Salve,ho un'attività di B&B regolarmente autorizzata e ho ricevuto dal Comune il calcolo della TARSU.
Vengono differenziate due aliquote, una per la parte di abitazione personale e una per la parte denunciata come ricettiva alla quale viene applicata l'aliquota corrispondente ad esercizi commerciali di ristorazione.
Quale calcolo si applica a situazioni di questo tipo?
Grazie per la cortese attenzione
Salve,ho un'attività di B&B regolarmente autorizzata e ho ricevuto dal Comune il calcolo della TARSU.
Vengono differenziate due aliquote, una per la parte di abitazione personale e una per la parte denunciata come ricettiva alla quale viene applicata l'aliquota corrispondente ad esercizi commerciali di ristorazione.
Quale calcolo si applica a situazioni di questo tipo?
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Domanda
Poiché l'attività di bed and breakfast si colloca a metà tra utenza residenziale e commerciale-alberghiera, è legittimo prevedere una tariffa intermedia e come si deve procedere?
Risposta
Angelina Iannaccone
Ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507, la TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio della raccolta rifiuti è istituito o attivato o comunque reso in maniera continuativa.
Secondo quanto precisato dal successivo art. 65, la tassa può essere commisurata o in base alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui gli stessi sono destinati oppure, per i Comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo del servizio di smaltimento. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è previsto che il tributo sia dovuto sulla base di tariffe determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea dal Comune sulla base della moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
Le tariffe TARSU, che devono essere deliberate dai Comuni, con regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, sono fissate per unità di superficie di locali ed aree compresi in singole categorie o sottocategorie, ai fini della cui individuazione gli Enti Locali devono tenere conto, seppure in via di massima, dei gruppi di attività o di utilizzazione precisati nell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 15-11-1993, n. 507. In particolare, per quanto qui interessa, la lettera c) della norma appena citata inserisce in un'unica categoria i locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, e gli esercizi alberghieri. I bed and breakfast, così come le pensioni, vengono comunemente ricompresi tra i locali adibiti ad uso abitativo di collettività.
I Comuni ben possono fissare per i bed and breakfast, mediante Regolamento, una tariffa intermedia tra quella deliberata per le civili abitazioni e quella fissata per gli esercizi alberghieri.
E' da ritenersi legittimo il comportamento del Comune quando attribuisce, con le necessarie motivazioni, delle tariffe più elevate per i bed and breakfast rispetto alle civili abitazioni.
Anche se con riferimento agli esercizi alberghieri, la Corte di Cassazione, con la Sent. 12 gennaio 2010, n. 302 ha affermato che "in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 05-02-1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'Ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15-11-1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".
Si osserva, infine, che il bed and breakfast, dà luogo ad un'attività di ricezione-ospitalità e di erogazione di vitto e, seppur in forma lievemente attenuata, non dà luogo, per sua natura, ad un'utenza residenziale, ma ad una commerciale-alberghiera essendo previsti i servizi di propri dell'attività alberghiera, come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico-sanitari e la manutenzione ordinaria degli impianti.
31/05/2011
http://www.ipsoa.it/Esperto/PA/bed_and_breakfast_e_disciplina_della_tarsu_id1038979_art.aspx]http://www.ipsoa.it/Esperto/PA/bed_and_breakfast_e_disciplina_della_tarsu_id1038979_art.aspx
Salve,ho un'attività di B&B regolarmente autorizzata e ho ricevuto dal Comune il calcolo della TARSU.
Vengono differenziate due aliquote, una per la parte di abitazione personale e una per la parte denunciata come ricettiva alla quale viene applicata l'aliquota corrispondente ad esercizi commerciali di ristorazione.
Quale calcolo si applica a situazioni di questo tipo?
Grazie per la cortese attenzione
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ULTERIORI SPUNTI:
http://www.bed-and-breakfast.it/news2.cfm?id=428
http://www.ancitoscana.it/servizi-ai-comuni/pareri-e-interpretazioni-ufficiali/servizio-elia/notizie-elia/2013/01/analisi-del-caso-tarsu-b-e-b.html
http://www.confedilizia.it/ART.PRES.bed.pdf
Canone RAI: pagamento unico per i bed and breakfast
I contribuenti titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nelle FAQ aggiornate pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2016/04/27/canone-rai-pagamento-unico-per-i-bed-and-breakfast
Approfondimenti sul Canone Rai:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=144.0