Nel fare il controllo dei requisti morali e professionale per il rilascio di un'autorizzazione per pubblico spettacolo trattenimenti danzanti (artt. 68-69-80 R.D.773/1931) la Procura della Repubblica mi risponde, in merito ai carichi pendenti, che a nome del soggetto interessato risulta pendetne in qualità di imputato (art. 60 c.p.p.) il seguente procedimento: "5426/11 R.G.N.R. artt. 44 let.B - 71 - 95 D.P.R. 380/2011) Udienza Tribunale Monocaratico di Forlì fissata il 12/12/2013. Il Responsabile del servizio vorrebbe bloccare la pratica per me invece, non esistono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione, sto sbagliando? Grazie a chiunque scioglierà questo dilemma.
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Nel fare il controllo dei requisti morali e professionale per il rilascio di un'autorizzazione per pubblico spettacolo trattenimenti danzanti (artt. 68-69-80 R.D.773/1931) la Procura della Repubblica mi risponde, in merito ai carichi pendenti, che a nome del soggetto interessato risulta pendetne in qualità di imputato (art. 60 c.p.p.) il seguente procedimento: "5426/11 R.G.N.R. artt. 44 let.B - 71 - 95 D.P.R. 380/2011) Udienza Tribunale Monocaratico di Forlì fissata il 12/12/2013. Il Responsabile del servizio vorrebbe bloccare la pratica per me invece, non esistono cause ostative al rilascio dell'autorizzazione, sto sbagliando? Grazie a chiunque scioglierà questo dilemma.
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Ricordiamo sempre che siamo in Italia, Repubblica dell'emisfero occidentale fondata sullo "Stato di Diritto".
I carichi pendenti indicano procedimenti penali per cui il soggetto è INNOCENTE fino a sentenza definitiva. Essi sono ostativi SOLTANTO:
1) se relativi a procedimenti penali
2) se idonei a far venir meno la BUONA CONDOTTA
Qui si apre una valutazione discrezionale dell'Ente che è sì discrezionale ma NON ARBITRARIA.
Il reato in commento a mio avviso non rappresenta un reato di allarme sociale e di gravità tale da far venir meno la buona condotta. La sanzione penale è solo pecuniaria!
A mio avviso non vi sono elementi ostativi.
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Art. 95 (L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e
nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 e'
punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.