Quali requisiti deve avere chi vuole aprire un centro benessere (e non estetico) provvisto solo di macchinari autonomi come bagno turco, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali e sopratutto per una grotta di sale?
Aspetto notizie grazie......... ;)
Quali requisiti deve avere chi vuole aprire un centro benessere (e non estetico) provvisto solo di macchinari autonomi come bagno turco, sauna, percorso Kneipp, docce emozionali e sopratutto per una grotta di sale?
Aspetto notizie grazie......... ;)
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SALVE,
l'attuale normativa (confermata ormai da costante giurisprudenza) una attività di centro benessere, ancorchè con apparecchiature automatiche, è soggetto alla STESSA NORMATIVA dei centri estetici sia per quanto attiene ai requisiti professionali degli operatori che per quanto attiene ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari.
Legge Regione Toscana n. 28 del 31 maggio 2004 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing"
Legge Regione Toscana n. 62 del 18 dicembre 2006 " Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
Legge Regione Toscana n. 63 del 07 dicembre 2007 " Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004 n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
D.P.G.R. n.47/R del 02.10.2007 Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
grazie per la risposta............
le normative che mi ha elencato sono le stesse che mi hanno detto al suap ma mi chiedevo se vale lo stesso anche per la terapia del sale o haloterapia visto che nella normativa non è elencata e che è una terapia successiva al decreto.
Mi hanno anche riferito che in alcune zone la legge che regolamenta i centri benessere viene divisa secondo i macchinari inseriti nel centro, cioè se una persona apre un centro che contiene alcuni dei macchinari inseriti nell'allegato "A" della legge serve un responsabile estetista, altrimenti se si inserisce macchinari non elencati si può aprire senza alcun requisito!
E' possibile che un suap possa agire in maniera diversa dagli altri? Vabbè che la legge non è abbastanza chiara e che presumo si vada ad interpretazione ma sarebbe abbastanza discriminante......... >:(
Grazie
grazie per la risposta............
le normative che mi ha elencato sono le stesse che mi hanno detto al suap ma mi chiedevo se vale lo stesso anche per la terapia del sale o haloterapia visto che nella normativa non è elencata e che è una terapia successiva al decreto.
Mi hanno anche riferito che in alcune zone la legge che regolamenta i centri benessere viene divisa secondo i macchinari inseriti nel centro, cioè se una persona apre un centro che contiene alcuni dei macchinari inseriti nell'allegato "A" della legge serve un responsabile estetista, altrimenti se si inserisce macchinari non elencati si può aprire senza alcun requisito!
E' possibile che un suap possa agire in maniera diversa dagli altri? Vabbè che la legge non è abbastanza chiara e che presumo si vada ad interpretazione ma sarebbe abbastanza discriminante......... >:(
Grazie
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Una struttura che offre al pubblico servizi (anche se automatici) di bagno turo e sauna soggiace alla normativa sull'estetica. Anche se poi offre ulteriori servizi che, autonomamente, potrebbero non rientrare nella disciplina dell'estetica (come la terapia del sale o l'haloterapia) in quanto non volti al miglioramento estetico.
Come dicevo la giurisprudenza è uniformemente orientata a far rientrare tutto nell'attività estetica
Grazie e scusi per il ritardo della mia risposta...................
Quindi se volessi aprire un'attività con solo la haloterapia potrei tranquillamente farlo senza acun requisito di estetista!?
Inoltre volevo maggiori informazioni su una notizia che mi ha dato il commercialista riguardo l'attività di estetista, ossia se una persona collabora con un'estetista, che ovviamente ha un diploma, dopo 3 anni di lavoro insieme ottiene la stessa certificazione senza frequentare scuole di estetica, me lo conferma?
Grazie per la Sua collaborazione.
Pamela ;)
Grazie e scusi per il ritardo della mia risposta...................
Quindi se volessi aprire un'attività con solo la haloterapia potrei tranquillamente farlo senza acun requisito di estetista!?
Inoltre volevo maggiori informazioni su una notizia che mi ha dato il commercialista riguardo l'attività di estetista, ossia se una persona collabora con un'estetista, che ovviamente ha un diploma, dopo 3 anni di lavoro insieme ottiene la stessa certificazione senza frequentare scuole di estetica, me lo conferma?
Grazie per la Sua collaborazione.
Pamela ;)
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[color=red]a mio avviso la sola HALOTERAPIA non rientra nell'attività estetica ma la giurisprudenza è molto restrittiva e tende ad allargare il campo di applicazione dell'attività estetica. Al momento non esiste una sentenza su questa attività ma non escludo che possa rientrare nell'attività estetica.
la norma non è chiarissima
Quanto ai requisiti professionali vi sono varie norme, compresa quella che prevede l'esperienza triennale presso una impresa di estetica
D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Pubblicato nel B.U. Toscana 10 ottobre 2007, n. 31 parte prima.
TITOLO V
Capo I - Profilo di estetista
Art. 85
Percorso formativo per estetista.
1. La qualifica di estetista si acquisisce secondo le seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico - pratico, ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale di base, a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali; lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di cui alla lettera a) che intendono esercitare l'attività come lavoratore autonomo è necessario il superamento di un esame teorico - pratico, a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, della durata di un anno presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica di estetista si acquisisce, altresì:
a) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
b) ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale, mediante entrambe le seguenti condizioni:
1) la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore;
2) il superamento di un esame teorico - pratico che si effettua al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente a tempo pieno.
3. L'attività di lavoro di cui al numero 2) della lettera b) del comma 1 e al numero 2) della lettera b) del comma 2 può essere svolta come collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista.
4. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) conseguimento di licenza elementare, assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 ed esperienza lavorativa triennale.
5. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della L.R. n. 32/2000
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Grazie 1000...........
mi saprebbe anche dire se per le strutture ricettive c'è qualche deroga particolare per cui si può fare un centro benessere senza l'ausilio dell'estetista!?
Grazie ancora per le Sue risposte ;)
Pamela
Grazie 1000...........
mi saprebbe anche dire se per le strutture ricettive c'è qualche deroga particolare per cui si può fare un centro benessere senza l'ausilio dell'estetista!?
Grazie ancora per le Sue risposte ;)
Pamela
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Non esiste una DEROGA e quindi il centro benessere in una struttura ricettiva DEVE rispettare gli stessi requisiti e standard di tutti i centri benessere.
La Regione Toscana ha approvato una circolare dove illustra i limitati casi in cui una struttura ricettiva può avere "servizi estetici" nelle camere senza dover avere i requisiti dell'estetista.
Eccola
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Toscana - Circolare interpretativa su DPGR 47/2007 per attività estetiche
DELIBERAZIONE
n. 658 del
27/07/2009
[13233153] Circolare interpretativa del D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R - regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing). REGIONE TOSCANA
***********************************
5.8.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31 91
DELIBERAZIONE 27 luglio 2009, n. 658
Circolare interpretativa del D.P.G.R. 2 ottobre
2007, n. 47/R - regolamento di attuazione della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività
di estetica e di tatuaggio e piercing).
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina
delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”
e sue successive modifi che;
Visto il regolamento di attuazione della summenzionata
legge, emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, come modifi cato dal
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto
2008 n. 44/R;
Considerati i quesiti che gli Sportelli Unici delle Attività
Produttive della Toscana hanno posto alla Direzione
Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà,
in merito all’interpretazione di alcuni articoli del re golamento
di attuazione di cui sopra;
Valutato opportuno, al fi ne di rispondere in maniera
univoca all’esigenze interpretative di cui sopra, defi nire
una circolare, recante indicazioni in merito all’attuazione
delle disposizioni del citato regolamento;
Vista la circolare di cui all’allegato “A”, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visto il parere favorevole con prescrizioni formulato,
in maniera conclusiva, dal Presidente del C.T.D. nella
seduta del 9 luglio 2009, ai sensi dell’art. 5 della legge
re gionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo Unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
Accolte integralmente le prescrizioni formulate nella
suddetta seduta del C.T.D. del 9 luglio 2009;
Ritenuto per le motivazioni sopra esposte, procedere
all’approvazione della circolare di cui all’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto:
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare la circolare, di cui all’allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto, esplicativa del
regolamento di attuazione della legge 31 maggio 2004,
n. 28, emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R, come modifi cato dal
decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto
2008 n. 44/R;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale, ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini
SEGUE ALLEGATO
Allegato A
Circolare
DPGR 2 ottobre 2007, n. 47/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio
2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)
1 – Per ciò che riguarda la presenza di saune e/o bagno turco in attività ricettive sembra utile
precisare che quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una
camera sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della
presenza obbligatoria, in camera, di un’estetista per il loro uso; restano fermi, in questo specifico
caso, tutti i requisiti di sicurezza nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto
volontariamente, possono comunque lo stesso desiderare la presenza di un operatore qualificato.
Nel caso in cui tali prestazioni siano invece offerte in locali della struttura alberghiera che siano di
libero accesso per la clientela, ovviamente dotati “dei requisiti strutturali, gestionali ed igienicosanitari”
(lett. b), comma 3, art. 1 DPGR 47/200), è necessaria la presenza di un addetto in possesso
di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.
Infatti in quest’ultimo caso l’attività offerta in locali idonei, pur accessoria della prestazione
principale di natura ricettiva, si configura come esercizio di attività di estetica analoga ad un
esercizio aperto al pubblico, pur se in questo specifico caso il pubblico è rappresentato dalle persone
ospitate nella struttura ricettiva: ne consegue che è necessaria la presenza di un operatore qualificato
per la messa in funzionamento delle attrezzature di sauna e bagno turco.
2 – I 60 mesi previsti come termine di adeguamento dal comma 2 dell’art. 104 (come modificato
dal DPGR 44/2008) sembrano configurare un ambito applicativo di carattere generale che si estende
anche ai casi di subentro che avvengono entro detto termine; ne consegue che chi subentra entro
detto termine ha l’obbligo di adeguarsi entro la stessa scadenza (25/10/12), potendo, ovviamente,
adempiere anche prima.
3– Richiesta qualifica “rafforzata” (terzo anno del percorso formativo per la gestione dell’attività
autonoma di estetica)
Per quanto concerne l’applicazione dell’art. 85 del DPGR 47R del 2007 e sue modifiche, si
conferma la qualificazione “rafforzata” (ulteriore percorso di formazione ai sensi del citato articolo
– terzo anno) che deve essere posseduta dai soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e da
coloro che esercitano attività in forma imprenditoriale e specificatamente:
1) in caso di attività svolta da ditta individuale, dal titolare (imprenditore);
2) in caso di impresa artigiana svolta in forma individuale, in forma collettiva (società) e di
cooperativa, si applicano le norme di riferimento (legge 443/85 e, non appena sarà emanato
il regolamento di attuazione, la legge regionale 53/2008);
3) in caso di società non, dai soci che esercitano in prima persona la professione di estetista.
Per quanto concerne il fatto che all’art. 85 comma 1 lett. b) del regolamento di attuazione non
specifichi oltre alla modalità di “lavoro autonomo” anche la modalità “in forma imprenditoriale” si
rinvia a quanto affermato all’art. 10, comma 1 bis l.r. 28/2004 dove il “lavoro autonomo” è
equiparato alla “forma imprenditoriale” Pertanto il lavoro autonomo, a questi fini è da considerarsi
equiparato – anche in un rapporto di gerarchia delle fonti normative - a “forma imprenditoriale”.
In merito al terzo anno si specifica che coloro che sono in possesso della qualifica di Estetista
(acquisita a seguito di un esame previa frequenza ad un corso di formazione biennale) possono
alternativamente:
- frequentare un ulteriore anno di corso (terzo anno) e sostenere l’esame finale;
- sostenere l’esame finale a seguito di un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente
presso un esercizio di estetica oppure a seguito dello svolgimento di un anno di attività come
collaboratore familiare o socio presso un’impresa di estetista.
Per coloro che hanno acquisito la qualifica di Estetista al termine di un periodo di apprendistato (art.
85 comma 2 lett. a) è necessario il superamento di un esame teorico pratico a seguito della
frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e di un anno lavorativo in
qualità di dipendente a tempo pieno. L’anno lavorativo può essere svolto come collaboratore
familiare o socio presso un’impresa di estetica.
4 –A proposito delle attività di body painting si richiama, per una sua applicazione analogica, il
comma 6 dell’art. 44: “non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo
effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati”.
Sembra evidente che l’attività c.d.di «body painting» non integra attività di estetica che ai sensi
dell’art. 1 della l.r. 28/2004 si configura come “prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del
corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di
mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi”.
5 – A proposito di apprendistato di cui all’art. 85 comma 2 si fa presente non è di competenza
regionale disciplinarlo per ciò che concerne l’attività formativa che si svolge come contenuto
dell’attività lavorativa: in fatti la sentenza n. 50/2005 della Corte costituzionale ha stabilito che “la
formazione aziendale rientra [..] nel sinallagma contrattuale e quindi nelle competenze dello Stato
in materia di ordinamento civile”. Ne consegue che per determinare il contenuto delle prestazioni
dell’apprendista all’interno dell’esercizio dove svolge le sue attività bisogna rifarsi alla disciplina
statale.
6 - Per ciò che riguarda limiti e distinzioni delle attività di massaggio deve ritenersi fermo, in
ogni caso, che nella misura in cui le relative attività integrino fattispecie di attività di estetica ai
sensi del citato art. 1 della l.r. 28/2004, è necessaria la qualifica di estetista. Spetta alle competenze
delle autorità di controllo, anche alla luce della giurisprudenza in materia, stabilire ciò che non
rientra nelle attività di estetica. A tale scopo può essere di ausilio la delibera del Consiglio regionale
sulle biodiscipline.
7 – La superficie minima di mq 25 dei locali prevista dall’art. 45 è richiesta anche nel caso in
cui si utilizzi unicamente materiale monouso e quindi sia consentito non avere la zona/locale adibito
alla sterilizzazione ai sensi del comma 2bis dell’art. 49. Infatti il comma 1 dell’art. 45 pone una
regola inderogabile e la seconda parte di esso si limita ad elencare i locali che compongono
l’esercizio senza con ciò consentire eccezione alla regola anche quando legittimamente sia assente
uno degli spazi richiesti.
8 – Attività di tatuatore e piercer. Un soggetto con la qualifica di tatuatore (o piercer) titolare di
un proprio esercizio può ospitare presso la propria sede altro soggetto tatuatore e/o piercer che operi
nella struttura, a condizione che il soggetto ospitato sia in possesso della relativa qualifica. Infatti il
titolare dell’esercizio che abbia la qualifica di tatuatore quando ospita un soggetto che svolge
attività di piercer non è obbligato ad avere anche la qualifica di piercer se non è operatore in quella
specifica veste (analogamente, ovviamente, nel caso del piercer titolare e tatuatore ospite). Resta
fermo che la sede dell’attività deve comunque avere i requisiti strutturali richiesti per la relativa
attività.
9 – Circa le attrezzature, sono utilizzabili , ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l.r. 28/2004, solo
quelle specificamente indicate dagli allegati del regolamento (all. A per le attività di estetica; all.
per tatuaggio e all. C per piercing). Nessun altra attrezzatura è quindi lecitamente utilizzabile, allo
stato della normativa vigente.
10 – Padiglione auricolare - L’effettuazione della sola attività di piercing del padiglione auricolare
non richiede il possesso di requisiti formativi. Infatti il comma 4 dell’art. 1 della l.r. 28/2004 nel
dare una definizione generale delle attività di piercing, allo stesso tempo ne esclude l’operatività per
il piercing al padiglione auricolare demandandone la disciplina particolare all’art. 9 della stessa
legge. Nel comma 3 dell’art. 9 si fa riferimento specifico all’obbligo di osservanza dei requisiti
strutturali dei luoghi in cui è effettuata l’attività e al rispetto delle regole che assicurano la sterilità
del procedimento, richiamando, al comma 4 del medesimo articolo e soltanto per questi aspetti, il
regolamento regionale senza, quindi, fare alcun riferimento apposito ai requisiti formativi.
Si aggiunge che la comunicazione al comune di cui al comma 2 dell’art. 9 della l.r.28 da parte di chi
effettua l’attività di piercing auricolare è cosa diversa dal titolo abilitativo D.I.A. di cui all’articolo 7
della medesima legge con la quale si deve attestare “il rispetto di [tutto] quanto previsto dalla legge
e dai regolamenti regionale e comunale” (comma1, art. 7), compresi i requisiti formativi.
A conferma di quanto detto si osserva che nell’attuazione della l.r. 28, il regolamento (DPGR
47R/2007) nel titolo II relativo ai requisiti strutturali ed igienico sanitari, tratta in modo autonomo e
distinto l’attività di piercing al padiglione auricolare (capo V); il titolo V, inoltre, sui requisiti
formativi non menziona specificamente tale particolare attività come invece fa per altri casi di
attività particolari. Quanto già emerge dalla normativa vigente come sopra interpretata sarà
comunque oggetto di un intervento modificativo esplicito della l.r. 28/2004, ad opera della legge di
manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2009 attualmente in itinere.
Grazie ancora per la collaborazione...................
Buon lavoro
Pamela
Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0