buongiorno, ho ricevuto da parte di azienda agricola comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli (floro-vivaistici nello specifico) provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, ai sensi del dlgs 228/2001; la comunciazione ovviamente fa riferimento alla vendita nel locale aperto al pubblico che si trova sui terreni dell'azienda agricola, in quanto non è necessaria alcuna comunicazione per la vendita delle piante coltivate all'aperto (giusto?); all'interno del locale aperto al pubblico vengono venduti, in misura minore, articoli da giardino, vasi, accessori, terriccio e piante/fiori non di propria produzione....per quest'ultima parte devono presentare scia di vendita al dettaglio ai sensi della 28/2005 o è sufficiente la comunicazione di cui sopra? grazie :-\
riferimento id:15891
buongiorno, ho ricevuto da parte di azienda agricola comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli (floro-vivaistici nello specifico) provenienti in misura prevalente dalla propria azienda, ai sensi del dlgs 228/2001; la comunciazione ovviamente fa riferimento alla vendita nel locale aperto al pubblico che si trova sui terreni dell'azienda agricola, in quanto non è necessaria alcuna comunicazione per la vendita delle piante coltivate all'aperto (giusto?); all'interno del locale aperto al pubblico vengono venduti, in misura minore, articoli da giardino, vasi, accessori, terriccio e piante/fiori non di propria produzione....per quest'ultima parte devono presentare scia di vendita al dettaglio ai sensi della 28/2005 o è sufficiente la comunicazione di cui sopra? grazie :-\
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Per la vendita su terreno non serve la comunicazione.
Per la vebdita di ALTRI PRODOTTI AGRICOLI in misura non prevalente è sufficiente la comunicazione 228/2001 TUTTAVIA vi sono dubbi se essa copra anche gli articoli da giardino, vasi, terriccio ecc... (in quanto prodotti non agricoli), quindi da sempre suggerisco scia di viginato inferiore ai 30 mq (per non avere problemi con la destinazione d'uso).
30 mq??? ???
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30 mq??? ???
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Esiste una norma regionale che dice (te la riporto sotto) in sintesi:
- puoi fare quello che vuoi su immobile o terreno di proprietà, anche usandolo per un uso diverso da quello per cui ha la destinazione d'uso edilizia SE usi meno di 30 mq (o il 35% della SUL).
Ecco perchè ho fatto riferimento
Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio.
Art. 59
- Mutamenti della destinazione d'uso
1. Ai sensi dell' articolo 58 , comma 1 e comma 3, lettere c) ed e), sono comunque considerati mutamenti di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale;
f) di servizio;
g) commerciale all'ingrosso e depositi;
h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, si ha mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35 per cento della superficie utile dell'unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi.
3. Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente legge quella risultante da atti pubblici ovvero da atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore alla entrata in vigore della disciplina di cui all' articolo 58 , ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore della disciplina stessa.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-01-03;1&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0