al comune l’eventualità di individuare altri luoghi sensibili, per questo è opportuno un regolamento ad hoc con una zonizzazione
Grazie per la rapida e puntuale risposta.
Per "negozi di gioco" si intendono quelli previsti dai Bandi Bersani, Giorgetti e da ultimo quello dei 2000 negozi ex lege 44/2012.
A differenza dei "punti" (c.d. corner) si tratta di attività ove il gioco è l'attività prevalente, spesso esclusiva.
Eventuale somministrazione di alim. e bevande all'interno è solo accessoria, non pubblicizzabile all'esterno e riservati ai clienti del negozio.
Se come sembra di capire il divieto si applica solo alle sale "86" e non anche alle 88, direi che, al di là della bontà e del fine dell'iniziativa, il rischio è che così si vadano a creare evidenti disparità di trattamento tra esercenti con ovvie ripercussioni in tema di contenzioso.
Ad ogni modo anche se non attinente alle limitazioni comunali imposte ai fini del contrasto della ludopatia, segnalo questa recente sentenza del TAR TOSCANA, n.1578/2013 (ma anche CDS, ord. 4033/2011 e TAR Toscana sent. 1424/2012)
Quanto al fatto che la LRT in questione potrebbe essere impugnata dal Governo, ho visto che per quella della Regione Lazio il CDM ha già deciso a suo tempo di non impugnarla e a differenza di quella toscana (ma analogamente a quella lombarda 8/2013) include tutti i locali...
http://www.jamma.it/politica/consiglio-dei-ministri-non-sara-impugnata-la-legge-della-regione-lazio-per-prevenire-e-ridurre-il-rischio-di-gap-39462
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=73157
PS: è anche vero che la LR Lazio quanto all'aspetto della distanza rimanda a "normativa statale" ad oggi non esistente (sappiamo infatti quante vicissitudini ha avuto l'art.7 del decreto Balduzzi). Sarà per questo che non è stata impugnata ?
Ho appena controllato, anche per la LR Emilia Romagna 5/2013 il CDM ha già deliberato di non impugnarla davanti alla Corte Cost.
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=72539
Ottimo lavoro!
Della sentenza del TAR Toscana n. 1578/2013 ne avevamo già dato conto nel forum. E' una sentenza che mi lascia molto perplesso ma che la dice lunga sulla volontà dei giudici toscani nell'ostacolare la diffusione della sale dedicate ai comma 6.
La regione Lazio aspetta quello che, a livello normativo, dovrebbe scappar fuori dalle previsioni del DL 158/2012, passando attraverso la conferenza unificata.
Magari lo Stato adotterà una legge in materia che, dato il passaggio dalla conferenza unificata e per altri profili di competenza e esigenza di uniformità/sistemicità, potrà sovrapporsi e superare le varie leggi regionali
Della serie "ridiamoci su", chiudo con una battuta ai sensi di legge:
[i]Possibile paradosso dei circoli, sedi di associazioni di promozione sociale con scopi culturali/ricreativi che possono installare le macchinette comma 6a o 7 ma devono stare a 500 da sé stessi.[/i]
Giusto,
immagino che di questo ed altro se ne parlerà domani al Seminario di Firenze.
A presto
Sviluppando quanto già discusso durante la giornata formativa, porto un altro elemento di approfondimento circa l'incompatibilità fra sale giochi e luoghi sensibili così come indicati (evito di dire "definiti") dalla normativa toscana.
La questione è legata alla incompatibilità sopravvenuta. In sintesi, potrebbe succedere che un comune rilasci un'autorizzazione per sala giochi con la prescrizione che se un domani qualcuno insedia un luogo di culto nelle vicinanze (fattispecie libera e non sottoposta ad abilitazione) la stessa sarà revocata.
A parere mio non è una prescrizione legittima e neanche potrebbe giustificarsi con il "rischio di impresa".
Altro esempio: il comune decide di costruire una nuova scuola, tutti i bar con i comma 6a (SLOT) nel raggio di 500 metri devono disinstallare gli apparecchi?
Spero che l'attesa norma statale in attuazione del DL n. 158/2012 disciplini anche questi aspetti.
Per approfondimenti:
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Testi/AS0047A.htm
Giusto! Ed il legittimo affidamento che fine fa?
Con quali fondi si spera di compensare gli ingenti investimenti del titolare e dei concessionari in caso di spostamento dei locali (già la progressiva ricollocazione prevista dal DL Balduzzi lasciava perplessi).
Per rimanere in tema con quanto detto al seminario sui famosi 500 metri e sul metodo di calcolo, ho appena finito di leggere la LRT 71/2013 (albergo diffuso). Lì, il legislatore regionale, all'art.5 c.4, (sempre 500 metri, chissà perchè...) ha dato questo criterio "misurati nel più breve percorso pedonale possibile". Mah...
Un saluto
Sempre per tenere "caldo" l'argomento segnalo questo articolo.
[i]Dalla mancata impugnativa governativa alle leggi regionali anti-slot, un pericoloso atto di “disimpegno” dello Stato[/i]
http://www.jamma.it/associazioni/dalla-mancata-impugnativa-governativa-alle-leggi-regionali-anti-slot-un-pericoloso-atto-di-disimpegno-dello-stato-43174
Per capire meglio le dinamiche che stanno dietro la questione, segnalo quanto pubblicato dal "fattoquotidiano.it " il 19/12/2013.
E' stato approvato in Senato un emendamento, in sede di conversione del DL 126/2013, per il quale gli enti locali che adottano regole restrittive sull'azzardo, riducendo il gettito fiscale, si vedranno tagliare i trasferimenti da Roma. Per gli approfondimenti politici rimando ai quotidiani. In questa sede è utile allegare il testo approvato in senato. Vedi emendamento 1.150 (pagina 63 e 64 del documento)
[i]... qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l’assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo sono attuate riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi
in misura corrispondente all’entita` delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.[/i]
Rispolvero questo argomento fermo da un pò.
E' da poco uscita una sentenza del Consiglio di Stato, n.2542/2014 interessante. Anche se riguarda altra legge provinciale sulle distanze, vi sono spunti utili, per es. quello sulla categoria dei "giovani" (concetto che riguarda quindi anche la LRT 57/2013 ed altre leggi analoghe).
https://94.86.40.196/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XJ2WVOPOVAMV3RC2BIBBBLJPLQ&q=
IMPORTANTE NOVITA' IN MATERIA DI RISPETTO DELLE DISTANZE PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE TOSCANA - PER LA PRIMA VOLTA IL TAR SI ESPRIME SULLA L.R. 57/2013
Ieri 29/05/2014 il Tar Lazio Sezione Prima Ter, che come noto è l'unico competente per questioni che attengono le sale scommesse, andando a decidere in merito ad un decreto di rigetto della Questura di Pisa circa il rilascio di una licenza ex art.88 Tulps per raccolta scommesse (mancato rispetto dei 500 mt da scuole e altro) ha dato ragione alla Questura di Pisa sostenendo che il Questore non può ignorare il disposto di leggi regionali e deve adottare provvedimenti che siano ragionevolmente conformi anche alle esigenze tutelate da autorità locali. Il Collegio ha poi precisato che una tale interpretazione non si pone in contrasto con la circolare del Ministero dell'interno del 6 marzo 2014, pur considerando la sua efficacia meramente interpretativa, in quanto l'eventuale rilascio del titolo di polizia non potrebbe comunque consentire il superamento di divieti e limitazioniposte dalle Autorità.
Come si rileva dall'Ordinanza del Tar n.02424//2014 Reg.Prov.Cau. - n.05667/2014 Reg.Ric scaricabile da internet il ricorso era stato proposto da un Avvocato considerato tra i massimi esperti in materia. Il Presidente del Collegio era il Magistrato Carlo Taglienti.
Trattasi comunque di ordinanza su istanza cautelare. Attendiamo che il TAR si esprima nel merito.
Benché la LR 57/2013 toscana abbia definito un ambito di applicazione piuttosto incerto, al pari adi altre leggi regionali in materia, la giurisprudenza sta andando nella direzione di riconoscere alla varie norma sulla ludopatia una portata generale applicabile ad ogni fattespecie, sia a quelle che afferiscono alla competenza comunale sia a quelle che riguardano la competenza questorile.
Vedendo anche i ripensamenti della regione Toscana rispetto alle bozze della legge prima della definitiva pubblicazione (dove erano comprese esplicitamente le ipotesi di cui all'88 TULPS), sembra che questa avesse avuto quasi timore nell'allargare troppo l'ambito applicativo della norma. Adesso si sta delineando sempre di più il principio per il quale il contrasto alla ludopatia posto in essere dalle Regioni rappresenta una finalità che copre ogni possibile modalità dell'offerta del gioco con vincete in denaro a prescindere se le varie modalità siano riconducibili alla "polizia amministrativa" comunale o alla "pubblica sicurezza" statale.
Si veda anche il TAR Genova n. 189/2014: la legge ligure vieta, genericamente, l'apertura di sale giochi a meno di 300 da luoghi sensibili. Il comune di Genova adotta un regolamento per il quale si intendono sale giochi tutte le forme del gioco ivi comprese le scommesse, le sale bingo e le sale VLT. Il TAR Genova non accoglie il ricorso contro il regolamento (vengono accolte solo le censure sugli orari di esercizio).
Anches se è per ora solo una ordinanza, va segnalata anche perchè credo che sia una delle prima pronunce dopo la recente sentenza della Corte Cost. 174/2014 in materia di competenza del TAR su tali materie. Ed anche perchè qui è un terzo che si lamenta del rilascio della licenza 88-vlt
TAR TOSCANA, SEZ. II, ORD. N. 00328/2014 REG.PROV.CAU. - N. 00520/2014 REG.RIC. del 27.6.2014
[..] [size=12pt][size=10pt][b][i]che la previsione dell’art. 2, lett. d) della l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) prevede l’applicazione delle previsioni della legge a tutte le ipotesi in cui siano installati <<apparecchi per il gioco lecito.. di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del r.d. 773/1931>>, indipendentemente dall’installazione in una sala da gioco o in altro edificio pubblico; [/i] [/b] [/size] [/size] [...]
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2014/201400520/Provvedimenti/201400328_05.XML
PS: personalmente mi lascia perplesso tanta certezza da parte del TAR...
Il TAR Toscana sembra aver ormai preso questo filone.
Cfr. ordinanza n.620/2014 del 7.11.2014
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%202/2014/201401656/Provvedimenti/201400620_05.XML
Tra l'altro anche il Consiglio Regionale, forse supportato da simili pronunce ancorchè non definitive, ha inteso proporre modifiche alla LRT 57/2013 (PDL 384).
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2014/pdl384.pdf
Proposta che a quanto pare ha trovato poi approvazione
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/crt/seduta/ESITO.pdf
In questi giorni era uscita la notizia che la regione stava provvedendo a modificare la LR 57/2013 mutando il regime di imposizione fiscale per i gestori di esercizi con gli apparecchi per la vincita di denaro (questa la notizia più rilevante).
L'attuale versione della LR 57 prevede che venga aumentata dello 0,1 % l’aliquota IRAP per gli “spazi per il gioco” in cui vi sia offerta di apparecchi per il gioco lecito.
Le news di questi giorni prevedono un ribaltamento della questione e cioè la diminuzione dell'aliquota per chi non installa le SLOT.
Nella PdL allegata (datata 02/12/2014) non si rileva questa annunciata modifica. Vedremo nei prossimi giorni se uscira un'altra proposta.
Da parte mia spero che il testo originario resti invariato, non vedo perché andare a diminuire risorse per la collettività premiando un imprenditore non esercita un'attività del tutto legittima. Delle due, meglio aumentare l'imposizione per chi installa le macchinette motivando la cosa come copertura dei teorici costi sociali/saniatari legati alla ludopatia (si veda destinazione dell'irap).
Vedremo se la regione Toscana seguirà l'esempio della regione Lombardia circa le modalità applicative della riduzione e/o aumento irap. Sul punto si veda la LR lombarda n. 8/2013, art. 4, comma 5 e 7 e relativa Delib.G.R. 14 febbraio 2014, n. 10/1362.
Per le altre cose, la regione Toscana vedendo che piega ha preso la giurisprudenza, ha modificato il campo applicativo della norma. Adesso è chiaro (quando uscirà la modifica sul BURT) che si applica anche alle VLT. LA faccenda pare comunque ragionevole dato che la ratio normativa contempla finalità di "benessere sociale" e, in quanto tali, sovrapponibili ad ogni tipologia di gioco con vincita in denaro a prescindere dall'autorità amministrativa competente. Le Questure, quindi, dovranno adoperarsi per verificare le dichiarazioni sostitutive dei richiedenti sul rispetto delle distanze. Vedremo la prassi procedurale che si svilupperà. La prassi attuale (errata) vuole che le richiesta di autorizzaizone per sale VLT non passino neanche dal SUAP.
[color=red]FINALMENTE[/color] la regione Toscana ha compreso che i giochi di cui al "comma 7" non erogano vincite in denaro e non sono oggetto di ludopatia nell'accezione che era stata proposta dalla legge. Il vecchio [i]tetris[/i] ha fatto giocare generazioni di ragazzi senza che nessuno avesse mai sollevato nessun problema di ludopatia (sul punto mi ero adoperato fin da subito affinché la legge non fosse interpreta in modo letterale da parte delle Amministrazioni)
Segnalo queste altre due [b]ordinanze del TAR Toscana, la 709/2014 del 5.12.14 e la 770/2014 del 19.12.14.[/b]
Nel primo caso il TAR riconduce l'attività della sala VLT nel concetto di “[i][b]sala da gioco[/b][/i]” previsto dall’art. 2, [b]lett. b)[/b] della legge regionale);
nel secondo caso (che vede il Comune contro la Questura...), invece l'attività della sala VLT viene fatta rientrare "nel concetto di <<[i][b]spazi per il gioco[/b][/i]>> previsto dall’art. 2, [b]lett. c)[/b] della legge regionale)".
Come sappiamo per "sala da gioco" la LRT vigente (in attesa di leggere quella recentemente modificata) richiamava solo l'art.86 TULPS mentre per "spazi per il gioco" intende(va) "gli spazi riservati ai giochi leciti all’interno degli esercizi pubblici e commerciali e dei circoli privati".
A me sembre che il TAR stia facendo confusione..... O SBAGLIO ? ???
[u]ORD. 709/14[/u]:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VLWEGYEOHTZAPAERUGYNYYUMVI&q
[u]ORD. 770/14[/u]:
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=EOQXUG6Q3CTK2HI5AHOEUZ36CQ&q=
AUGURI A TUTTI ED IN PARTICOLARE ALLO STAFF DI OMNIAVIS PER L'OTTIMO LAVORO CHE PORTA AVANTI. ;)
Non sbagli. Mi sa che i vari TAR, quello della Toscana sicuramente, hanno preso a cuore la crociata contro la ludopatia. Ragionano per principio non badando molto alle definizioni di legge. La modifica normativa che hai postato conferma che la versione attuale non contempla le VLT nel campo applicativo.
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