E' stata pubblicata sul BURL Supplemento n. 43 di martedì 22 ottobre 2013 la Legge regionale 21 ottobre 2013 - n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico"
riferimento id:16009Segnalo in particolare l'art. 5 Competenze dei comuni
1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito
in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi,
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano
le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento
acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. I sindaci promuovono reti di collaborazione con le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle Forze dell’ordine e delle polizie locali, per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
5. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi «No Slot» di cui all’articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono
di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.
6. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012.
7. Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne
il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana).
Va segnalato inoltre che la legge in oggetto ha modificato anche alcuni articoli della L.R. 6/2010 e per la precisione:
a) al comma 4 ter dell’articolo 4, dopo le parole «ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,»;
b) al comma 1 dell’articolo 4 bis, dopo le parole «comprese quelle che somministrano alimenti e bevande» sono inserite le seguenti: «e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco,»;
c) al comma 1 dell’articolo 4 bis, dopo le parole «secondo il settore e la tipologia di appartenenza» sono inserite le seguenti: «, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.»;
d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 150, è aggiunta la seguente: «b bis) criteri per l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, tenuto conto della presenza di
istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, im pianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali ope ranti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.»
Leggendo il provvedimento ho riscontrato alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a risolvere ossia se le video slot sono da annoverare fra i giochi d'azzardo o la norma fa riferimento solo ai punti scommesse, alle video lottery ecc.? La stessa legge è retroattiva quindi va fatto un monitoraggio sugli esercizi esistenti che hanno in dotazione le "macchinette", ed eventualmente revocate qualora non rispettino il requisito della distanza, oppure riguarda solo le nuove installazioni?
Scusate i dubbi infantili ma la legge non mi convince del tutto ...
Riporto due recenti delibere del Consiglio regionale collegate alla legge regionale pubblicate sul BURL Serie Ordinaria n. 43 - Giovedì 24 ottobre 2013.
D.c.r. 15 ottobre 2013 - n. X/163
Ordine del giorno concernente le risorse da destinare al contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico
Presidenza del Presidente Cattaneo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 119 presentato in data 15 ottobre
2013, collegato ai progetti di legge abbinati n. 58, 7, 45 e 46 concernente
«Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione
palese, per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 119 concernente le risorse
da destinare al contrasto e trattamento della dipendenza dal
gioco d’azzardo patologico, nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto che
il fatturato del gioco d’azzardo legale in Italia nel biennio
2010/11 è stato di 141,1 miliardi di euro, in particolare 61 nel
2010 e 80 nel 2011 (più 30 per cento);
considerato che
degli 80 miliardi di euro raccolti in Italia, la Lombardia occupa
il primo posto con 14 miliardi e una spesa annua media procapite
di circa 1.700 euro;
valutato che
il crescente volume di gioco si accompagna a una progressiva
frammentazione dei punti di offerta sul territorio, coinvolgendo
per lo più esercizi commerciali che non fondano il loro core
business sul gioco lecito d’azzardo stesso;
verificato che
tra le finalità del progetto di legge vi è anche quella di riconoscere
un titolo di premialità IRAP ai gestori che decidono di
disinstallare dai loro locali gli apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito e una maggiorazione dell’aliquota a carico di quelli con
apparecchi da gioco installati;
ricordato che
tale fenomeno rappresenta sempre di più una vera e propria
piaga, che distrugge le famiglie e spezza il tessuto sociale. Le vittime
si contano a centinaia di migliaia: 700 mila secondo l’Istat,
più di un milione secondo altre stime fornite dalle associazioni;
impegna la Giunta regionale
−− a destinare l’eventuale saldo positivo del bilancio dell’andamento
delle maggiori entrate e dei minori introiti IRAP
legati alla disinstallazione e installazione degli apparecchi
da gioco alle attività di prevenzione, contrasto e trattamento
della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico;
−− alle iniziative opportune a premiare i titolari degli esercizi
che abbiano scelto di non installare in alcuna occasione
tali apparecchiature dei propri esercizi.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
D.c.r. 15 ottobre 2013 - n. X/164
Ordine del giorno concernente i vincoli contrattuali imposti agli esercenti dai concessionari del gioco
Presidenza del Presidente Cattaneo
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto l’Ordine del giorno n. 120 presentato in data 15 ottobre
2013, collegato ai progetti di legge abbinati n. 58, 7, 45 e 46 concernente
«Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d’azzardo patologico»;
a norma dell’art. 85 del Regolamento generale, con votazione
palese, per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 120 concernente i vincoli
contrattuali imposti agli esercenti dai concessionari del gioco,
nel testo che così recita:
“Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
−− il presente progetto di legge introduce, oltre ad altre misure,
appositi disincentivi aventi lo scopo di promuovere la
disinstallazione degli apparecchi per il gioco lecito;
−− promuove, inoltre, atteggiamenti virtuosi da parte degli
esercenti con il fine di mantenere i locali liberi da apparecchi
da gioco;
considerato che
i concessionari del gioco, al fine di superare gli «ostacoli» che
la normativa regionale si propone di introdurre, impongono una
serie di vincoli contrattuali che mirano a tenere legato l’esercente
nel caso volesse risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale
e disinstallare, quindi, gli apparecchi da gioco;
impegna la Giunta regionale
a sostenere, nelle modalità ritenute più opportune, eventuali
azioni degli esercenti miranti a contrastare i contratti capestro
sottoscritti con i fornitori di apparecchi da gioco.”.
Il presidente: Raffaele Cattaneo
I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni - Eugenio Casalino
II segretario dell’assemblea consiliare:
Mario Quaglini
Alcune osservazioni sulla nuova legge, anche per rispondere a Mirko.
SPETTA AL COMUNE IL RILASCIO DEL MARCHIO “NO SLOT”.
Art. 4 (Competenze della Regione)
Comma 2. [i]Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone i contenuti grafici di un marchio regionale «No Slot», rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito[/i].
SONO SOGGETTI ALLA NORMA, ALMENO PER GLI ASPETTI INERENTI IL CALCOLO DELL’IRAP TUTTI I GIOCHI DI CUI ALL’ARTICOLO 110, COMMI 6 E 7, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N 773
Art. 4 (Competenze della Regione)
Comma 5. [i]A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell’anno prece- dente quello a cui si riferisce l’agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all’[b]articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773[/b] (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l’attività.[/i]
E comma 7.[i] A decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2018, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all’[b]articolo 110, commi 6 e 7, del r d n 773/1931[/b] sono soggetti all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16 del d lgs n 446/1997 au- mentata dello 0,92 per cento[/i]
IN ARRIVO UN REGOLAMENTO ATTUATIVO
Art. 4 (Competenze della Regione)
Comma 10. [i]La Regione, sentita la competente commissione consiliare, [u]entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento che definisce criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso[/u]:
a) alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito[u] accessibili direttamente dall’utenza in numero superiore a tre[/u];
b) [u]ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito[/u][/i]
NELLA PARTE DELLE COMPETENZE DEI COMUNI NON SI FA RIFERIMENTO A QUALI SONO I GIOCHI SOGGETTI ALLA NORMA…
SI FA INVECE ESPLICITO RIFERIMENTO AL FATTO CHE IL VINCOLO DELLA DISTANZA (500MT) VADA APPLICATO SOLO ALLA “nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza”, LASCIANDO ALL’INTERPRETAZIONE SE SIA APPLICABILE ANCHE AGLI ESERCIZI IN ESSERE CHE SOSTITUISCONO APPARECCHI ESISTENTI.
INOLTRE I 500 MT COME SI CALCOLANO? NON ERA IL CASO DI SPECIFICARE “MISURATI SECONDO IL PERCORSO PEDONALE PIÙ BREVE”?
Art. 5 (Competenze dei comuni)
[i]1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino a [u]una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri,[/u] da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
2. Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applica- no le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/i]
ANCHE IL COMUNE PUO’ PREVEDERE FORME ERARIALI DI DISINCENTIVO
Art. 5 (Competenze dei comuni)
5.[i] I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi «No Slot» di cui all’articolo 4, comma 2, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito[/i]
VIENE RIBADITO IL DIVIETO DI PUBBLICITA’ GIA’ INTRODOTTO A LIVELLO NAZIONALE
Art. 5 (Competenze dei comuni)
6. [i]E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco d’azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012[/i]
IL CONTROLLO E LA VIGILANZA E’ IN CAPO ALLA POLIZIA LOCALE
Art. 5 (Competenze dei comuni)
7. [i]Spetta al comune la competenza dei controlli, tramite la polizia locale sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo V della legge regionale 14 aprile 2003, n 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)[/i]
VIENE MODIFICATA LA LEGGE REGIONALE 6/2010, INTRODUCENDO IN PARTICOLARE LA POSSIBILITA’ DI FARE PROGRAMMAZIONE ANCHE PER I COMUNI, CHE AVRANNO LA FACOLTA’ DI RENDERE RETROATTIVA LA LEGGE
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. A[i]lla legge regionale 2 febbraio 2010, n 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
c) al comma 1 dell’articolo 4 bis, dopo le parole «secondo il settore e la tipologia di appartenenza» sono inserite le seguenti: « [b]nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati [/b]all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito»;[/i]
ANCHE COME PROGRAMMAZIONE URBANISTICA RIFERITA AL SETTORE COMMERCIALE
[i]d) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 150, è aggiunta la seguente: «b bis) criteri per l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, tenuto conto della presenza di istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, im- pianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali ope-ranti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile o altri luoghi di aggregazione.»
[/i]
VIENE INTRODOTTO UN REQUISITO PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 9 (Disposizioni relative alla formazione del personale delle sale da gioco e dei gestori dei locali)
[i]1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d’intesa con ANCI Lombardia, sentite le organizzazioni di categoria e la competente commissione consiliare, [u]disciplina le modalità attraverso le quali vengono attivati corsi di [b]formazione obbligatoria[/b] per i gestori [/u] delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, precisandone i tempi, le modalità, i soggetti attuatori e i costi a carico dei partecipanti Tali corsi sono finalizzati alla conoscenza e alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo patologico, nonché alla conoscenza gene- rale della normativa in materia di gioco d’azzardo lecito
[/i]
INFINE LE SANZIONI
QUI SI PARLA DI APERTURE (NUOVA ATTIVITÀ) O INSTALLAZIONE (QUINDI ESISTENTI) IN VIOLAZIONE DELLA DISTANZA MINIMA
Art. 10 (Sanzioni amministrative)
[i]1. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5 000 euro a 15 000 euro.[/i]
QUI DI PUBBLICITÀ
Art. 10 (Sanzioni amministrative)
[i]2. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1 000 euro a 5 000 euro[/i]
QUI INFINE DI MANCANZA DEL REQUISITO DI LEGGE
Art. 10 (Sanzioni amministrative)
[i]3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell’articolo 9 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1 000 euro a 5 000 euro[/i]
VIENE ATTRIBUITA AL COMUNE L’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
[i]4. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio i comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale[/i]
Aspettiamoci un ricorso alla corte costituzionale sia per la questione distanze, sia per l’introduzione di un requisito professionale all’esercizio.
Sono infine curioso di vedere come le Questure (titoalri al rilascio delle licenze ex. art. 88 TULPS) receperiranno questa legge, vista anche la risposta del Ministero dell’Interno alla questione sui regolamenti comunali.
Grazie per il prezioso contributo.
Anche la Toscana "copia" la Lombardia caro Simone. Ma siamo sicuri che sia cosa buona copiare?
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16109.msg30144#msg30144]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16109.msg30144#msg30144[/url]
Vi segnalo il commento del collega Maccantelli.
Anche la Toscana "copia" la Lombardia caro Simone. Ma siamo sicuri che sia cosa buona copiare?
[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16109.msg30144#msg30144]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16109.msg30144#msg30144[/url]
Vi segnalo il commento del collega Maccantelli.
[/quote]
MIA OPINIONE DEL TUTTO PERSONALE:
Ritengo che una parte delle norme introdotte da Toscana e Lombardia siano ILLEGITTIME per violazione della competenza esclusiva statale da un lato e della "disciplina comunitaria di liberalizzazione" (stiamo sul generico).
Sotto un profilo "non giuridico" non plaudo mai a norme che impongono degli obblighi e dei limiti per "educare" persone maggiorenni. Quisque faber fortunae suae. Mi vanno bene aumento IRAP, loghi ed altre iniziative del genere ... meno norme di divieto, contingentamento o simili ... soprattutto facendo salvi gli esistenti (che si arricchiranno ancor di più della situazione di oligopolio!).
Avrei preferito una norma statale di divieto del gioco ..... IMPOSSIBILE in questo contesto socio-economico!!!!!
Una disciplina del genere non farà altro che favorire l'online (ancor più ludopatico!).
Ma sono considerazioni personali .... stiamo a vedere
Sono assolutamente d'accordo con Simone. Ritengo che imporre delle distanze minime per tutelare i minorenni sia una soluzione puerile anche perché mi dovrebbero spiegare che differenza fa avere una sala giochi a 499 mt da un luogo sensibile o a 501 mt ... a parte i due metri non penso che sia un valido deterrente alla lotta conto le ludopatie. Avrebbero potuto, ma questo si fa a livello nazionale, vietare la pubblicitià, così come hanno fatto per le sigarette elettroniche, in televisione, su internet ecc.
Staremo a vedere come verrà recepita la norma e che effetti produrrà.
Sempre sul tema, segnalo la recente sentenza del TAR Lombardia contro il Comune di Milano per la limitazione degli orari: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16443.msg30737#msg30737]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16443.msg30737#msg30737[/url]
riferimento id:16009Qualcuno ha notizie o visto il marchio No Slot che la Giunta regionale doveva predisporre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, che poi i i comuni dovrebbero rilasciare a coloro che scelgono di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito?
riferimento id:16009La D.G.R. del 25.01.2014 non è ancora stata pubblicata?
riferimento id:16009Io sono fermo a questa: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17676.msg33093#msg33093]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17676.msg33093#msg33093[/url]
riferimento id:16009