Data: 2013-10-16 04:13:33

Senza servizi accessori NON è affittacamere - TAR 9/10/2013

Senza servizi accessori NON è affittacamere - TAR 9/10/2013

[color=red]"Il riassetto dei locali concessi in godimento e la fornitura di tutto quanto occorrente per il godimento degli stessi costituisce requisito minimo e necessario che qualifica l’attività di affittacamere, distinguendola dalla mera locazione"[/color]

TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 9 ottobre 2013 n. 1063

N. 01063/2013 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1925 del 2003, proposto da:

Saber Mustapha, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Carlo Gallo, Ezio Ombreux, con domicilio eletto presso Giancarlo Biginelli in Torino, via Federico Paolini, 11;

contro

Comune di Tronzano Vercellese, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Finiguerra, con domicilio eletto presso Donatella Finiguerra in Torino, piazza Adriano, 6;

per l'annullamento:

- del provvedimento n. 74/03 in data 24.9.2003, notificato al ricorrente in data 27.09.2003, con la quale il Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese (VC) ha ordinato al sig. Saber Mustapha di cessare immediatamente l'attività abusiva di "affittacamere a pagamento";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Tronzano Vercellese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento in epigrafe indicato il Sindaco di Tronzano Vercellese, richiamato un rapporto pervenuto dalla Stazione Carabinieri di San Germano Vercellese l’11 settembre 2003, ha ordinato al sig. Mustapha Saber l’immediata cessazione della attività di "affittacamere a pagamento", esercitata in difetto di regolare autorizzazione e perciò in violazione della L. 1111/1939.

Con unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per travisamento, insufficienza della motivazione, violazione e falsa applicazione della L. 1111/39 e degli artt. 17 ter comma 3, 107 e 108 T.U.L.P.S., rilevando che il tratto caratteristico della attività di affittacamere, che la distingue dal mero affitto di alloggi, è la circostanza che nella prima, oltre alla messa a disposizione dell’alloggio, sussistono a carico del proprietario alcune ulteriori obbligazioni che si compendiano in servizi personali, quali il riassetto della camera e la fornitura di biancheria: nel caso di specie difetterebbe la prova sia del fatto che il ricorrente percepiva un compenso per dare ospitalità, sia del fatto che effettasse qualsivoglia ulteriore servizio a favore dei suoi ospiti.

Si è costituito in giudizio il Comune di Tronzano Vercellese per resistere al ricorso, che è stato chiamato alla pubblica udienza del 23 maggio 2013, allorché è stato introitato a decisione.

Il ricorso merita di essere accolto.

L’informativa dei Carabinieri della Stazione di San Germano Vercellese, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, riferisce che l’indagine sul ricorrente è scaturita dalle lamentele di alcuni vicini di quest’ultimo circa la continua presenza di stranieri di cittadinanza marocchina. L’informativa dà atto che l’abitazione del Saber è composta da più vani nei quali risultavano presenti numerosi letti e brande; inoltre, sentito in merito il Saber aveva ammesso di dare alloggio a connazionali dietro la dazione di una somma di danaro a titolo di mero rimborso per le spese necessarie per far fronte al consumo di energia elettrica.

Alla informativa di cui sopra sono allegati i verbali delle sommarie informazioni testimoniali assunte dai Carabinieri. Da esse risulta che il Saber percepiva una somma mensile di circa 50 euro per dare la disponibilità di un posto letto, dell’utilizzo della annessa cucina e di un bagno ; una delle persone sentite ha anche precisato di pagare l’ulteriore somma di 25 euro mensili per il consumo dell’acqua e della luce. Tuttavia nessuna delle persone sentite ha riferito che il Saber provvedeva ad effettuare anche la pulizia delle camere ed il cambio della biancheria, e tale circostanza appare anche inverosimile se si considera che secondo i testimoni il Saber ospitava da cinque a dieci persone alla volta e che per effettuare il riassetto delle camere ed il cambio della biancheria avrebbe dovuto disporre di un minimo di organizzazione circa la quale nulla emerge dai verbali.

Le informazioni raccolte dai Carabinieri non giustificavano la qualificazione della attività esercitata dal ricorrente in termini di "affittacamere", posto che secondo la giurisprudenza consolidata (si veda tra le più recenti Cass. 2265/2010) il riassetto dei locali concessi in godimento e la fornitura di tutto quanto occorrente per il godimento degli stessi costituisce requisito minimo e necessario che qualifica l’attività di affittacamere, distinguendola dalla mera locazione.

Le dianze esposte considerazioni danno ragione della fondatezza delle doglianze articolate con il ricorso, che va dunque accolto.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Tronzano Vercellese n. 74/03 del 24.9.2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario, Estensore

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 09/10/2013.

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