Data: 2013-10-18 08:49:07

ORDINANZA SOSPENSIONE SCIA

BUON GIORNO MI CHIAMO DOMENICO LAROCCA VOLEVO CHIEDO UN QUISITO CHE MI SEMBRA STRANO, NEL MESE DI GOIUGNO  SONO STATO CONVOCATO DALLA QUESTURA DI MANTOVA , DOVE MI HANNO NOTIFICATO UN RICHIAMO VERBALE, HO PRESO VISIONE E MI COMUNICAVANO DI NN FREQUENTARE PERSONE CON PROBLEMI DI GIUSTIZIA,DOPO CIRCA UN 20 GIORNO  MI RICHIAMANO I CARABINIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN  DOVE MI COMUNICANO CHE VA TUTTO BENE MA ANDARE AVANTI A LAVORARE E STARE ATTENTO CON CHI FREQUENTO, PREMETTO CHE AVEVO UNA ATTIVITA',DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BAVANDE  NEL MESE DI AGOSTO 2013 DEPOSITO LA SCIA NEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO  (M)  SEMPRE DI ALIMENTI E BEVANDE  L'ALTRO IERI  16 OTTOBRE 2013  ,  MI COMUNICANO LA SOSPENSIONE DELLA SCIA PERCHE'        NON HO I REQUISITI    MORALI  MI RECO IN PREFETTURA  MI NOTIFICANO  UNA RACCOMANDATA  CHE NON HO RICEVUTO PER CAUSA TRSFERIMENTO RESIDENZA E C'ERA SCRITTO
CHE  CERANO I PRESUPPOSTI PER NN AVERE UNA ATTIVITA' A CAUSA DEL RICHIAMO. TUTTO QUESTO E POSSIBILE GRAZIE UN SALUTO

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Data: 2013-10-18 09:17:09

Re:ORDINANZA SOSPENSIONE SCIA

Buongiorno e benvenuto su questo forum.

La L.R. 02/02/2010, n. 6 all'art. 65 indica quali sono i requisiti morali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/1956 , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 , ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

Dalla descrizione che fa non i è possibile darle indicazioni più precise.

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