Manovra 2011 - nuove norme sui DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Art. 27-ter (Razionalizzazione della rete distributive, dei carburanti)
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti
è altresì destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento dell’ammontare
complessivo del fondo annualmente consolidato, all’erogazione di contributi sia per la
chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci impianti, comunque non
integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi ambientali di
ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i due esercizi annuali
successivi all’entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è determinata l’entità sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui allo stesso comma
1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per un periodo non superiore a due anni,
articolandola in una componente fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile
in funzione dei litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella
prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro delle Attività produttive 7 agosto
2003.
3. I Comuni che non abbiano già provveduto all’individuazione ed alla chiusura
degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive
del 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente
individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla
Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico. Fino alla effettiva chiusura, per
tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
4. Alfine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto
ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato. 5. Per gli impianti già esistenti,
l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 4 ha luogo entro un anno a decorrere
dall’entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i
termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in
rapporto all’ erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo
di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento.
6. Non possono essere posti specifici vincoli all’utilizzo di apparecchiature per la
modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato,. durante le ore in
cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a
condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare
della licenza di esercizio dell’impianto rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza o di
suoi dipendenti.
7. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano emanano indirizzi ai Comuni per la chiusura
effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle
attività produttive del 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità
successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
8. Alfine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei
servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito
in tali impianti, fatti salvi i vincoli programmatori connessi a procedure competitive
nelle aree autostradali in concessione: 59
a) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando
il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei
requisiti di onorabilità e professionali di cui all’articolo 71 deI decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59;
b) l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e
periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della rivendita di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre
1957, n. 1293 e successive modificazioni.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170, sono soppresse le parole “con il limite minimo di superficie pari a metri
quadrati 1500”
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c) di nuova realizzazione, anche se
installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di
esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di
finanza salvo rinuncia del titolare esercizio medesimo. Possono essere gestite anche
da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al
titolare della licenza di esercizio.
11. Le Regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria
normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
e successive modificazioni, in alternativa al solo contratto di fornitura ovvero
somministrazione possono essere introdotte differenti tipologie contrattuali per
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali
differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente tipizzate attraverso la
stipula di accordi conclusi con le modalità di cui all’articolo 19, comma 3, della legge
5 marzo 2001, n. 57.
13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere adottate
successivamente al loro deposito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne
deve curare la pubblicizzazione.
14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono assicurare al gestore
condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento.
15. lI comma 16-septies dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. io, è abrogato.
16. Ai fini dell’armonizzazione della legislazione nazionale con la normativa
internazionale in materia di protezione dell’ambiente marino, nonché dell’uniforme
applicazione degli standard comuni internazionali, all’articolo 6, comma 17, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: “dalle
linee di base” sono sostituite dalle seguenti: “dalle linee di costa”.
Tabacchi nei distributori di carburanti - illegittimo il diniego fondato sulle distanze
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-01-2011, n. 122
Svolgimento del processo
Con provvedimento n.3819 del 24/2/2006 l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari rigettava l'istanza del sig. Castellana Paolo, volta ad ottenere il rilascio della concessione di rivendita speciale di generi di monopoli presso l'impianto di rifornimento carburanti e di servizio automobilistico sito in Martina Franca alla via Taranto, diniego opposto sul rilievo della mancanza del requisito della distanza minima di 500 ml dalla rivendita ordinaria più vicina, di cui è titolare l'attuale appellante, sig. B.D..
Avverso tale determinazione negativamente assunta è insorto innanzi al TAR per la Puglia, sezione di Lecce, l'interessato; e l'adito TAR, con sentenza n.2332 del 13/6/2007, ha accolto il ricorso, con il conseguente annullamento del gravato provvedimento.
L'allora contro interessato, sig. B.D., ha impugnato la sentenza, deducendo l'erroneità delle statuizioni ivi contenute.
In particolare, l'appellante censura la pronuncia de qua, lì dove il giudice di primo grado ha ritenuto che l'Amministrazione avrebbe richiamato e applicato i criteri previsti per una rivendita ordinaria, mentre nella specie si è fatta applicazione dei parametri riguardanti le rivendite speciali, come previsti dall'apposita circolare.
Si è costituto in giudizio per resistere all'appello l'attuale controinteressato Castellana Paolo, mentre il Ministero delle Finanze - Amministrazione dei Monopoli di Stato -, pure costituitasi in giudizio, ha sostenuto la fondatezza del proposto appello, con richiesta di riforma dell'impugnata sentenza.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va perciò respinto.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame qui all'esame, ha tenuto ben presente la distinzione tra rivendita speciale e rivendita ordinaria e tanto alla luce della normativa disciplinante la materia che, ove correttamente intesa, non si rivela preclusiva della richiesta di rilascio della concessione di rivendita speciale.
Invero, la legge 22 dicembre 1957 n. 1293, all'art.22, dispone che le rivendite speciali sono istituite "per soddisfare particolari esigenze di pubblico servizio anche di carattere temporaneo, quando a giudizio dell'Amministrazione mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria ovvero al rilascio del patentino".
La normativa di attuazione di tale legge, rappresentata dal DPR 14/10/1958 n.1074, ribadisce poi che "le rivendite speciali sono istituite ovunque sia riconosciuta la necessità di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino".
Ora pare al Collegio che, in applicazione del preciso criterio stabilito dalla normativa testé indicata, non possa negarsi nella specie il rilascio della chiesta rivendita speciale, dal momento che è oggettivamente difficile ritenere che non sussistano le condizioni di "particolari esigenze di pubblico servizio da soddisfare" nel caso di vendita di prodotti di monopolio presso aree di servizio destinate alla distribuzione di carburanti.
Né al riguardo l'Amministrazione si è determinata a negare la concessione richiesta dall'attuale controinteressato sulla scorta di un'avvenuta istruttoria che abbia evidenziata l'insussistenza delle predette condizioni.
Peraltro, con riferimento alla Regione Puglia, come già in analoga circostanza fatto presente da questa Sezione (vedi decisione n.8530 del 17/11/2009), si versa in un contesto normativo che privilegia l'offerta di servizi aggiuntivi per conseguire una migliore e razionale distribuzione della rete di vendita dei carburanti.
Invero la legge regionale n.23 del 14712/2004 n.23 reca, all'art.4 secondo comma, una disposizione che include espressamente le rivendite di tabacchi nelle tipologie di attività commerciali che possono essere avviate nelle aree destinate alla distribuzione dei carburanti, specificando peraltro che "tutte le predette attività non sono consentite in deroga alle norme di settore".
Né possono valere, in senso contrario al rilascio della concessione in questione, le disposizioni della circolare n.4 del 25/9/2001 che prevede distanze minime tra rivendite di generi di monopolio.
Come peraltro già correttamente statuito dal primo giudice, la circolare, infatti, non può legittimare l'inosservanza del criterio in base al quale la legge articola il rilascio delle concessioni in parola, che ha riguardo a specifiche esigenze di servizio e non alla distanza tra esercizi, e tenuto altresì conto che la stessa circolare prevede comunque la possibilità, previa acquisizione del parere della commissione istituita presso gli Ispettorati Compartimentali, di deroga alle distanze.
Il diniego di rilascio di concessione di rivendita speciale opposto al sig. Paolo Castellana, in relazione alla sua richiesta di attivazione di vendita di generi di monopolio presso l'impianto di distribuzione di carburanti di sua proprietà, si palesa allora illegittimo; e la sentenza che ha rilevato tale illegittimità merita integrale conferma..
Sussistono, avuto riguardo alla specificità della vicenda oggetto di controversia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ma quindi sono previsti dei contributi per la chiusura di un rifornimento ? Grazie
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