INSEGNE DI ESERCIZIO: illegittimo ordine di demolizione di ANAS
TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. II - sentenza 17 settembre 2013 n. 1885
N. 01885/2013 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3428 del 2003 proposto da Suanno Giovanni, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Fortunato e Dario Gioia con domicilio eletto presso il primo a Salerno in via SS. Martiri Salernitani n. 31;
contro
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliata a Salerno in Corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'annullamento, previa sospensione: 1) del provvedimento n. 27104 del 23/10/2003, col quale l’ANAS ha disposto la rimozione di un’insegna di esercizio e di due preinsegne del Centro commerciale di proprietà del ricorrente con marchio "CITY PER" ubicato in località Galdo del Comune di Lauria, installate lungo l’autostrada SA –RC, ed ha denegato il rilascio del nulla-osta a sanatoria all’installazione dei manufatti; 2) ove occorra, dei verbali di accertamento di contravvenzioni del 1/6//2003 dell’Ufficio ANAS per l’autostrada SA –RC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Ferdinando Minichini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Con ricorso notificato il 24 novembre 2003, depositato il 3 dicembre successivo, il signor Suanno Giovanni ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe col quale l’A.N.A.S. ha disposto la rimozione di un’insegna di esercizio e di due preinsegne del Centro commerciale di sua proprietà con marchio "CITY PER" installate lungo l’autostrada SA –RC, ed ha denegato il rilascio del nulla-osta a sanatoria all’installazione dei manufatti.
Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 recante il Codice della strada in relazione all’art. 16 del medesimo Codice ed all’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 concernente il regolamento di esecuzione del C.d.S. ed eccesso di potere, assumendosi che l’installazione dei manufatti è stata realizzata al di fuori della fascia di rispetto autostradale di competenza dell’A.N.A.S.; 2) violazione dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 in relazione all’art. 16 del medesimo D.Lgs. ed all’art. 26 del D.P.R. n. 495/1992, dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, sostenendosi che, trattandosi di manufatti di sola segnalazione dell’azienda, non è applicabile il divieto previsto dal detto art. 23 comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992; 3 e 4) violazione dell’art. 3 della legge 7/8/1990 n. 241, dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere, sostenendosi la carenza di motivazione e la disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe.
L’A.N.A.S., costituitasi in giudizio il 21 gennaio 2004, ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 20 maggio 2013.
Il ricorrente ha depositato documenti il 17 dicembre 2003 e, con le memorie depositate il 23 maggio e 4 giugno 2013, ha chiesto la declaratoria d’improcedibilità del ricorso a riguardo delle preinsegne, ed ha insistito per l’accoglimento dell’impugnativa per l’insegna di esercizio.
Nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 è stata accolta la domanda cautelare.
Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
II) Il ricorso in parte è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ed in parte è fondato.
II.1) Il ricorrente pone in luce che non persiste l’interesse alla decisione per le due preinsegne pubblicitarie perché le stesse sono state rimosse in ragione dell’occupazione da parte dell’A.N.A.S. per la realizzazione dell’ampliamento dell’autostrada SA/RC. delle aree in cui le preinsegne erano ubicate
Il ricorso, pertanto, in parte qua va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
II.2) Il ricorso è fondato nella parte concernente l’insegna di esercizio.
L’insegna d’esercizio, come è noto, per definizione datane dall’art. 47 comma 1 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.), segnala l’individuazione dell’azienda ed è collocata presso la sede a cui si riferisce l’attività o nelle sue pertinenze, senza finalizzazione pubblicitaria.
L’insegna di esercizio dell’attività per cui si controverte è installata, per affermazione del ricorrente supportata dalla relazione tecnica depositata il 16/5/2013 non smentite ex adverso, a ml. 101,00 circa dalla sede autostradale; l’art. 26 comma 2 del citato Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., ancorchè dettato ai fini costruttivi, stabilisce la fascia di rispetto dall’autostrada nella distanza di mt. 60, distanza questa che appare coerente anche per la fattispecie (come quella in esame) in cui la ratio dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (C..S.) applicato dall’A.N.A.S. è quella di evitare che la cartellonistica estranea alla circolazione autostradale crei confusione interferendo con quella propria stradale con possibili conseguenze negative per gli automobilisti; e l’A.N.A.S. sul concreto precipuo elemento d’interferenza appena richiamato non fornisce alcun accenno di motivazione.
Ne consegue la fondatezza delle censure al precipuo riguardo dedotte da parte ricorrente.
III) Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione; ed in parte è fondato e va pertanto accolto, conseguendone l’annullamento in parte qua dell’atto impugnato, restando assorbite le residue censure.
IV) Le spese di giudizio, in ragione della natura e della peculiarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto da Suanno Giovanni, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie come da motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 17/09/2013.