Per il rilascio di autorizzazione di TIPO B ALIMENTARE, come ci si deve regolare se i requisiti professionali sono rilasciati da un paese straniero, anche non appartenente all'UE ? Devono essere tradotti o converititi da istituti riconosciuti in Italia.
Grazie.
Per il rilascio di autorizzazione di TIPO B ALIMENTARE, come ci si deve regolare se i requisiti professionali sono rilasciati da un paese straniero, anche non appartenente all'UE ? Devono essere tradotti o converititi da istituti riconosciuti in Italia.
Grazie.
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NO,
l'interessato ha diritto di autocertificare il possesso dei requisiti anche se relativi a titoli stranieri.
SPETTA A TE, se vuoi attivare i canali diplomatici (tramite il Ministero degli affari esteri) per la verifica.
CONSIGLIO: metti agli atti e controlla solo a campione ... risparmi energie e soldi.
Ti riporto la mia esperienza
mi è stato chiesto se un attestato di formazione professionale, rilasciato dalla Repubblica Bulgara a seguito di frequenza con esito positivo di un corso professionale di “Aiuto cuoco”, poteva essere ritenuto valido
ho inviato formale richiesta a
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione VI
imp.mccvnt.div6@pec.sviluppoeconomico.gov.it
ecco la risposta:
[i]In proposito si fa presente che la normativa citata (art. 71, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 59/2010) individua il requisito nell' "avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano". Tale attestato, privo di valore legale in Italia, in quanto non rilasciato da un soggetto abilitato al rilascio di titoli di formazione o qualifica ai sensi della normativa nazionale, deve essere, ai fini del suo utilizzo, essere previamente "riconosciuto" da un'autorità a ciò competente.
La normativa di riferimento, in questo caso, è il D.lgs. 206/2007, attuativo della direttiva 2005/36/CE. Il Decreto in questione individua le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'UE (ma è applicabile anche alle qualifiche conseguite in uno Stato Extra UE, vedasi l'art. 60) e in particolare (art. 5 comma 2) affida alle regioni il riconoscimento delle qualifiche che negli Stati in cui sono state rilasciate consentono l'esercizio delle professioni di cui all'allegato IV.
Fino a quando le regioni medesime non abbiano individuato sul proprio territorio uffici o organismi deputati al riconoscimento, quest'ultimo viene assicurato, con riferimento all'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, a questo Ministero, secondo le procedure previste nel decreto legislativo.
Pertanto, codesto comune:
- non potrà ritenere valido l'attestato estero se privo del relativo decreto (ministeriale o regionale) di riconoscimento;
- potrà eventualmente indirizzare il titolare all'autorità competente ai sensi dell'art. 5 del citato d.lgs. 206/2007.
Nel caso in cui la Regione Emilia Romagna non abbia individuato sul proprio territorio l'ufficio o organo competente ad effettuare il riconoscimento, (e nel caso in cui il titolo in questione non sia stato riconosciuto da un altro soggetto nell'ambito di un'altra regione italiana), potrà infine indirizzare l'interessato a richiedere il riconoscimento alla scrivente direzione generale (modulistica, informazioni e istruzioni sono sul sito web ministeriale nella sezione "riconoscimento qualifiche professionali estere", i tempi per il riconoscimento, stabiliti dalla direttiva europea, sono di 4 mesi dal momento in cui l'ufficio riceve la pratica completa della documentazione richiesta, che include anche puntuali informazioni sui contenuti del percorso formativo - o un programma dello stesso - rilasciate dal centro di formazione bulgaro).[/i]
Ciao.