Ciao a tutti.
Un Bar, già regolarmente in funzione, vuole mettere un gioco per i bambini, il cavalluccio a dondolo.
Questo gioco è ricompreso secondo la circolare A.A.M.S. 2/COA/DG/2003 del 10/04/2003 tra gli apparecchi meccanici od elettromeccanici di cui all' Art. 110 comma 7 del TULPS.
Siccome non rientrano nella fattispecie del comma 6 dell' art.110 TULPS non sono soggetti a titolo autorizzatorio (quindi neanche alla SCIA sostitutiva).
Ora, il primo comma dell' art. 110 TULPS quando impone l'esposizione della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI parla di esercizi [u][b]"autorizzati"[/b][/u] alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco.......
Ma se non sono soggetti a nessun titolo autorizzatorio è necessaria?
...io lascerei alla storia questo adempimento anacronistico..... voi?
La SCIA per somm.ne alimenti anche se rilasciata ex L. 287/1991 o ai sensi di legge regionale in materia, vale comunque ai fini dell'art.86 c.1 TULPS e quindi per tale fatto - ex art.152 c.2 reg. esec. TUPS - vale come "autorizzazione di polizia" (amministrativa) sufficiente, senza bisogno di altri "titoli", per installare apparecchi e giochi.
Attenzione inoltre alle modifiche intervenute al 110 c.7 (con nuove lettere c-bis e c-ter).
grazie mille per la risposta.
ma la tabella dei giochi proibiti la deve mettere o no?
Anche se di fatto, nel tuo caso, non serve a niente, la legge prevede comunque l'esposizione della tabella nei locali dove vengono effettuati i giochi (senza distinzioni). Visto che permangono sanzioni penali per la mancata esposizione e dato che sono al corrente di verbalizzazioni severe, io non rischierei.
riferimento id:15915La tabella è dovuta nei casi previsti dal 110 c.1 TULPS. L'omissione è penale ex art.17 TULPS.
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