Data: 2013-10-26 12:25:28

Lavoro accessorio Ente Locale

Volevo chiedere, a chiunque ne fosse in possesso, informazioni generali sul contratto di tipo accessorio negli Enti Locali; e nello specifico volevo sapere:
- è possibile per una amministrazione, assumere un suo ex dipendente messo a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età da meno di un anno, mediante contratto di lavoro accessorio?
- nel caso fosse possibile, ci sono limiti nella tipologia di attività alle quali i pensionati ex dipendenti possono essere adibiti?
- qual'è il corretto iter procedurale per assunzioni di questo tipo?
- gli oneri derivanti sono da considerare spese di personale?
- il committente pubblico a chi si deve rivolgere per l'acquisto dei "vouchers" e quali sono le modalità di acquisto?
- come avviene il rispettivo pagamento dei "vouchers" stessi; in un unica soluzione ad incarico ultimato ho mensilmente (in caso di obbiettivo che richiede più mesi per la sua realizzazione)?
- essendo il dipendente nella condizione di "pensionato", il suo compenso deve essere assoggettato a cosa?
- se c'è assoggettamento contributivo; a quali adempimenti bisogna far fronte?

Ringraziandovi anticipatamente, vi saluto tutti.
D.V.

riferimento id:16089

Data: 2013-10-28 20:36:42

Re:Lavoro accessorio Ente Locale

è possibile per una amministrazione, assumere un suo ex dipendente messo a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età da meno di un anno, mediante contratto di lavoro accessorio?
Al di là del "nomen iuris" che si attribuisce alla prestazione lavorativa richiesta, si ritiene che il principio stabilito dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6-7-2012 n. 95 (È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (76), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza) valga anche in questo caso. Quindi l'ex dipendente  non potrà svolgere mansioni riconducibili a quelle che faceva da dipendente.

nel caso fosse possibile, ci sono limiti nella tipologia di attività alle quali i pensionati ex dipendenti possono essere adibiti?
No, ad eccezione del limite appena citato (divieto di svolgere nel primo anno successivo al trattamento di quiescenza mansioni riconducibili a quelle che faceva da dipendente)

qual è il corretto iter procedurale per assunzioni di questo tipo?
Esigenze di trasparenza dell'attività amministrativa impongono quanto meno una selezione pubblica aperta a tutti coloro che abbiano i requisiti richiesti per svolgere le mansioni per le quali viene affidato il lavoro accessorio.

gli oneri derivanti sono da considerare spese di personale?
Si, gli oneri derivanti dall'acquisto di voucher per lavoro accessorio devo essere contabilizzati come spesa di personale ai sensi della seguente normativa:
L'articolo  70, comma 3,  del D. Lgs. 10-9-2003 n. 276 prevede che "Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno".
L'articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010 prevede che:"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. omissis.......
il committente pubblico a chi si deve rivolgere per l'acquisto dei "vouchers" e quali sono le modalità di acquisto?

Le informazioni possono essere ricavate dal sito INPS
Home > Informazioni> Lavoro occasionale accessorio > Il sistema dei buoni http://www.inps.gov.it/portale/default.aspx?sID=%3b0%3b5481%3b5484%3b&lastMenu=5484&iMenu=1&iNodo=5484&p4=2

Acquisto buoni lavoro
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire mediante le seguenti procedure:
•la distribuzione di voucher cartacei presso le Sedi INPS
•la modalità di acquisto telematico
•l’acquisto presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati
•l'acquisto presso gli sportelli bancari abilitati
•l’acquisto presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale
I buoni (voucher) cartacei distribuiti presso le Sedi INPS possono essere ritirati dal committente, su tutto il territorio nazionale, esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC .
Prima di effettuare il versamento, il committente deve assicurarsi che vi sia disponibilità di voucher presso la Sede INPS di riferimento.
Inoltre, prima dell’inizio dell’attività di lavoro occasionale accessorio (anche il giorno stesso purchè prima dell’inizio della prestazione), il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio prestazione, attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto, consultabili nel menu di questa sezione.
I buoni cartacei distribuiti presso le Sedi INPS acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli integri presso le Sedi INPS, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.
La modalità di acquisto dei voucher tramite procedura telematica è accessibile dalla pagina 'Accesso ai servizi’ di questa sezione oppure dal sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi On-Line/Per il cittadino/Lavoro occasionale accessorio/Accesso ai servizi.
Attenzione: il versamento per l’acquisto dei buoni 'telematici’ può essere effettuato anche tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti/Accedi al portale/Lavoro occasionale accessorio: Lavoro occasionale accessorio
Il committente, dopo essersi autenticato con PIN, può utilizzare uno dei seguenti strumenti di pagamento: addebito su conto corrente BancoPosta (BPOL) o carta prepagata Postepay o carta di credito abilitata al circuito internazionale VISA, VISA Electron, Mastercard.
L’acquisto dei voucher presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati può essere effettuato dal committente, presentando al tabaccaio abilitato la propria Tessera Sanitaria definitiva oppure il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica. 
In tal caso, per l’acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.000 € di buoni lavoro e in un’unica giornata fino a 2.000 € di buoni lavoro.
L’acquisto dei buoni lavoro o voucher presso gli sportelli bancari abilitati può essere effettuato dal committente, presentando il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica). Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è dovuta una commissione di 1 Euro da versare allo sportello bancario in fase di emissione. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 € di buoni lavoro.
L’acquisto dei voucher presso gli uffici postali può essere effettuato (in contanti o tramite Postamat) dal committente, presentando la tessera sanitaria per la lettura del codice fiscale oppure comunicando la partita IVA della società. Per l’acquisto dei voucher è previsto il versamento all’ufficio postale della commissione di 2,50 € + IVA per la singola operazione di emissione dei buoni lavoro, fino ad un massimo di 25 voucher (equivalenti ad un carnet). Il limite giornaliero di acquisto è di 5.000 € lordi.

come avviene il rispettivo pagamento dei "vouchers" stessi; in un'unica soluzione ad incarico ultimato o  mensilmente (in caso di obbiettivo che richiede più mesi per la sua realizzazione)? 
Vedi risposta precedente
essendo il dipendente nella condizione di "pensionato", il suo compenso deve essere assoggettato a cosa?
Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E’, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici, secondo la normativa vigente ed è riconosciuto ai fini pensionistici.
se c'è assoggettamento contributivo; a quali adempimenti bisogna far fronte?
Il committente, prima dell’inizio dell’attività, deve effettuare la comunicazione preventiva verso l’INAIL al fine di fornire dati relativi al prestatore, luogo svolgimento lavori, data presunta di inizio e fine attività lavorativa.
Il committente prima di consegnare al prestatore buoni che costituiscono il corrispettivo della prestazione resa provvede ad intestarli scrivendo su ciascun buono il proprio codice fiscale, il codice fiscale del prestatore destinatario, la data della relativa prestazione, convalidando il buono con la propria firma.

RISPOSTE A CURA DI ISA LUCHI E PAOLO REALI (CHE RINGRAZIAMO)

riferimento id:16089

Data: 2013-10-29 06:13:07

Re:Lavoro accessorio Ente Locale

...li ringrazio anch'io!!!,.... così come ringrazio tutto lo staff di Omniavis.it per il prezioso contributo di professionalità e competenza che mette al servizio di tutti noi.
Saluti
A.

riferimento id:16089

Data: 2014-11-27 12:33:21

Re:Lavoro accessorio Ente Locale

Il nostro caso è analogo ma differente rispetto a quello precedente. Una società di servizi sociali interamente partecipata da ente pubblico aveva assunto a tempo determinato una o.s.s. per sostituzione maternità. Rientrata la titolare, ovviamente il contratto è cessato. Peccato che poi la titolare dopo due giorni si sia licenziata. Ora per attivare una nuova graduatoria per assunzioni a tempo determinato (o anche cercare nelle graduatorie vecchie) è necessario un po' di tempo (diciamo 15/20 gg.), ma nel frattempo il servizio è scoperto. E' possibile richiamare la O.S.S. che aveva sostituito la maternità e che ora è disoccupata con il sistema dei "voucher" per il tempo strettamente ad espletare le formalità per una nuova assunzione evitando di interrompere un servizio essenziale per le persone disagiate?

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