Salve,
un organo accertatore rilevato che il sig. X esercitava la vendita su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione. Gli fa un verbale di contestazione (salato) con sequestro amministrativo della merce.
Poi invia una nota all'Ente chiedendo di ricevere l'ordinanza di confisca e distruzione del materiale...
Come procedere?
Di solito il Sindaco deve convalidare il sequestro avvenuto... ma si può disporre la distruzione del materiale?
Chi lo deve fare?
Salve,
un organo accertatore rilevato che il sig. X esercitava la vendita su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione. Gli fa un verbale di contestazione (salato) con sequestro amministrativo della merce.
Poi invia una nota all'Ente chiedendo di ricevere l'ordinanza di confisca e distruzione del materiale...
Come procedere?
Di solito il Sindaco deve convalidare il sequestro avvenuto... ma si può disporre la distruzione del materiale?
Chi lo deve fare?
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Qui si aprono 2 strade:
1) convalida del sequestro (se relativo a prodotti ALIMENTARI) da firmare entro 10 giorni. Segue la distruzione della merce o, a particolari condizioni, il conferimento ad associazioni di volontariato ecc...
Se si teratta di prodotti non alimentari non vi è convalida del sequestro ma possibilità di OPPOSIZIONE ai sensi dell'art. 19 l. 689/1981
2) prosegue l'iter sanzionatorio che porterà all'ordinanza ingiunzione
In entrambi i casi il Comune deve verificare la legittimità del sequestro e del verbale al fine di confermare o meno (NON è atto dovuto) il sequestro stesso.
Trattasi di prodotti non alimentari...
Però non mi sono chiare alcune cose.
Parli di OPPOSIZIONE. Ma quanto tempo ha il cittadino per potersi opporre? L'organo accertatore ha inviato gli atti al Comune lo stesso giorno che ha fatto il sequestro. Quanto tempo devo aspettare prima di fare l'ordinanza di confisca e distruzione?
Dove si evince che non è obbligatorio convalidare la confisca?
In base a quale norma si può optare per donare il materiale ad associazioni di volontariato? (in questo periodo storico dove la gente ha bisogno è una vero peccato procedere alla distruzione di tale materiale anzichè destinarlo a chi ne ha bisogno...)
rispondo io ma non certo perché mi sento sicura della mia procedura (aiuto Simone!!!), ma approfitto per descrivere il mio procedimento. A fronte di un verbale di sequestro e a seguito di attenta valutazione dello stesso (può anche succedere che la richiesta di convalida non possa essere legittimamente eseguita) convalido il sequestro con ordinanza entro 48 ore, notifico all'interessato e invio copia all'organo accertatore e al locale Comando di polizia municipale.
Entro 10 giorni dalla notifica della convalida potrebbe essere richiesto il dissequestro della merce. Nel tal caso, procedo nell'istruttoria tenendo conto della richiesta di dissequestro e, se ne ricorrono le condizioni, emetto ordinanza di dissequestro e restituzione della merce.
In caso contrario (mancanza richiesta di dissequestro o invalide motivazioni), attendo il rapporto per mancata oblazione della sanzione pecuniaria e, comunque entro 6 mesi dal verbale di sequestro, procedo ad emettere un'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e, contestualmente, ordino la confisca disponendo la destinazione/distruzione della merce confiscata. A proposito, sarebbe bene regolamentare i criteri per la destinazione delle merci confiscate.
Trattasi di prodotti non alimentari...
Però non mi sono chiare alcune cose.
Parli di OPPOSIZIONE. Ma quanto tempo ha il cittadino per potersi opporre? L'organo accertatore ha inviato gli atti al Comune lo stesso giorno che ha fatto il sequestro. Quanto tempo devo aspettare prima di fare l'ordinanza di confisca e distruzione?
Dove si evince che non è obbligatorio convalidare la confisca?
In base a quale norma si può optare per donare il materiale ad associazioni di volontariato? (in questo periodo storico dove la gente ha bisogno è una vero peccato procedere alla distruzione di tale materiale anzichè destinarlo a chi ne ha bisogno...)
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Riguardo all'iter confermo quanto scritto da rosellaitaly. Mi è rimasto nella tastiera il termine di 48 ore ( L’art. 20 del DPR n. 327/1980 (Regolamento di attuazione della L n. 283/1962) afferma che tale sequestro viene disposto, a tutela della salute pubblica, dall’autorità sanitaria competente, ma può essere effettuato anche direttamente dal personale preposto ai servizi di vigilanza sull’igiene alimentare “salvo conferma, nel termine di 48 ore, da parte dell’autorità sanitaria”)
Per i prodotti NON ALIMENTARI l'interessato può chiedere in ogni momento il dissequestro e l'autorità si pronuncia nei 10 gg. La richiesta può avvenire fino all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, prima cioè che il sequestro si trasformi in confisca (comunque ci sono 2 termini ulteriori "Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro".
I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, possono essere donati in beneficenza. Vedi: http://www.circolando.net/index.php?pag=vedi_articolo&articolo=167
In allegato un buon esempio di regolamentazione locale.