Buongiorno, un soggetto ha inoltrato una SCIA per subentro in un esercizio di rivendita di generi di monopolio con annessa tabella speciale + la notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004, nella quale segnala di vendere, nell'ambito dei cosiddetti "pastigliaggi" esenti dal possesso del requisito professionale, le bevande confezionate e i gelati, sempre confezionati. Il soggetto non ha il requisito professionale per gli alimentari. Si chiede se i gelati confezionati possano rientrare nei pastigliaggi. Una nota della Regione Piemonte del 23.02.2009 sembra escluderlo.
riferimento id:16104confermo.....i gelati richiedono una particolare modalita' di conservazione per cui non possono rientrare nei c.d. pastigliaggi. Per la loro vendita e' necessario possedere i requisiti professionali
Buongiorno, un soggetto ha inoltrato una SCIA per subentro in un esercizio di rivendita di generi di monopolio con annessa tabella speciale + la notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004, nella quale segnala di vendere, nell'ambito dei cosiddetti "pastigliaggi" esenti dal possesso del requisito professionale, le bevande confezionate e i gelati, sempre confezionati. Il soggetto non ha il requisito professionale per gli alimentari. Si chiede se i gelati confezionati possano rientrare nei pastigliaggi. Una nota della Regione Piemonte del 23.02.2009 sembra escluderlo.
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I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
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Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
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