Data: 2013-10-22 09:33:49

Osteopata

Quest'attività rientra nei "servizi alla persona"? O è attività libera?

Grazie

riferimento id:16012

Data: 2013-10-22 11:37:58

Re:Osteopata

E' una attività libera in quanto non è riconosciuta dal Ministero come attività delle professioni sanitarie ed infermieristiche.

riferimento id:16012

Data: 2013-11-15 08:23:16

Re:Osteopata

Un altro quesito.

Dunque, chi volesse intraprendere questo tipo di attività non deve presentare SCIA di inizio attività al Comune ma semplicemente una segnalazione all'Ufficio Tributi a fini tributari, esatto?
Ma l'ASL deve essere informata? Se si, chi è tenuto a farlo: il titolare o il o il Comune?

Grazie

riferimento id:16012

Data: 2013-11-15 09:09:28

Re:Osteopata

E' una attività libera nel senso che non è disciplinata ma è pur sempre una attività che deve essere segnalata tramite il SUAP. Il SUAP deve quanto meno verificarne la compatibilità urbanistica e, a mio parere confortato informalmente anche dal nostro distretto ASL, i locali dovrebbero disporre dei medesimi requisiti stabiliti per gli studi professionali, in quanto attività affine. 

riferimento id:16012

Data: 2015-02-04 09:48:56

Re:Osteopata

Però il 12 marzo 2014 il Ministero della Salute ha dichiarato che “Le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie”.

riferimento id:16012

Data: 2015-02-04 13:32:33

Re:Osteopata

La questione è aperta.

L'Agenzia delle Entrate con circolare 11/E del 21/05/2014 dice che: 
[i]Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che [u]a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute[/u], il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero [u]ha precisato, altresì[/u], che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, [u]le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie[/u]. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.  [/i]

Il Ministero della Salute in commissione Affari Sociali, dopo l’interrogazione presentata da Paola Binetti sul profilo professionale dell'osteopata, ha affermato che [i]Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che [u]le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie[/u][/i]

Vedi anche questo parere dell'Ordine dei medici di Brescia [url=http://ordinemedici.brescia.it/notizie/brescia-medica/doc_view/2439-fnomceo-nota-su-osteopatia]http://ordinemedici.brescia.it/notizie/brescia-medica/doc_view/2439-fnomceo-nota-su-osteopatia[/url]

riferimento id:16012

Data: 2019-12-03 16:03:53

Re:Osteopata

Salve, vorrei sapere sapere ad oggi, alla luce della legge Legge 3/2018 (legge Lorenzin), quali titoli necessari e qual'è l'iter d'apertura per uno studio privato di osteopatia. Cambia qualcosa in base alla regione?
Grazie


La questione è aperta.

L'Agenzia delle Entrate con circolare 11/E del 21/05/2014 dice che: 
[i]Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che [u]a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute[/u], il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero [u]ha precisato, altresì[/u], che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, [u]le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie[/u]. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.  [/i]

Il Ministero della Salute in commissione Affari Sociali, dopo l’interrogazione presentata da Paola Binetti sul profilo professionale dell'osteopata, ha affermato che [i]Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che [u]le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie[/u][/i]

Vedi anche questo parere dell'Ordine dei medici di Brescia [url=http://ordinemedici.brescia.it/notizie/brescia-medica/doc_view/2439-fnomceo-nota-su-osteopatia]http://ordinemedici.brescia.it/notizie/brescia-medica/doc_view/2439-fnomceo-nota-su-osteopatia[/url]
[/quote]

riferimento id:16012

Data: 2019-12-04 07:53:44

Re:Osteopata

L'osteopata non risulta ad oggi inerito nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute tra le professioni sanitarie: [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2[/url]

né tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario riconosciuti dal ministero della Salute [url=http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=3]http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=3[/url]


Infine a quanto mi risulta non mi risulta sia stato dato seguito a quanto disposto dall'art. 7 c. 2 della legge Lorenzin, che prevede che:
- con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
- con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

riferimento id:16012
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