Data: 2013-10-16 10:07:36

Formazione luogo di lavoro a rischio basso

Salve,
mi chiamo Maurizio, sono un Tecnico della Prevenzione-RSPP e mi appresto ad affrontare la mia prima esperienza "in solitaria".
Al momento collaboro da libero professionista con un'azienda di Roma, ma mi occupo principalmente di campionamenti e indagini microclimatiche/fonometriche presso LORO clienti e non avendo, quindi, grosse responsabilità.

Ora ho l'opportunità di occuparmi di Sicurezza e Prevenzione presso una ONLUS dove lavora la mia compagna.
Visti i recenti aggiornamenti alle normative anche la loro piccola associazione ora necessita di un piano di sicurezza e mi hanno chiesto di occuparmene. Stiamo parlando di un LdL a rischio molto basso (si occupano di logopedia) e ho quindi deciso di accettare e di iniziare così ad avere il mio primo cliente.


Cercando notizie sono capitato più volte in questo forum e l'ho trovato molto fornito, quindi, avendo dubbi sui corsi di formazione chiedo a voi. O meglio vi spiego come ho intenzione di muovermi per sapere cosa va e cosa devo correggere:

Dopo aver istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi RSPP (io), Datore di Lavoro (il presidente dell'associazione), RLS (un socio), Responsabile antincendio e primo soccorso (altro socio) dovrò provvedere alla giusta formazione. Quindi volevo fare così:

- Corso per tutti (presidente, soci, volontari) su sicurezza e prevenzione -> 8 ore

- Corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) -> 32 ore

- Corso di formazione per l'addetto antincendio -> 8 ore (da normativa ne baserebbero 4)

- Corso di formazione per l'addetto al primo soccorso -> 12 ore


I primi tre corsi volevo farli io presso la loro sede, ovviamente seguendo le indicazioni di legge per quanto riguarda modalità e contenuti.
Per il corso di primo soccorso, invece, volevo avvalermi della collaborazione di un medico.


Il dubbio è sulla validità dei corsi che faccio io. Serve che io sia in qualche modo "accreditato"? o i miei titoli di formazione sono sufficienti?


Vi ringrazio anticipatamente, e sono sicuro che ci sentiremo spesso.

Grazie grazie grazie ancora questo è il giusto utilizzo della rete. Complimenti a tutti! ;)

riferimento id:15893

Data: 2013-10-16 20:47:22

Re:Formazione luogo di lavoro a rischio basso


Salve,
mi chiamo Maurizio, sono un Tecnico della Prevenzione-RSPP e mi appresto ad affrontare la mia prima esperienza "in solitaria".
Al momento collaboro da libero professionista con un'azienda di Roma, ma mi occupo principalmente di campionamenti e indagini microclimatiche/fonometriche presso LORO clienti e non avendo, quindi, grosse responsabilità.

Ora ho l'opportunità di occuparmi di Sicurezza e Prevenzione presso una ONLUS dove lavora la mia compagna.
Visti i recenti aggiornamenti alle normative anche la loro piccola associazione ora necessita di un piano di sicurezza e mi hanno chiesto di occuparmene. Stiamo parlando di un LdL a rischio molto basso (si occupano di logopedia) e ho quindi deciso di accettare e di iniziare così ad avere il mio primo cliente.


Cercando notizie sono capitato più volte in questo forum e l'ho trovato molto fornito, quindi, avendo dubbi sui corsi di formazione chiedo a voi. O meglio vi spiego come ho intenzione di muovermi per sapere cosa va e cosa devo correggere:

Dopo aver istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, quindi RSPP (io), Datore di Lavoro (il presidente dell'associazione), RLS (un socio), Responsabile antincendio e primo soccorso (altro socio) dovrò provvedere alla giusta formazione. Quindi volevo fare così:

- Corso per tutti (presidente, soci, volontari) su sicurezza e prevenzione -> 8 ore

- Corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) -> 32 ore

- Corso di formazione per l'addetto antincendio -> 8 ore (da normativa ne baserebbero 4)

- Corso di formazione per l'addetto al primo soccorso -> 12 ore


I primi tre corsi volevo farli io presso la loro sede, ovviamente seguendo le indicazioni di legge per quanto riguarda modalità e contenuti.
Per il corso di primo soccorso, invece, volevo avvalermi della collaborazione di un medico.


Il dubbio è sulla validità dei corsi che faccio io. Serve che io sia in qualche modo "accreditato"? o i miei titoli di formazione sono sufficienti?


Vi ringrazio anticipatamente, e sono sicuro che ci sentiremo spesso.

Grazie grazie grazie ancora questo è il giusto utilizzo della rete. Complimenti a tutti! ;)
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Ciao Maurizio,
benvenuto nel FORUM ed in bocca al lupo per la tua esperienza professionale (e soprattutto benvenuto se vorrai contribuire con news, post, risposte e quesiti).

In merito al tuo quesito ti segnalo quanto pubblicato su http://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Qualificazione-formatori-pubblicato-decreto-interministerial/896fb78b-0b53-4a8a-baf9-ac3595eec0d5

Il Ministero del Lavoro ha annunciato con comunicato, comparso sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013, la pubblicazione del decreto interministeriale 6 marzo 2013 (in allegato alla notizia) che detta i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".
Il decreto, firmato dal ministro del Lavoro e della Salute, è reperibile anche nel sito internet del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione "Sicurezza nel lavoro".
I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva permanente il 18 aprile 2012 e dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed uno dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011
I requisiti sono stati approvati in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Si tratta di requisiti minimi che non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del decreto (avvenuta con comunicato del ministero del Lavoro in GU n. 65 del 18 marzo).
Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.
All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato" al decreto 6 marzo 2013.

Vedi anche:
http://www.ialweb.it/allegati/Requisiti%20formatori%20sicurezza.pdf

Il Decreto:
http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/DI_06032013.pdf

riferimento id:15893

Data: 2013-10-18 19:57:04

Re:Formazione luogo di lavoro a rischio basso

La ringrazio molto per le informazioni.

Una piccola cosa: sono in dubbio se considerare movimentazione manuale dei carichi il fatto che alcune volte i pazienti possono essere bambini di pochi mesi, che ancora non hanno imparato a camminare e che quindi vanno presi in braccio per portarli nelle aule di terapia.

Come la vedete?

riferimento id:15893

Data: 2013-10-19 16:38:14

Re:Formazione luogo di lavoro a rischio basso


La ringrazio molto per le informazioni.

Una piccola cosa: sono in dubbio se considerare movimentazione manuale dei carichi il fatto che alcune volte i pazienti possono essere bambini di pochi mesi, che ancora non hanno imparato a camminare e che quindi vanno presi in braccio per portarli nelle aule di terapia.

Come la vedete?
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Spunti:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/spql/asp/SP_Documento.asp?Id=114
http://www.ordingparma.it/file1/2/Ing_RapacchI.pdf
http://www.forumsicurezza.com/forum/viewtopic.php?t=9821


riferimento id:15893
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