Data: 2013-10-25 10:33:17

Attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.

Buongiorno,
un'attività di somministrazione di alimenti e bevande avente carattere stagionale, ex art. 44 LR 28/2005, ha comunicato il periodo di apertura (avvio attività) dal 1 giugno al 30 settembre 2013. A fine settembre ha chiuso regolarmente. Oggi chiede se può riaprire per il periodo 4 novembre - 31 dicembre 2013 in considerazione del fatto che non ha usufruito di tutti i 180 giorni previsti dal citato art. 44. In effetti tale articolo non specifica se vi sia l'obbligo di usufruire dei 180 gg in maniera continuativa, dice solo che non devono essere superati. Se l'interessato presenta una nuova scia per l'apertura durante il periodo menzionato in precedenza (Nov. - Dic.) potrebbe essere regolare? 
Grazie mille per l'aiuto
Ciao
Marcello

riferimento id:16079

Data: 2013-10-26 05:22:36

Re:Attività di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale.


Buongiorno,
un'attività di somministrazione di alimenti e bevande avente carattere stagionale, ex art. 44 LR 28/2005, ha comunicato il periodo di apertura (avvio attività) dal 1 giugno al 30 settembre 2013. A fine settembre ha chiuso regolarmente. Oggi chiede se può riaprire per il periodo 4 novembre - 31 dicembre 2013 in considerazione del fatto che non ha usufruito di tutti i 180 giorni previsti dal citato art. 44. In effetti tale articolo non specifica se vi sia l'obbligo di usufruire dei 180 gg in maniera continuativa, dice solo che non devono essere superati. Se l'interessato presenta una nuova scia per l'apertura durante il periodo menzionato in precedenza (Nov. - Dic.) potrebbe essere regolare? 
Grazie mille per l'aiuto
Ciao
Marcello
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La somministrazione stagionale ormai NON HA PIU' SENSO, era una soluzione valida nel periodo della programmazione degli esercizi.
OGGI la stagionalità rileva solo ai fini tributari (TARSU, suolo pubblico ecc...).
L'interessato può aprire quando vuole, anche oltre i 180 giorni ed anche senza fare ulteriore scia .... ma consiglio di fargli fare comunque una comunicazione.
Se supera i limiti di stagiopalità (non i 180 giorni ma quelli previsti dalle norme sui tributi) pagherà di piu.

Quindi FATTIBILE tutto con semplice comunicazione

riferimento id:16079
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