Buongiorno Simone,
negli anni ho cercato di approfondire la questione dell'identificazione delle attività abusive, ma devo confessare che ho ancora le idee piuttosto confuse.
il primo problema riguarda, più nello specifico, la corretta interpretazione delle attività tipiche che definiscono, a norma dell'art. 82 della L.R. 42/2000, l'agenzia di viaggio. La lett. b) dell'art. 82) configura come uno specifico tipo di agenzia di viaggi il soggetto dedicato alla produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico. IN base a questa definizione:
-si può concludere che la vendita diretta di un soggiorno all'interno di una struttura ricettiva rappresenta un'attività tipica di un'agenzia di viaggio?
-cosa deve intendersi esattamente per "vendita diretta"? Se la remunerazione del soggiorno va in parte all'agenzia e in parte alla struttura ricettiva, siamo in presenza di vendita diretta da parte dell'agenzia?
-l'offerta di una visita guidata da parte di una guida turistica configura già un'attività tipica delle agenzie di viaggio?
Il secondo problema riguarda l'individuazione di un'attività abusiva. Secondo parte della giurisprudenza siamo in presenza di un'attività esercitata abusivamente quando un soggetto compie atti anche non attribuiti in forma esclusiva ad una certa professione, ma lo fa in modo continuativo, con minima organizzazione e a titolo oneroso.
Ora, in materia di agenzie di viaggio, la normativa regionale forse non stabilisce una riserva di legge delle attività individuate come tipiche a favore delle agenzie di viaggio: per identificare con sicurezza un'attività abusiva è necessario rilevare quindi almeno una delle attività indicate dalla legge come tipiche delle agenzie di viaggio e verificare che sia svolta in modo continuativo + con minima organizzazione + a titolo oneroso?
Buongiorno Simone,
negli anni ho cercato di approfondire la questione dell'identificazione delle attività abusive, ma devo confessare che ho ancora le idee piuttosto confuse.
il primo problema riguarda, più nello specifico, la corretta interpretazione delle attività tipiche che definiscono, a norma dell'art. 82 della L.R. 42/2000, l'agenzia di viaggio. La lett. b) dell'art. 82) configura come uno specifico tipo di agenzia di viaggi il soggetto dedicato alla produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico. IN base a questa definizione:
-si può concludere che la vendita diretta di un soggiorno all'interno di una struttura ricettiva rappresenta un'attività tipica di un'agenzia di viaggio?
-cosa deve intendersi esattamente per "vendita diretta"? Se la remunerazione del soggiorno va in parte all'agenzia e in parte alla struttura ricettiva, siamo in presenza di vendita diretta da parte dell'agenzia?
-l'offerta di una visita guidata da parte di una guida turistica configura già un'attività tipica delle agenzie di viaggio?
Il secondo problema riguarda l'individuazione di un'attività abusiva. Secondo parte della giurisprudenza siamo in presenza di un'attività esercitata abusivamente quando un soggetto compie atti anche non attribuiti in forma esclusiva ad una certa professione, ma lo fa in modo continuativo, con minima organizzazione e a titolo oneroso.
Ora, in materia di agenzie di viaggio, la normativa regionale forse non stabilisce una riserva di legge delle attività individuate come tipiche a favore delle agenzie di viaggio: per identificare con sicurezza un'attività abusiva è necessario rilevare quindi almeno una delle attività indicate dalla legge come tipiche delle agenzie di viaggio e verificare che sia svolta in modo continuativo + con minima organizzazione + a titolo oneroso?
[/quote]
Ciao carissima, i tuoi POST sono sempre interessanti .... ed aprono spiragli che è difficile ricondurre alle poche righe di questo FORUM.
Per questo vado per spunti sintetici:
1) NON ESISTE la possibilità di dimostrare l'esistenza diretta di una attività abusiva. L'attività abusiva si ha quando si riescono a accertare una serie di INDIZI che concorrono a delineare la fattispecie (devono essere indizi plurimi, gravi, precisi e concordanti)
2) nel caso delle agenzie di viaggio occorre partire dalla DEFINIZIONE:
[color=red]Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche.
[/color]CONSIDERAZIONI:
a) "imprese". Una attività è una agenzia abusiva se svolge la propria attività SENZA TITOLO (scia) in forma di impresa. Se svolge l'attività in forma professionale commetterà altro illecito ... ma non quello in questione
b) "esercitano", cioè svolgono con continuità (non significa in modo stabile e permanente, ma almeno non episodicamente).
c) "le seguenti" .... plurale
[color=red] Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:
[/color]
Le agenzie di viaggio DEVONO fare queste attività ma non sono attività riservate e quindi altre imprese possono svolgere, in via accessoria, alcune di queste attività senza ricadere nella definizione legislativa.
QUESITI
-si può concludere che la vendita diretta di un soggiorno all'interno di una struttura ricettiva rappresenta un'attività tipica di un'agenzia di viaggio?
[color=red]Direi di NO. Si tratta di un unico servizio, non offerto al pubblico generico, non correlato allo svolgimento di altre attività tipiche dell'agenzia di viaggio[/color]
-cosa deve intendersi esattamente per "vendita diretta"? Se la remunerazione del soggiorno va in parte all'agenzia e in parte alla struttura ricettiva, siamo in presenza di vendita diretta da parte dell'agenzia?
[color=red]Per vendita diretta si intende la fornitura del servizio al cliente, consumatore finale il quale paga direttamente l'agenzia.[/color]
-l'offerta di una visita guidata da parte di una guida turistica configura già un'attività tipica delle agenzie di viaggio?
[color=red]A mio avviso no. Rappresenta un unico servizio non esclusivo delle agenzie di viaggio.[/color]
[color=red]Ovviamente quanto detto sopra va valutato nel contesto.
Se i soggetti di cui sopra usano forme pubblicitarie allusive a servizi tipici dell'agenzia di viaggio,l o addirittura la denominazione "agenzia" e "viaggio", siamo di fronte ad altri indizi che possono portare alla qualificazione di una attività come abusiva.
L'ingegno italico non ha confini![/color]
Questa Cassazione è molto interessante (anche perchè riferita alla disciplina Toscana anche se previgente alla lr 42/2000):
******************
Sent. 26/01/99 n.680
REGIONE
Toscana - Attivita' di agenzia di viaggi e turismo -
Autorizzazione amministrativa - Necessita' - Limiti.
CODICI
COS 41/00;
COS 117/00;
LEGGI
D.L.LT. n. 392 23/11/1991 art. 2
L.R. n. 51 17/11/1986 art. 2
L.R. n. 51 17/11/1986 art. 6
L.R. n. 51 17/11/1986 art. 21
L. n. 217 17/05/1983 art. 5
L. n. 217 17/05/1983 art. 6
L. n. 217 17/05/1983 art. 9
L. n. 1084 27/12/1977
D.P.R. n. 616 24/07/1977 art. 19
VOCE
REGIONE
SOMMARIO
Toscana
Turismo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere
Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTORINO LAZZARINI 19, presso
l'avvocato G. PIZZUTI, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO
MAUCERI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
HOTEL RIVOLI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 60, presso
l'avvocato ROTILI C. A., rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO
NACCARATO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 916/96 della Pretura di FIRENZE, depositata il
25/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/96 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pizzuti, con delega, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Rotili, con, delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La s.r.l. Hotel Rivoli, con ricorso 12 giugno 1993 alla Pretura
di Firenze, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
103/93 del 5 maggio 1993 della Provincia di Firenze, notificatale il
14 maggio 1993, con la quale le era stato ordinato il pagamento della
sanzione pecuniaria amministrativa di lire 6.000.000, in relazione
alla violazione dell'art. 21, comma 1, della legge regionale della
Toscana n. 51 del 1986 per avere svolto attivita' di agenzia di
viaggi senza la prescritta autorizzazione. La societa' opponente
esponeva che essa, unitamente ad altre imprese alberghiere di Siena,
Venezia e Roma, aveva dato vita a una pubblicazione periodica e che
sul numero di settembre del 1992 di questa, aveva proposto agli
agenti di viaggio una iniziativa, denominata "super Firenze",
offrendo un pacchetto di soggiorno a Firenze, comprendente due
pernottamenti in albergo, prima colazione, cena in locale tipico, e
mezza giornata di visita in citta', con autobus e guida. In relazione
a tale ultimo servizio la Provincia di Firenze aveva riscontrato la
violazione dell'art. 21 della legge regionale n. 51 del 1986,
irrogando la su detta sanzione di lire 6.000.000. Con l'atto di
opposizione la s.r.l. opponente deduceva che la violazione
contestatale non sussisteva, essendo l'offerta rivolta in via
esclusiva agli agenti di viaggio, ai quali esclusivamente era inviata
la pubblicazione, e che il servizio in discussione era marginale
rispetto all'offerta e doveva quindi ritenersi prestato in modo non
professionale e senza scopo di lucro, tanto piu' che la visita della
citta' era stata affidata ad un'agenzia di viaggio, che l'aveva
organizzata e che per questo era stata retribuita. Chiedeva,
pertanto, l'annullamento dell'ingiunzione. In subordine chiedeva la
riduzione della sanzione irrogata.
La Provincia di Firenze si costituiva chiedendo che l'opposizione
fosse dichiarata inammissibile, in quanto non era stata opposta anche
l'ordinanza n. 103/93 con la quale era stato ordinato alla ricorrente
di cessare l'attivita' di agenzia di viaggio. Ne chiedeva comunque il
rigetto, essendo irrilevante che la pubblicazione e l'offerta fossero
rivolte esclusivamente agli agenti di viaggio e che l'attivita'
contestata fosse occasionale, deducendo che nel caso di specie vi era
stato scopo di lucro e che il fatto era grave, essendo stato il
programma divulgato fra oltre 7.000 agenzie di viaggi.
Il Pretore di Firenze, con sentenza 25 maggio 1996, accoglieva
l'opposizione e annullava l'ordinanza opposta.
Avverso tale sentenza ricorre la Provincia di Firenze,
prospettando un unico motivo di gravame. L'Hotel Rivoli s.r.l.
resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.
2 del D.Lgs. n. 392 del 1991; della legge regionale della Toscana n.
51 del 1986; della Convenzione internazionale relativa ai contratti
di viaggio ratificata con legge n. 1084 del 1977, nonche' l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si osserva al riguardo che il Pretore ha accolto l'opposizione
avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione alla
societa' opponente in relazione all'esercizio abusivo di attivita' di
agenzia turistica, per avere divulgato su una pubblicazione destinata
in via esclusiva agli agenti di viaggio l'offerta di un pacchetto
comprensivo di soggiorno nell'albergo da essa esercitato in Firenze e
di una visita guidata di mezza giornata nella citta', sotto il
profilo che l'attivita' sanzionata con l'ingiunzione era unicamente
l'offerta ditale visita guidata, la quale di per se' non aveva motivo
di lucro ed era stata organizzata da un'agenzia turistica a cio'
autorizzata, pagata dalla societa' opponente per tale servizio.
Secondo la Provincia ricorrente, il Pretore avrebbe errato nel
ritenere l'infrazione insussistente perche' l'offerta della visita
guidata non aveva scopo di lucro, giacche' l'offerta del "pacchetto"
su detto, comprensivo di pernottamento e visita guidata, secondo le
norme indicate nel motivo, rientrerebbe nel concetto di
organizzazione di viaggi e soggiorni, riconnettendosi comunque il
lucro all'insieme del pacchetto, essendo irrilevante che la visita
turistica di per se' non sia produttiva di lucro per l'organizzatore
del pacchetto. Irrilevante sarebbe poi la circostanza che la visita
guidata fosse stata organizzata da un'agenzia turistica, giacche' sia
l'organizzazione diretta di servizi, sia l'intermediazione fra
produttori e utilizzatori di detti servizi costituisce attivita' di
agenzia di viaggio, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge
regionale n. 51 del 1986, e secondo la provincia ricorrente
l'opponente avrebbe sia organizzato il pacchetto turistico, sia
svolto attivita' di intermediazione fra il produttore del servizio e
gli agenti di viaggio.
2 Il ricorso e' infondato.
Va premesso che l'art. 41 della Costituzione sancisce il principio
secondo il quale "l'iniziativa economica privata e' libera" e
limitazioni ad essa possono derivare unicamente dalla necessita' di
assicurare che non si svolga "in contrasto con l'utilita' sociale o
in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla liberta', alla
dignita' umana", mentre controlli e programmi possono essere
stabiliti con legge affinche' "l'attivita' economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali". Ne
deriva che qualunque legge, statale o regionale, che disciplini
l'esercizio di singole attivita' che siano esplicazione della
liberta' di iniziativa economica, deve essere interpretrata alla luce
ditale principio, che esclude possano essere imposte limitazioni e
controlli che non siano diretti al perseguimento delle finalita' anzi
dette, espressamente indicate dalla Costituzione, frapponendosi
ostacoli ingiustificati a quella liberta', costituzionalmente
garantita.
Il ricorso in esame riguarda i limiti posti legislativamente alle
imprese autorizzate alle svolgimento dell'attivita' alberghiera, in
relazione ai servizi che possono organizzare ed offrire sul mercato
turistico a mezzo di agenzie di viaggio. In particolare se le imprese
alberghiere possano offrire agli agenti di viaggio pacchetti
cumulativi di soggiorno in albergo e visite guidate della citta',
organizzate da un'agenzia di viaggio.
L'Amministrazione ricorrente deduce che cio' sarebbe vietato nella
Regione Toscana, dalla legge regionale n. 51 del 1986, che disciplina
le attivita' di organizzazione di viaggi, riservandola alle agenzie
di viaggio e turismo, tenuto conto anche di quanto stabilito dalla
normativa ulteriormente citata nel motivo. Questa tesi deve ritenersi
errata.
La legge regionale n. 51 del 1986, all'art. 2, ha stabilito al
primo comma che "sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che
svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attivita': a)
produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone
o per gruppi, con o senza vendita diretta; b) vendita di viaggi e
soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, da
altre agenzie." Ha stabilito poi al terzo comma, tra l'altro, che
rientra nelle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo anche
"l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e visite
guidate di citta' con ogni mezzo di trasporto". Dette attivita' sono
soggette ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della
legge regionale e l'art. 21 - applicato nel caso di specie - prevede
una sanzione amministrativa a carico di "chiunque intraprenda o
svolga, in forma continuativa o occasionale, le attivita' di
organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2, senza avere
ottenuto la prescritta autorizzazione".
Trattasi di normativa emanata ai sensi dell'art. 117 Cost. in
materia nella quale alle regioni ordinarie e' attribuita potesta'
legislativa concorrente, esercitata in correlazione con i principi
stabiliti dalla legge statale n. 217 del 1983 (legge quadro per il
turismo), che li ha dettati sia con riferimento alle "imprese
turistiche", sia con riferimento alle "agenzie di viaggio e di
turismo". Secondo la legge n. 217 sono imprese turistiche (art. 5)
"quelle che svolgono attivita' di gestione di strutture ricettive ed
annessi servizi turistici" e sono "strutture ricettive" (art. 6), tra
l'altro, gli alberghi, definiti come "esercizi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente
vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicati in uno o piu'
stabili o in parti di stabili". L'esercizio dell'attivita'
alberghiera e' subordinato a licenza comunale (art. 19 della legge n.
616 del 1977). Secondo detta legge (art. 9), sono invece agenzie di
viaggio e turismo, soggette ad autorizzazione regionale, "le imprese
che esercitano attivita' di produzione, organizzazione di viaggi e
soggiorni, intermediazione nei predetti servizi, o anche entrambe le
attivita'".
Successivamente e' stato emanato in materia il decreto legislativo
23 novembre 1991, n. 392, che nel dare esecuzione alla direttiva
comunitaria n. 470 del 1982, concernente tra l'altro la liberta' di
stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte degli agenti
di viaggio e di turismo, ha ridefinito le agenzie di viaggio e
turismo nel senso che esse sono imprese che esercitano attivita' di
produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a
provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni,
ovvero attivita' di intermediazione nei predetti servizi, o anche
entrambe le attivita'", ribadendo che il relativo esercizio e'
subordinato ad autorizzazione regionale. Estranea al tema e', invece,
la legge n. 1084 del 1977, menzionata nel ricorso, che disciplina il
"contratto di viaggio" e non le agenzie di viaggio.
Nel quadro della su detta normativa statale, la legge regionale da
applicarsi al caso di specie, anche tenendo conto del sopravvenuto
decreto legislativo n. 392 del 1991, interpretrata in relazione alla
sua ratio e nello spirito della tutela della liberta' di iniziativa
economica garantita dall'art. 41 Cost., deve considerarsi diretta a
prescrivere l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle
agenzie di viaggio e turismo, aventi ad oggetto le attivita' sopra
indicate, al fine di evitare che possano essere esercitate da
soggetti che non offrano al pubblico le necessarie garanzie, mentre
non puo' considerarsi diretta a limitare l'offerta, l'erogazione e la
reclamizzazione dei servizi alberghieri, principali ed accessori, da
parte delle imprese specificamente autorizzate ad esercitare
l'attivita' alberghiera. Ne consegue che, ove le attivita' indicate
nella legge regionale n. 51 del 1986, come modificata dal
sopravvenute decreto legislativo n. 392 del 1991, costituiscano
contenuto principale o accessorio di attivita' di impresa
alberghiera, il relativo esercizio da parte ditali imprese non e'
soggetto all'autorizzazione prevista dall'art. 6 di detta legge
regionale, la quale deve ritenersi non si riferisca ne'
all'organizzazione di "soggiorni" da parte delle imprese alberghiere
- il cui oggetto specifico e' proprio l'offerta del soggiorno, con
l'organizzazione delle struttura a cio' necessarie - ne' all'offerta
di servizi accessori al soggiorno, tra i quali rientrano, fra gli
altri, quelli diretti a facilitare il cliente nell'accedere al
complesso delle prestazioni organizzate sul territorio, da soggetti a
cio' autorizzati, in relazione all'esercizio delle attivita'
turistiche, tra le quali va compresa la prenotazione e la vendita di
giri turistici, organizzati da soggetti autorizzati, della citta'
nella quale l'albergo sia ubicato.
All'affermazione ditale principio consegue che il titolare di un
esercizio alberghiero regolarmente autorizzato, mentre, in mancanza
di specifica autorizzazione, non puo' organizzare giri turistici
della citta' in cui l'esercizio e' ubicato, non potendosi fare
rientrare una simile attivita' fra quelle accessorie all'esercizio
dell'attivita' alberghiera, puo' invece vendere direttamente, senza
la necessita' di una specifica autorizzazione, ai propri clienti,
giri turistici della citta' nella quale l'esercizio sia ubicato e
quindi puo', a maggior ragione, come 4 e' avvenuto nel caso di
specie, offrire a mezzo di inserzioni pubblicitarie, ad agenzie
turistiche, a scopo promozionale, unitamente e cumulativamente al
soggiorno in albergo, il servizio accessorio della vendita
contestuale, a prezzo di costo, del tour della citta' organizzato da
un'agenzia turistica autorizzata.
Ne deriva che il ricorso va rigettato per l'assorbente ragione
che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'attivita' in
relazione alla quale era stata emessa l'ordinanza-ingiunzione non era
sanzionabile alla stregua della legge regionale n. 51 del 1986.
La parte ricorrente, in conseguenza della soccombenza, va
condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che
si liquidano quanto agli onorari nella misura di lire due milioni.
P.Q.M
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la Provincia di Firenze al pagamento
delle spese del giudizio, in favore della s.r.l. Hotel Rivoli, nella
misura di lire due milioni per onorari e di lire centomila per spese
vive.
Cosi' deciso in Roma il 23 settembre 1998 nella Camera di
consiglio della prima sezione civile.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 26 GEN. 1999