ho bisogno di rinfrescare la memoria su quando si applica la 689/81 e quando la L. 241/90 riguardo alle sanzioni.
1) se la norma (es: codice commercio) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'esercizio di una attività senza titolo (es:mancanza di autorizzazione per esercizio impianto distributore carburanti uso privato e anche la sospensione dell'attività cosa devo fare?
- Sospendo l'attività (con che modalità? atto del dirigente o ordinanza contingibile ed urgente se ravviso ragioni di pubblica sicurezza come potrebbe accadere per l'impianto di carburante?) + avvio iter ai sensi della L. 689/81 disponendo un accertamento PM
2) se la norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa e la chiusura dell'attività cambia qualcosa? es: commercio vicinato alimentare senza requisito professionale
3) se l'attività è soggetta a scia e dall'istruttoria condotta entro 60 gg verifico che un requisito essenziale (es professionale) non risulta valido, è corretto applicare prima l'art.19 della 241/90 dando la possibilità all'interessato di conformarsi (magari potrebbe aver sbagliato ad allegare l'attestazione del corso o aggiungere un periodo di esperienza professionale valevole come requisito) ed eventualmente poi se non è conformabile procedere con Divieto prosecuzione attività + avvio iter ai sensi della L.689/81? qual'è in questo caso l'accertamento che fa iniziare a decorrere i termini della 689?
Grazie
ho bisogno di rinfrescare la memoria su quando si applica la 689/81 e quando la L. 241/90 riguardo alle sanzioni.
1) se la norma (es: codice commercio) prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa per l'esercizio di una attività senza titolo (es:mancanza di autorizzazione per esercizio impianto distributore carburanti uso privato e anche la sospensione dell'attività cosa devo fare?
- Sospendo l'attività (con che modalità? atto del dirigente o ordinanza contingibile ed urgente se ravviso ragioni di pubblica sicurezza come potrebbe accadere per l'impianto di carburante?) + avvio iter ai sensi della L. 689/81 disponendo un accertamento PM
2) se la norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa e la chiusura dell'attività cambia qualcosa? es: commercio vicinato alimentare senza requisito professionale
3) se l'attività è soggetta a scia e dall'istruttoria condotta entro 60 gg verifico che un requisito essenziale (es professionale) non risulta valido, è corretto applicare prima l'art.19 della 241/90 dando la possibilità all'interessato di conformarsi (magari potrebbe aver sbagliato ad allegare l'attestazione del corso o aggiungere un periodo di esperienza professionale valevole come requisito) ed eventualmente poi se non è conformabile procedere con Divieto prosecuzione attività + avvio iter ai sensi della L.689/81? qual'è in questo caso l'accertamento che fa iniziare a decorrere i termini della 689?
Grazie
[/quote]
Mi stai chiedendo di riassumere l'equivalente di 20 ore di lezione in poche righe.
Ci provo:
1) la legge 689/1981 si applica solo alle sanzioni pecuniarie. A tali procedure non si appllica la legge 24/1990 e parte con il verbale dell'organo di vigilanza (NON ha competenza il SUAP in questa fase)
2) la violazione di una norma può portare alla applicazione:
- di sola sanzione pecuniaria
- di sanzione pecuniaria + interdittiva
- di sola "sanzione" interdittiva
3) per "sanzioni interdittive" (termine impreciso e fuorviante ma che uso per capirci) si intende:
- diffida
- ordine di cessazione
- obbligo di conformazione
- dichiarazione di inefficacia della scia
Come dicevo è improprio assimilarle in una definizione.
In sintesi:
1) la DIFFIDA è atto che non ha giuridicamente alcun valore. E' l'equivalente, nel calcio, dell'ammonimento verbale (l'arbitro ti avvisa che se continui ti darà un cartellino giallo o rosso). La si fa quando è accertata una violazione per dire all'interessato: guarda che ti abbiamo beccato e potresti incorrere in peggiori cose. La violazione della diffida non è autonomamente sanzionata
Normalmente non è necessario avvio del procedimento .... ma molti lo adottano
2) ordine di cessazione (cautelare): ha un valore nella misura in cui, una volta adottato, consente di contestare all'interessato l'esercizio senza titolo dell'attività. Esso non può essere posto in esecuzione coattiva (NON si possono mettere i sigilli). Si adotta con provvedimento dirigenziale nei casi previsti dalla normativa. A volte lo si adotta anche a seguito della decadenza da un titolo (ma in quel caso vale come diffida .... lo dico ma fai finta di niente)
Occorre l'avvio del procedimento ma spesso si omette per ragioni di URGENZA
3) obbligo di conformazione: lo si adotta in caso di scia per cui VI SONO i presupposti essenziali ma manca un requisito rimediabile (e non vi sono false dichiarazioni).
Non occorre avvio del procedimento
4) inefficacia (e/o irricevibilità) ha natura procedurale ma ha come effetto che l'interessato è SENZA TITOLO e quindi può seguire o unirsi a questo una DIFFIDA o ORDINE DI CESSAZIONE
Non occorre avvio del procedimento.