Il ns Segretario insiste nel ritenere che tutto ciò che riguarda la vita di azienda debba passare per lo SUAP ... anche l'autorizzazione passo carrabile ... per noi suap, non essendo correlato a inzio, modifica, o cessazione attivià deve seguire la rpcoedura ordinaria con richiesta all'Ufficio comepetente.
Che ne pensate ????
Il ns Segretario insiste nel ritenere che tutto ciò che riguarda la vita di azienda debba passare per lo SUAP ... anche l'autorizzazione passo carrabile ... per noi suap, non essendo correlato a inzio, modifica, o cessazione attivià deve seguire la rpcoedura ordinaria con richiesta all'Ufficio comepetente.
Che ne pensate ????
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Forse per la prima volta in vita mia ;) ;) DO RAGIONE AL SEGRETARIO!
E' del SUAP e si applica il dpr 160 a tutti gli adempimenti di una impresa, anche l'occupazione del suolo pubblico (che non passava dal SUAP in base al dpr 447)
E se il proprietario dell’immobile (unico titolato a richiedere l’autorizzazione per il passo carrale e che pagherà la relativa tassa) non coincide con il gestore dell’attività commerciale ??
Come si concilia l’obbligo di indicare sull’apposito cartello il numero di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio preposto, che viene attribuito in modo sequenziale su appositi registri, con il numero dell’autorizzazione eventualmente rilasciata dal Responsabile S.U.A.P. a norma dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 160 che seguirà necessariamente altra numerazione ?
Sarà necessario, anche ai fini dei controlli, che venga indicato oltre al numero anche chi ha rilasciato l’autorizzazione o bisognerà indicare se la richiesta è stata prodotta o meno da un operatore commerciale ??
Non credo che il legislatore nel formulare il testo dell’art. 2 del 160 abbia voluto indicare in “tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi” anche quelli diversi da quelli necessari all’espletamento delle attività e all’ottenimento dei necessari nulla osta previsti in base ai vari cicli produttivi creando di fatto incongruenze che portano ad omissioni in relazione alle specifiche norme di settore.
Estremizzando la teoria del “tutto compreso” il Responsabile S.U.A.P. si ritroverebbe ad autorizzare l’allaccio dei contatori di acqua, luce e gas, a sostituirsi alla S.I.A.E nelle procedure previste per tutte le occasioni in cui un operatore commerciale decide di fare musica nel locale, ad accettare (esclusivamente in via telematica) le denunce di occupazione dei locali ai fini della TARES o le comunicazioni di cessione di fabbricato ai fini di Pubblica Sicurezza …..non oso pensare cosa avrebbe da dire l’U.R.A.R. di fronte ad un abbonamento TV per un esercizio pubblico rilasciato dal S.U.A.P. !!
Mi dicono che alcuni Comuni sono già arrivati a pretendere la presentazione della domanda di partecipazione alle fiere da parte degli ambulanti in forma esclusivamente telematica !!
Si rende necessario ed urgente un chiarimento da parte degli organi preposti.
E se il proprietario dell’immobile (unico titolato a richiedere l’autorizzazione per il passo carrale e che pagherà la relativa tassa) non coincide con il gestore dell’attività commerciale ??
[color=red]Se l'istanza viene da privato non professionista o imprenditore siamo fuori del campo di applicazione del DPR 160/2010.
In questi casi il regolamento di organizzazione del Comune può far passare anche queste pratiche dal SUAP, se lo ritiene più efficace ed efficiente, altrimenti seguiranno l'iter ordinario
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Come si concilia l’obbligo di indicare sull’apposito cartello il numero di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del servizio preposto, che viene attribuito in modo sequenziale su appositi registri, con il numero dell’autorizzazione eventualmente rilasciata dal Responsabile S.U.A.P. a norma dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 160 che seguirà necessariamente altra numerazione ?
[color=red]Capisco le perplessità ma la presenza di difficoltà applicative non è un criterio di interpretazione della normativa.
Il soggetto indicherà i dati che il Comune sceglierà. Io suggerirei di mettere la numerazione dell'endoprocedimento dell'ufficio passo carrabile
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Sarà necessario, anche ai fini dei controlli, che venga indicato oltre al numero anche chi ha rilasciato l’autorizzazione o bisognerà indicare se la richiesta è stata prodotta o meno da un operatore commerciale ??
[color=red]Dipende ..... spero che la vigilanza non si basi solo sulle scritte nel cartello ... oggi che con cellulari, tablet e simili si può accedere direttamente alle banche dati[/color]
Non credo che il legislatore nel formulare il testo dell’art. 2 del 160 abbia voluto indicare in “tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi” anche quelli diversi da quelli necessari all’espletamento delle attività e all’ottenimento dei necessari nulla osta previsti in base ai vari cicli produttivi creando di fatto incongruenze che portano ad omissioni in relazione alle specifiche norme di settore.
[color=red]Ed invece, a mio modesto avviso, è proprio così. Altrimenti rimarrebbero fuori i procedimenti edilizi, ambientali, di prevenzione incendi ecc.. ecc... ecc....
Invece la logica del DPR 160 (leggermente diversa da quella del 447) va proprio nella direzione di evitare all'imprenditore di chiedersi a chi chiedere l'autorizzazione. C'è un solo referente: il SUAP .... tutto il resto è c.d. "backoffice"[/color]
Estremizzando la teoria del “tutto compreso” il Responsabile S.U.A.P. si ritroverebbe ad autorizzare l’allaccio dei contatori di acqua, luce e gas, a sostituirsi alla S.I.A.E nelle procedure previste per tutte le occasioni in cui un operatore commerciale decide di fare musica nel locale, ad accettare (esclusivamente in via telematica) le denunce di occupazione dei locali ai fini della TARES o le comunicazioni di cessione di fabbricato ai fini di Pubblica Sicurezza …..non oso pensare cosa avrebbe da dire l’U.R.A.R. di fronte ad un abbonamento TV per un esercizio pubblico rilasciato dal S.U.A.P. !!
[color=red]Non proprio.
Intanto gli allacci sono esclusi perchè i soggetti in questione NON SONO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Saranno partecipate .... ma non pubbliche amministrazioni.
Idem per la SIAE (La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) è un ente pubblico economico a base associativa)
Idem per le denunce di caratterre fiscale e contributivo.
Forse sono SUAP ne cessioni di fabbricato ....
La RAI non è Pubblica Amministrazione ..... e speriamo presto che non sia nemmeno più pubblica :-)
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Mi dicono che alcuni Comuni sono già arrivati a pretendere la presentazione della domanda di partecipazione alle fiere da parte degli ambulanti in forma esclusivamente telematica !!
[color=red]CERTO, questo è poco ma sicuro. Il DPR 160/2010 si applica senza dubbio a tutto il settore delle AAPP (esclusi gli hobbisti non professionali).
Non capisco questo terrore per la telematica.
Ti ricordo infatti che, quegli operatori su AQAPP:
1) hanno obbligatoriamente la PEC
2) ricevono i certificati di malattia dei dipendenti tramite pec
3) chiedono il durc solo tramite telematica
4) pagano i tributi solo online
5) dialogano con la CCIAA solo online
6) ricevono il CUD solo online
Insomma ... il mondo della PA è molto più avanti di quanto sembri ..... fermarsi ora, nell'anno del Signore 2013 ..... non ha senso
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Si rende necessario ed urgente un chiarimento da parte degli organi preposti.
[color=red]Non penso ti riferisca a noi!
Noi esprimiamo pareri, consigli, critiche e quanto liberamente ci passa per la testa in base ad analisi scientifica e tecnica della normativa.
Non pretendiamo di aver ragione ..... ma in questo caso siamo sufficientemente convinti che è bene essere un passo avanti che un passo indietro.
A volte chi è indietro magari vive più tranquillo.
Ma a volte succede questo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3442.msg7699#msg7699
Inoltre la telematica è una forma di semplificazione se fatta bene (senza programmi astrusi e magari costosissimi ma in open source).
Suggerisco:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15805.msg29425#msg29425
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Cito:
[color=red]Non penso ti riferisca a noi!
Noi esprimiamo pareri, consigli, critiche e quanto liberamente ci passa per la testa in base ad analisi scientifica e tecnica della normativa.
Non pretendiamo di aver ragione ..... ma in questo caso siamo sufficientemente convinti che è bene essere un passo avanti che un passo indietro.[/color]
Assolutamente no !!!
Mi riferisco al legislatore che deve mettere in chiaro (anche magari con una semplice circolare esplicativa) cosa intende con “tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi”.
Sembra infatti che queste due righe abbiano trasformato i Responsabili SUAP in una sorta di “tuttologhi” che si ritrovano continuamente a discutere con i responsabili di altri uffici o enti sulla titolarità della firma sul provvedimento finale (es.. passi carrali, servizi per l’infanzia – nidi, micronidi ecc., autorizzazioni di P.S. per eventi e spettacoli, autorizzazioni di P.S. per lo spettacolo viaggiante, e chi più ne ha più ne metta), devono “inventarsi” la necessaria preparazione ricorrendo quotidianamente ad estenuanti ricerche, ma quasi sempre (almeno nei comuni di piccole dimensioni) continuano ad essere considerati come gli “addetti al commercio”.
Del resto nel caso dell’A.U.A. esonerare il Suap dalla responsabilità dell’emissione del provvedimento finale è stato facile….è bastato scriverlo !!
[color=red]Insomma ... il mondo della PA è molto più avanti di quanto sembri ..... fermarsi ora, nell'anno del Signore 2013 ..... non ha senso.[/color]
Andare avanti è giusto, ma bisogna stare attenti a non correre troppo e a non distanziare la nostra utenza che non è così informatizzata come si possa credere (mi è capitato di parlare con operatori che non sanno nemmeno di avere una PEC) e che dopo aver pagato il professionista di fiducia per le incombenze che citavi (hanno obbligatoriamente la PEC, ricevono i certificati di malattia dei dipendenti tramite pec, chiedono il durc solo tramite telematica, pagano i tributi solo online, dialogano con la CCIAA solo online, ricevono il CUD solo online) non riescono a capire perché siano obbligati a spendere altri soldi per far pervenire telematicamente al SUAP richieste o documentazioni che fino all’altro ieri depositavano semplicemente allo sportello dell’ufficio protocollo.
Come dicevo, una chiarificazione sull’argomento da parte del legislatore ci aiuterebbe a dimostrare “carta alla mano” che la nostra pretesa di una trasmissione telematica è dovuta e non è un dispetto nei confronti dell’operatore commerciale.
La realtà è (e invito gli altri Responsabili SUAP che frequentano questo formidabile forum, a confermarlo) che per chi opera in provincia la semplificazione spesso è diventata una complicazione.
Concludo ringraziando per lo spazio offertomi e scusandomi per lo sfogo.
Del resto nel caso dell’A.U.A. esonerare il Suap dalla responsabilità dell’emissione del provvedimento finale è stato facile….è bastato scriverlo !!
Dove ?
Del resto nel caso dell’A.U.A. esonerare il Suap dalla responsabilità dell’emissione del provvedimento finale è stato facile….è bastato scriverlo !!
Dove ?
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E' un quiz?
Si vince qualche cosa?
Scusate per il ritardo ma sono stato assente qualche giorno.
Io lo leggo scritto qui:
Dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
[i]7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica
ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di
titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP
trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto,
convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241. [b]L'autorità competente adotta il provvedimento[/b] e lo trasmette immediatamente al SUAP [b]per il rilascio[/b] del titolo.
[/i]
Dalla Circ. reg. 5 agosto 2013, n. 19 (1). (Regione Lombardia)
Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).
[i]A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)
Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es. ARPA, gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici d'ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della Provincia.
[b]Il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA[/b] in cui unitariamente si concludono i diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza alSUAP. Quest'ultimo provvede [b]a rilasciare l'AUA [/b]al Richiedente.
B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA
NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)
Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, [b]l'Autorità Competente adotta il provvedimento di AUA[/b] e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).
Il SUAP provvede [b]a rilasciare l'AUA[/b] al richiedente.
(3) Poiché l'AUA è un unico provvedimento [b]adottato dalla Provincia, [/b]comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, si ritiene auspicabile l'individuazione di un Ufficio di Coordinamento Provinciale preposto al coordinamento degli endoprocedimenti e all'adozione dell'AUA;
[/i]
Da quello che leggo ritengo che si possa affermare che l'adozione del provvedimento non competa al Responsabile SUAP, al quale rimane l'onere della trasmissione telematica al Richiedente.
Scusate per il ritardo ma sono stato assente qualche giorno.
Io lo leggo scritto qui:
Dall’art. 4, comma 7 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
[i]7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica
ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di
titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP
trasmette la relativa documentazione all'autorità competente che, ove previsto,
convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241. [b]L'autorità competente adotta il provvedimento[/b] e lo trasmette immediatamente al SUAP [b]per il rilascio[/b] del titolo.
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Dalla Circ. reg. 5 agosto 2013, n. 19 (1). (Regione Lombardia)
Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).
[i]A. PROCEDIMENTI DI DURATA INFERIORE O PARI A 90 GIORNI IN CUI SIA NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)
Con la documentazione completa i diversi uffici svolgono l'istruttoria acquisendo gli eventuali specifici pareri, se previsti (es. ARPA, gestore Servizio Idrico Integrato, altri...) e al termine ogni Ufficio Competente per il proprio endoprocedimento (sicuramente gli Uffici d'ambito per gli scarichi in fognatura e negli altri casi in relazione all'organizzazione interna alle province) trasmette l'esito dell'istruttoria del titolo esaminato (indicando criteri e modalità di installazione e gestione, prescrizioni, ecc.) all'Ufficio Coordinatore della Provincia.
[b]Il responsabile dell'Ufficio di Coordinamento della Provincia adotta il provvedimento di AUA[/b] in cui unitariamente si concludono i diversi endoprocedimenti e lo trasmette telematicamente al SUAP, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza alSUAP. Quest'ultimo provvede [b]a rilasciare l'AUA [/b]al Richiedente.
B. PROCEDIMENTI DI DURATA SUPERIORE A 90 GIORNI IN CUI SIA
NECESSARIO ACQUISIRE SOLO L'AUA (ART. 4 COMMA 7)
Sulla base degli esiti della Conferenza dei Servizi, [b]l'Autorità Competente adotta il provvedimento di AUA[/b] e lo trasmette al SUAP entro 120 (o 150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).
Il SUAP provvede [b]a rilasciare l'AUA[/b] al richiedente.
(3) Poiché l'AUA è un unico provvedimento [b]adottato dalla Provincia, [/b]comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, si ritiene auspicabile l'individuazione di un Ufficio di Coordinamento Provinciale preposto al coordinamento degli endoprocedimenti e all'adozione dell'AUA;
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Da quello che leggo ritengo che si possa affermare che l'adozione del provvedimento non competa al Responsabile SUAP, al quale rimane l'onere della trasmissione telematica al Richiedente.
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vedi qui:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15658.msg29084#msg29084