Il Sig. X ha vinto il bando per la gestione del Bar e degli impianti del centro sportivo comunale... Lo stesso vorrebbe utilizzare con cadenza più o meno settimanale una tensostruttura, normalmente adibita a campo da basket, per l'effettuazione di pubblici spettacoli (concerti/esibizioni live ).
L'area verrebbe attrezzata, oltre che con il palco, anche con una zona per la spillatura della birra e, probabilmente, per la preparazione di pizze...
Al di là dell'assenso dell'Amministrazione e della soggezione alla CVLPS per l'agibilità di cui all'art. 80 del Tulps, vi possono essere condizioni ostative all'iniziativa dell'imprenditore?
Se la struttura è utilizzata ai soli fini del pubblico spettacolo ed ha i requisiti di legge non vedo motivi ostativi.
Introducendo la somministrazione si devono verificare la sorvegliabilità e l'idoneità igienico-sanataria.
Non vedo grandi difficoltà per la birra, sul forno da pizza invece dipende dalla tipologia sia per le emissioni in atmosfera (che andranno adeguatamente convogliate) sia per la prevenzione incendi.
Per i servizi igienici dovrebbero già essere adeguati, ma consiglio di verificare, come pure per l'area a parcheggio (impianto sportivo con pubblico???)
Da valutare sotto il profilo urbanistico e di specifici regolamenti comunali la destinazione d'uso (verifica che sia ammessa l'attività).
Alla luce di quanto sopra presumo dovrà avviare l'attività di somministrazione/pubblico spettacolo come principale rispetto alla gestione del centro sportivo, anche per permettere l'accesso indiscriminato.
Aggiungo che in caso di utilizzo di impianti sportivi per attività di pubblico spettacolo bisogna far riferimento al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi"
[i]ART. 12 - MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
E' ammessa l'utilizzazione degli impianti sportivi anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni e le condizioni d'uso delle varie zone dell'impianto, secondo quanto previsto ai precedenti articoli.
Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.
Per manifestazioni sportive occasionali non allestite in impianti sportivi permanenti la scelta dell'ubicazione deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel presente decreto.
Il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza,secondo quanto previsto dall'art. 3.[/i]