Buonasera Simone,
una nostra impresa associata è produttrice di miele e di prodotti derivati compresi prodotti di natura cosmetica.
Per questa ultima attività ha il laboratorio e la persona (chimico) in possosso delle competenze professionali ed è in regola con le normative previste prima dalla Legge 713/86 e ora dal regolameto CE 1223/2009
La ditta è anche assegnataria di alcuni posti in mercati su area pubblica della Toscana; tra l'altro alcuni comuni si sono trovati a modificare i propri regolamenti proprio per prevedere casi di questo genere, con banchi che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari .
La nostra impresa si trova costantemente "in concorrenza" con alcuni produttori agricoli presenti al mercato che oltre a vendere i propri prodotti agricoli, vendono anche "prodotti cosmetici". Questi cosmetici, sono prodotti da altre imprese (chiaramente imprese autorizzate alla produzione) ma sono venduti sui banchi dei produttori agricoli.
Ora, il D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 prevde che i produttori agricoli [i]possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.[/i]
Il ministero si è espresso che i produttori agricoli possono vendere prodotti della manipolazione ed anche tu sul Forum ti eri esperesso sulla possibilità di far vendere ai produttori agricoli anche prodotti non alimentari ma in modo non prevalente.
La domanda quindi è questa è lecito per un produttore agricolo, che ha un posto ad un mercato come produttore agricolo, vendere anche prodotti non agricoli nel mercato?
Faccio presente che non c'è inerenza tra il prodotto cometico e l'attività di produttore agricolo (un succo di frutta confezionato avrebbe comunque inerenza); se possono vendere cosmetici allora possono anche vendere i vestiti , le scarpe e gli strumenti per l'orto e sbizzarrirci senza fine fino ai trattori ecc..
A mio parere la vendita dei prodotti cosmetici non è consentita ai produttori agricoli, ma non riesco a trovare una motivazione all'eventuale divieto (se esiste)
Mi puoi aiutare a capire meglio?
grazie anticipate
Fabrizio Fallani
CNA Firenze
Buonasera Simone,
una nostra impresa associata è produttrice di miele e di prodotti derivati compresi prodotti di natura cosmetica.
Per questa ultima attività ha il laboratorio e la persona (chimico) in possosso delle competenze professionali ed è in regola con le normative previste prima dalla Legge 713/86 e ora dal regolameto CE 1223/2009
La ditta è anche assegnataria di alcuni posti in mercati su area pubblica della Toscana; tra l'altro alcuni comuni si sono trovati a modificare i propri regolamenti proprio per prevedere casi di questo genere, con banchi che vendono sia prodotti alimentari che non alimentari .
La nostra impresa si trova costantemente "in concorrenza" con alcuni produttori agricoli presenti al mercato che oltre a vendere i propri prodotti agricoli, vendono anche "prodotti cosmetici". Questi cosmetici, sono prodotti da altre imprese (chiaramente imprese autorizzate alla produzione) ma sono venduti sui banchi dei produttori agricoli.
Ora, il D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 prevde che i produttori agricoli [i]possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.[/i]
Il ministero si è espresso che i produttori agricoli possono vendere prodotti della manipolazione ed anche tu sul Forum ti eri esperesso sulla possibilità di far vendere ai produttori agricoli anche prodotti non alimentari ma in modo non prevalente.
La domanda quindi è questa è lecito per un produttore agricolo, che ha un posto ad un mercato come produttore agricolo, vendere anche prodotti non agricoli nel mercato?
Faccio presente che non c'è inerenza tra il prodotto cometico e l'attività di produttore agricolo (un succo di frutta confezionato avrebbe comunque inerenza); se possono vendere cosmetici allora possono anche vendere i vestiti , le scarpe e gli strumenti per l'orto e sbizzarrirci senza fine fino ai trattori ecc..
A mio parere la vendita dei prodotti cosmetici non è consentita ai produttori agricoli, ma non riesco a trovare una motivazione all'eventuale divieto (se esiste)
Mi puoi aiutare a capire meglio?
grazie anticipate
Fabrizio Fallani
CNA Firenze
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Ciao,
personalmente mi sono sempre espresso nel senso che i prodotti accessori e non frutto dell'attività agricola devono comunque essere prodotti agricoli.
Il produttore agricolo non può vendere, nemmeno in misura non prevalente, pentole, motorini, mobili ecc....... e cosmetici.
Non ho trovato risoluzioni sul punto .... nè sentenze.
Ciao Simone, mi inserisco nel post per chiederti se, secondo te, il vincolo è applicabile anche al caso del produttore agricolo che intende effettuare la vendita in misura non prevalente di altri prodotti del settore alimentare che però non hanno inerenza diretta con l'oggetto dell'attività dello stesso produttore agricolo ( esempio: caso specifico dell'imprenditore agricolo di frutta e verdura che intende vendere anche il pane che acquista da altri).
Grazie
Ciao Simone, mi inserisco nel post per chiederti se, secondo te, il vincolo è applicabile anche al caso del produttore agricolo che intende effettuare la vendita in misura non prevalente di altri prodotti del settore alimentare che però non hanno inerenza diretta con l'oggetto dell'attività dello stesso produttore agricolo ( esempio: caso specifico dell'imprenditore agricolo di frutta e verdura che intende vendere anche il pane che acquista da altri).
Grazie
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NO, in questo caso no.
A mio avviso il produttore agricolo può vendere OGNI PRODOTTO diverso da quelli di propria produzione, anche non attinenti purchè sempre prodotti agricoli diretti (grano) o indiretti (pane, carne ecc...) ....
Un produttore che coltiva solo insalata può vendere (in modo non prevalente) pane, zucchine, banane, kiwi ecc..... ma non pentole, biciclette, rossetti, riviste ecc....
A proposito di prodotti da poter vendere dalle aziende agricole, anzi dagli imprenditori agricoli mi inserisco anche io in questa discussione.
A mio avviso la norma prevedendo che sia possibile effettuare la vendita di prodotti in maniera prevalente dalle rispettive aziende agricole non fa distinzione del tipo di prodotto venduto in maniera non prevalente.
Per esempio aziende agricole che vendono ortaggi possono vendere anche attrezzi da lavoro per l'orto, concimi, contenitori in terracotta etc?
Io ho sempre pensato che andasse bene...
Mi è capitato un altro caso di un'azienda agricola che tiene prodotti estetici (creme per il viso e per le mani mi sembra) a base di olio d'oliva, ma non prodotti da altra azienda agricola anche se sono a base di oli. In questo caso si ritiene che possono rientrare fra quei tipi di prodotto vendibili senza entrare nel commercio da un'azienda agricola?
Il buon senso potrà aiutarci?
grazie,
A proposito di prodotti da poter vendere dalle aziende agricole, anzi dagli imprenditori agricoli mi inserisco anche io in questa discussione.
A mio avviso la norma prevedendo che sia possibile effettuare la vendita di prodotti in maniera prevalente dalle rispettive aziende agricole non fa distinzione del tipo di prodotto venduto in maniera non prevalente.
Per esempio aziende agricole che vendono ortaggi possono vendere anche attrezzi da lavoro per l'orto, concimi, contenitori in terracotta etc?
Io ho sempre pensato che andasse bene...
Mi è capitato un altro caso di un'azienda agricola che tiene prodotti estetici (creme per il viso e per le mani mi sembra) a base di olio d'oliva, ma non prodotti da altra azienda agricola anche se sono a base di oli. In questo caso si ritiene che possono rientrare fra quei tipi di prodotto vendibili senza entrare nel commercio da un'azienda agricola?
Il buon senso potrà aiutarci?
grazie,
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A mio avviso il produttore agricolo può vendere OGNI PRODOTTO diverso da quelli di propria produzione, anche non attinenti purchè sempre prodotti agricoli diretti (grano) o indiretti (pane, carne ecc...) ....
Un produttore che coltiva solo insalata può vendere (in modo non prevalente) pane, zucchine, banane, kiwi ecc..... ma non pentole, biciclette, rossetti, riviste ecc....
DEVONO ESSERE PRODOTTI DERIVANTI DA PRODOTTI AGRICOLI .... sui prodotti estetici a base di prodotti agricoli sì ..... Il limite ovviamente non è netto perchè anche in quel caso dobbiamo vedere la "prevalenza" nel prodotto dell'olio di oliva rispetto a sostanze chimiche e sintetiche ecc.....
BUON SENSO .... questo è un criterio adatto
Gentilissimo Simone,
possiedo un azienda agricola e scrivo in merito alla necessita di vendere eventualmente dei concimi e degli ammendanti che acquistaeei da un azienda produttrice e rivenderei ad altre aziende agricole.
si tratta per l'appunto solo di concimi e ammendanti e non di fitofarmaci!
parlando con il commercialista ho capito solamente che la cosa importante è non superare il fatturato derivante dalla produzione degli ortaggi.
stanno effettivamente cosi le cose oppure devo eventualmente adempiere a qualche autorizzazione o comunicazione?
grazie mille
Faccio seguito a quello che dice Simone. Ritengo che la vendita diretta dei prodotti agricoli, per restare tale e quindi non essere soggetta all'applicazione della nomativa commerciale, debba limitarsi:
- ai prodotti agricoli alimentari effettivamente ottenuti in azienda (coltivazione o allevamento);
- ai prodotti trasformati utilizzando quelli del punto precedente (salumi, conserve, ecc.);
- ai prodotti alimentari trasformati e non, provenineti da altre aziende (anche con ulteriori lavorazioni industriali) purché in misura non prevalente e secondo i limiti assoluti previsti dalla legge;
- ai prodotti non alimentari direttamente imputabili all'attività aziendale (legna da ardere, fiori ornamentali, ecc.)
- ai prodotti non alimenari di cui sopra provenienti da altre aziende purché in misura non prevalente e secondo i limiti assoluti previsti dalla legge;
- ai prodotti complementari non alimentari intesi come oggettistica (addobbi, realizzazioni funzionali ad attrezzature) rispettando la condizione che siano realizzati con materiali provenienti dall'utilizzazione diretta di risorse proprie dell'azienda.
Nel tuo caso, credo sia ragionevole reputare oggetto di vendita diretta del materiale come il compost ottenuto in azienda, mentre ritendo sia sottoposta alla normativa commerciale la vendita di concimi chimici o altre sostanze prodotte e confezionate da imprese non agricole.