Due ditte, con propria partiva IVA, in momenti diversi, hanno presentato SCIA per avvio attività in esercizio di vicinato nella stessa unità immobiliare. La cosa è possibile, o devono suddividere l'unità immobiliare anche se non materialmente almeno distribuendosi i metri quadrati di vendita?
Grazie per il vostro prezioso aiuto
Angela
Comune di Borgo San Lorenzo
Due ditte, con propria partiva IVA, in momenti diversi, hanno presentato SCIA per avvio attività in esercizio di vicinato nella stessa unità immobiliare. La cosa è possibile, o devono suddividere l'unità immobiliare anche se non materialmente almeno distribuendosi i metri quadrati di vendita?
Grazie per il vostro prezioso aiuto
Angela
Comune di Borgo San Lorenzo
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POSSIBILISSIMO.
Si può avere il caso di due aziende che usano gli stessi locali per la stessa superficie IN TEMPI DIVERSI (es. una da gennaio a giugno, l'altra da luglio a dicembre - oppure una la mattina ed una la sera ecc....).
NESSUN OSTACOLO e nessun obbligo di spartirsi la superficie.
Scusate, ma mi sono esspressa in modo da fare fraintendere il quesito. Quando ho detto in momenti diversi, intendevo che la SCIA è stata presentata in momenti diversi, ma l'attività viene svolta contemporaneamente nella stessa unità immobiliare. E' fattbile ciò?
Di nuovo grazie,
Angela Manzani
Comune di Borgo San Lorenzo
Ritengo possanno essere svolte contempoaraneamente ai sensi dell Art. 35
(Attività multidisciplinari) del D.lgs. 59\2010. Deve essere dichiarata distintamente dalle due ditte la superficie di vendita utilizzata anche mediante la denuncia di iscrizione nei ruoli comunali ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai singoli soggetti
Scusate, ma mi sono esspressa in modo da fare fraintendere il quesito. Quando ho detto in momenti diversi, intendevo che la SCIA è stata presentata in momenti diversi, ma l'attività viene svolta contemporaneamente nella stessa unità immobiliare. E' fattbile ciò?
Di nuovo grazie,
Angela Manzani
Comune di Borgo San Lorenzo
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Certo,
è fattibile in quanto non vi sono limiti amministrativi all'esercizio congiunto di attività distinte negli stessi locali (vedi l'art. 35 del Dlgs 59/2010 citato da gregorio).
Gli unici limiti possono essere di natura sanitaria (sicurezza sul lavoro, sicurezza alimenti ecc....) che essi dovranno valutare nel proprio sistema di autocontrollo.