Data: 2013-10-14 10:41:36

Proiezioni sedi farmaceutiche

In base a quanto previsto dal D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 l'art. 17 della L.R. 16/2000, relativo alle proiezioni farmaceutiche, è ancora applicabile? Grazie

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Data: 2013-10-14 19:50:53

Re:Proiezioni sedi farmaceutiche


In base a quanto previsto dal D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012 l'art. 17 della L.R. 16/2000, relativo alle proiezioni farmaceutiche, è ancora applicabile? Grazie
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Le proiezioni farmaceutiche sono state abrogate dall'art. 58, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47 approvato a seguito del ricorso dello Stato contro la legge regionale.


Toscana

L.R. 25-2-2000 n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Pubblicata nel B.U. Toscana 6 marzo 2000, n. 8.
(giurisprudenza)

Art. 17
Proiezioni delle sedi farmaceutiche (23) (24).

[1. La proiezione è un presidio farmaceutico sussidiario della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di sua pertinenza prevista in pianta organica. Essa svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per la spedizione di ricette galeniche "ex tempore".

2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l’istituzione, all’interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nelle aree territoriali individuate con Delib.C.R. 21 febbraio 2000, n. 69 (25).

3. Il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia afferente la sede farmaceutica ove è istituito il presidio di cui al comma 1.

4. Qualora il titolare non accetti, il sindaco propone l'apertura della proiezione al titolare della farmacia più vicina al centro o nucleo abitato ove la stessa è istituita. In questa ipotesi il sindaco, in sede di revisione di pianta organica, prevede una nuova delimitazione della sede farmaceutica, scorporando il territorio pertinente al centro o nucleo abitato dove è istituita la proiezione per attribuirlo alla sede che ha accettato di attivarla. Nelle more della ridefinizione della nuova pianta organica si procede comunque all'apertura della proiezione.

5. Il sindaco per far fronte alle necessità assistenziali, nel caso in cui la procedura di cui al presente articolo non abbia dato esito positivo, in sede di revisione della pianta organica, propone ai sensi dell'articolo 16, l'istituzione di una nuova sede farmaceutica nel territorio del comune anche in deroga al criterio contenuto all'articolo 1 della L. n. 475/1968 e al criterio di cui all'articolo 104 del R.D. n. 1265/1934.

6. In deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interessata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille.

7. In presenza di una proiezione sul territorio di una o più sedi farmaceutiche di un comune, in sede di revisione della pianta organica, si tiene conto del rapporto farmacie/popolazione previsto dall'articolo 1 della L. n. 475/1968 come modificato dall'articolo 1 della L. n. 362/1991 prevedendo l'utilizzazione della popolazione eccedente quando questa sia pari o uguale al 66 per cento.

8. Non possono avere proiezioni le farmacie succursali e i dispensari farmaceutici. L'eventuale trasferimento di locali della proiezione può avvenire soltanto nell'ambito del nucleo abitato per il quale la proiezione è stata attivata.

9. Nei comuni con popolazione superiore a dodicimilacinquecento abitanti si attiva la procedura del decentramento delle farmacie di cui all'articolo 5 della L. n. 362/1991. Nel caso in cui detta procedura non porti al decentramento delle farmacie, si applica la procedura per l'attivazione della proiezione di cui al comma 2 (26)].

(23) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 1° febbraio 2010, n. 87.

(24)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 28 giugno 2007, n. 36, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'art. 58, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47. Il testo originario era così formulato: «Art. 17. Soppressione sedi farmaceutiche. 1. Il Consiglio regionale provvede alla soppressione della sede farmaceutica vacante qualora alla revisione della pianta organica detta sede risulti in esubero ai sensi dell'art. 1 della legge n. 475/1968 e successive modificazioni.».

(25) Il presente comma, già modificato dall’art. 20, L.R. 21 novembre 2008, n. 62, è stato poi così sostituito dall’art. 71, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75. Il testo precedente era così formulato: «2. Nei comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, ovvero nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità può proporre l'istituzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione non inferiore a mille abitanti. Tale limite non si applica nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte di cui al D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"), nelle aree territoriali individuate con Delib.C.R. 21 febbraio 2000, n. 69.».

(26) Comma abrogato dall'art. 88, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.


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CORTE COST., ORD. N. 231/2010 (GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE - DISPOSIZIONI DELLA REGIONE TOSCANA SULLA PIANIFICAZIONE FARMACEUTICA - TUTELA DELLA SALUTE - RINUNCIA AL RICORSO - ACCETTAZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-          Francesco                    AMIRANTE                                        Presidente
-          Ugo                            DE SIERVO                                          Giudice
-          Paolo                          MADDALENA                                            "
-          Alfio                          FINOCCHIARO                                          "
-          Alfonso                      QUARANTA                                                "
-          Franco                        GALLO                                                        "
-          Luigi                          MAZZELLA                                                "
-          Gaetano                      SILVESTRI                                                  "
-          Sabino                        CASSESE                                                      "
-          Maria Rita                  SAULLE                                                      "
-          Giuseppe                    TESAURO                                                    "
-          Paolo Maria                NAPOLITANO                                            "
-          Giuseppe                    FRIGO                                                          "
-          Alessandro                  CRISCUOLO                                                "
-          Paolo                          GROSSI                                                        "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2009.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.


Ritenuto che con ricorso del 27 gennaio 2009, iscritto al n. 7 del registro ricorsi dell’anno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);
che l’impugnato art. 20 inserisce l’inciso «ovvero nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale» nell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 recante Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), consentendo così l’istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, già prevista per i soli comuni con popolazione sino a dodicimilacinquecento abitanti, in tutti i comuni classificati come montani o parzialmente montani;
che per il Presidente del Consiglio dei ministri tale disposizione sarebbe in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell’assistenza farmaceutica;
che il ricorrente ricorda come «[i]n base all’art. 1 della L. n. 475/1968 ed all’art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l’omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, tenendo conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici», e sostiene, in particolare, che «il carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata rispetto alla disciplina dello Stato» sarebbe «confermato dal comma 9 dell’art. 17 della medesima legge regionale n. 16/2000, il quale tuttora prevede che nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all’art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili in questa materia concorrente concernente la tutela della salute»;
che per il ricorrente la prevista estensione dell’istituto della proiezione delle sedi farmaceutiche ad una serie di comuni con una popolazione superiore ai 12.500 abitanti si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., laddove consentirebbe una elusione dei principi generali previsti dalla legge statale di cui all’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) per il decentramento delle farmacie;
che la Regione Toscana si è costituita con una memoria, nella quale sostiene la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con riserva di deduzioni e deposito di documenti;
che, in prossimità dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2010, la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale argomenta la prospettata infondatezza del ricorso;
che per la difesa regionale la istituzione di proiezioni farmaceutiche non colliderebbe con la disciplina statale invocata dal ricorrente quale parametro interposto del giudizio, atteso che la proiezione non costituirebbe una nuova sede farmaceutica, ma sarebbe un ulteriore punto vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso già confezionati dalla medesima sede farmaceutica e rappresenterebbe, pertanto, solo un un’estensione delle attività svolte nella farmacia di riferimento, finalizzata ad una più ampia e razionale copertura del servizio di assistenza farmaceutica;
che la proiezione farmaceutica, per la Regione Toscana, avrebbe, piuttosto, affinità con i dispensari farmaceutici annuali, previsti e consentiti dalla disciplina statale, dai quali, peraltro, si distinguerebbe in quanto la proiezione non incontra i limiti di orario e di prodotti vendibili propri dei dispensari e, diversamente da questi, prescinde dalla esistenza di una sede in pianta organica nella sede dove si intende aprire.
Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2000 è stato interamente sostituto dall’art. 71 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009);
che il 1° marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato il verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010, contenente la rinuncia alla impugnazione proposta nel presente giudizio;
che l’atto di rinuncia è stato formalmente accettato dalla Regione Toscana con atto del 3 marzo 2010;
che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA

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