E' possibile che due società, all'interno dello stesso locale, esercitino l'attività di somministrazione, divise in: una ristorante e l'altra pizzeria anche sottoforma di Associazione Temporanea d'Impresa. In caso affermativo vanno presentate due SCIA separate. Si precisa che una di queste già esercita il servizio di ristorante e pizzeria. GRAZIE PER LA RISPOSTA E BUONA SERATA
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E' possibile che due società, all'interno dello stesso locale, esercitino l'attività di somministrazione, divise in: una ristorante e l'altra pizzeria anche sottoforma di Associazione Temporanea d'Impresa. In caso affermativo vanno presentate due SCIA separate. Si precisa che una di queste già esercita il servizio di ristorante e pizzeria. GRAZIE PER LA RISPOSTA E BUONA SERATA
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Certo, niente vieta in astratto la compresenza negli stessi locali di due o più attività, anche esercitanti parzialmente o integralmente la stessa attività.
Ognuna dovrà dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e funzionali (edilizi, sanitari, dfi sicurezza ecc....), anche mediante spazi e servizi in comune.
Ognuna farà scia di avvio e notifica santiaria.
MA NON VI SONO OSTACOLI anche alla luce dell'art. 35 del Dlgs 59/2010
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
Pur condividendo il pensiero di Simone, ti consiglio di verificare con la ASL locale la questione. Di solito sollevano perplessità sulla questione della divisione delle responsabilità: "chi devo sanzionare se i servizi igienici non sono a norma? O se la cucina condivisa è in condizioni non idonee?" è la domanda che pongono.
Diventa quindi fondamentale che il manuale di autocontrollo preveda nel dettaglio la suddivisione delle responsabilità
Attività di estetista (condivisione di locale) Parere 10 febbraio 2016
[img]http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/LogoMise.png[/img]
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