Salve, avrei necessità di sincerarmi che non sia consentita la somministrazione "alla spina" e sia consentita loro la sola vendita al minuto di bevande alcoliche fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi con il limite di quantità dei singoli recipienti non inferiore a litri 0,20 per i superalcolici e litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.
E se sia consentito somministrare all'interno di sagre e fiere ad es. dopo la presentazione di idonea SCIA temporanea per la somministrazione.
Grazie
Per quanto riguarda la Regione Toscana (L.R. 28/2005) è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell'ambito di fiere e sagre (nelle quali può essere svolta attività di somministrazione solo con la presentazione di apposita SCIA)
Salve, avrei necessità di sincerarmi che non sia consentita la somministrazione "alla spina" e sia consentita loro la sola vendita al minuto di bevande alcoliche fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali e da trasportarsi con il limite di quantità dei singoli recipienti non inferiore a litri 0,20 per i superalcolici e litri 0,33 per le altre bevande alcoliche.
E se sia consentito somministrare all'interno di sagre e fiere ad es. dopo la presentazione di idonea SCIA temporanea per la somministrazione.
Grazie
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Amplio un po' il discorso...
La vendita di alcolici rappresenta un altro esempio in cui il legislatore ha perso un po’ il bandolo della matassa. Sono molte, infatti, le disposizioni che si sovrappongono e spesso in modo non troppo chiaro
Per approfondimenti vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11069.0
Mettiamo insieme le norme che più ci interessano:
Art. 87 TULPS - È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
Art. 176 (comma 1) Regolamento al TULP
Agli effetti dell'art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Art. 30 (comma 5) del d.lgs. n. 114/1998
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Legge 125/2001, art. 14-bis
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, dalle ore24 alle ore 7, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7 attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
In sintesi, quindi, a parere mio, posso aggiungere che per l’operatore abilitato al commercio su aree pubbliche resta in vigore la limitazione sancita dal TULPS e confermata del d.lgs. 114/98: è consentita la vendita in recipienti chiusi delle bevande superalcoliche, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti sia maggiore o uguale a 0,2 litri, e delle bevande alcoliche purché la quantità sia maggiore o uguale a litri 0,33.
Diverso è il discorso dell’esercizio di somministrazione temporanea in occasione di eventi/manifestazioni. In questo caso, previa presentazione di scia per somministrazione temporanea, è consentita la vendita/somministrazione eseguita nei vari modi possibili. In questo caso l’esercizio di somministrazione temporanea è equiparato al normale esercizio di somministrazione
guarda anche qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13752.0
FESTE ed EVENTI in Toscana - obbligo di soccorsi sanitari programmati
[color=red][b]Regione Toscana - Giunta - Delibera n.149 del 23-02-2015
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante "Linee d'indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate"[/b][/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26834.0