Data: 2013-10-22 14:54:52

SMARRIMENTO LICENZA ITINERANTE

Buongiorno.
Mi ritrovo con in mano la denuncia di smarrimento di licenza itinerante per il commercio su aree pubbliche (non alimentare) da parte di un operatore.

Ora, visti gli sviluppi in materia, come dovrei procedere?

Per quanto riguarda la comunicazione di smarrimento:
- utilizzo il portale impresainungiorno (siamo in delega...)? (che sicuramente ancora non prevede tale casistica e che attualmente prevede per questa attività ancora il procedimento ordinario?)
- gli faccio inoltrare una PEC?

Invece per quanto riguarda il rilascio:
- nuova autorizzazione (che autorizzazione non è piu')?
- copia della precedente autorizzazione presente nella pratica a suo tempo presentata per l'avvio dell'attività?

Insomma, da qualsiasi parte ti giri, emergono perplessità sulla procedura corretta...

Come sempre...GRAZIE


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riferimento id:16021

Data: 2013-10-22 15:20:24

Re:SMARRIMENTO LICENZA ITINERANTE

Qualora sul postale SUAP non sia presente una modulistica specifica, le comunicazioni od istanze possono essere presentate PEC to PEC al SUAP stesso. In questo caso, oramai assodato che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto dopo aver presentato la SCIA, è sufficiente che l'ambulante segnali al SUAP di aver smarrito l'autorizzazione precedentemente rilasciata (citando data ed estremi) e di aver effettuato regolare denuncia di smarrimento all'Autorità giudiziaria. Segnalazione, completa di ricevuta PEC del SUAP, e copia della denuncia sono sufficienti per continuare ad operare.

riferimento id:16021

Data: 2013-10-22 15:30:57

Re:SMARRIMENTO LICENZA ITINERANTE

Io procederei così:
- richiesta (firmata digitalmente e a mezzo PEC) di duplicato con dichiarazione di smarrimento;
- rilascio di duplicato (esistendo un titolo abilitativo precedente)

L'obbligo di denuncia ai Carabinieri permane in caso dei soli documenti per i quali esiste una norma che lo preveda espressamente (es. Carta Identita', passaporto, patente,...); l'autorizzazione al commercio non è un documento di riconoscimento o identità soggetto ad obbligo di denuncia in caso di smarrimento.

Ti ricordo infine che il duplicato è esente bollo (Dm 20 agosto 1992 articolo 3, nota punto 2 lettera a): “Sono esenti dall'imposta i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso".

riferimento id:16021

Data: 2013-10-23 08:07:42

Re:SMARRIMENTO LICENZA ITINERANTE

Sono esenti dall'imposta di bollo i duplicati ma non le istanze.
Concordo sul fatto che non serve la denuncia AG se una legge non lo prevede, anche se in taluni regolamenti comunali viene indicata tale eventualità e nel tempo è diventata prassi. Erroneamente però in quanto superata dal d.P.R. 445/2000 il quale prevede le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, tra cui "l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni". Il rilascio di un duplicato è un adempimento in più ed eventualmente rilascerei giusto una fotocopia da tenere a corredo della dichiarazione.


 

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