Data: 2013-10-25 15:17:59

due attività di somministrazione unico locale

E' possibile che due società,  all'interno dello stesso locale, esercitino l'attività di somministrazione, divise in:  una ristorante e l'altra pizzeria anche sottoforma di Associazione Temporanea d'Impresa. In caso affermativo vanno presentate due SCIA separate. Si precisa che una di queste già esercita il servizio di ristorante e pizzeria. GRAZIE PER LA RISPOSTA E BUONA SERATA

riferimento id:16083

Data: 2013-10-26 05:17:03

Re:due attività di somministrazione unico locale


E' possibile che due società,  all'interno dello stesso locale, esercitino l'attività di somministrazione, divise in:  una ristorante e l'altra pizzeria anche sottoforma di Associazione Temporanea d'Impresa. In caso affermativo vanno presentate due SCIA separate. Si precisa che una di queste già esercita il servizio di ristorante e pizzeria. GRAZIE PER LA RISPOSTA E BUONA SERATA
[/quote]

Certo, niente vieta in astratto la compresenza negli stessi locali di due o più attività, anche esercitanti parzialmente o integralmente la stessa attività.
Ognuna dovrà dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e funzionali (edilizi, sanitari, dfi sicurezza ecc....), anche mediante spazi e servizi in comune.
Ognuna farà scia di avvio e notifica santiaria.

MA NON VI SONO OSTACOLI anche alla luce dell'art. 35 del Dlgs 59/2010

  Art. 35
                    (Attivita' multidisciplinari)
1.  I  prestatori  possono  essere  assoggettati  a  requisiti che li
obblighino  ad  esercitare  esclusivamente  una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a)  professioni  regolamentate,  nella  misura  in  cui  cio'  sia
giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme  di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b)  prestatori  che  forniscono  servizi  di  certificazione,  di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui  cio'  sia  giustificato  per  assicurarne  l'indipendenza  e
l'imparzialita'.
2.  Nei  casi  in  cui  e'  consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a)  sono  evitati  i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b)  sono  garantite  l'indipendenza  e  l'imparzialita'  che  talune
attivita' richiedono;
c)  e'  assicurata  la  compatibilita'  delle  regole  di deontologia
professionale  e  di  condotta  relative  alle  diverse  attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.

riferimento id:16083

Data: 2013-10-26 07:42:17

Re:due attività di somministrazione unico locale

Pur condividendo il pensiero di Simone, ti consiglio di verificare con la ASL locale la questione. Di solito sollevano perplessità sulla questione della divisione delle responsabilità: "chi devo sanzionare se i servizi igienici non sono a norma? O se la cucina condivisa è in condizioni non idonee?" è la domanda che pongono.
Diventa quindi fondamentale che il manuale di autocontrollo preveda nel dettaglio la suddivisione delle responsabilità

riferimento id:16083

Data: 2016-03-01 15:08:29

Re:due attività di somministrazione unico locale

Attività di estetista (condivisione di locale) Parere 10 febbraio 2016

[img]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/LogoMise.png[/img]

http://buff.ly/1LtKKWS

riferimento id:16083
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it