L'aperura di un centro massaggi orientali è soggetta alla disciplina della LR sull'estetica,tatuaggio ecc?
Devo evidenziare che per esercitare una professione del genere i fisioterapisti hanno regolarmente frequentato la scuola con tanto di diploma finale
Personalmente come massofisioterapista ho sostenuto l'esame finale dopo la scuola a Montecatini terme (riconosciuta dalla R Toscana) e tra le tante competenze ho anche quella dell'effettuazione di massaggi estetici,sportivi e terapeutici sotto prescrizione del medico,nonché l'uso di macchinari complessi per la fisioterapia strumentale
Ecco il mio dubbio sugli attestati di "massaggio" non consoni con il dettato della legge regionale
Premetto che è molto difficile stabilire i confini fra massaggi rilassanti, estetici, medici ecc.
Molto spesso siamo nel campo del massaggio estetico e quindi occorrono abilitazioni e requisiti professionali.
Fatta la premessa, non è escluso che davvero si tratti di massaggi relax/benessere/piacere. In questo caso non occorrono abilitazioni.
Guarda qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4635.0
MASSOFISIOTERAPISTI: PER L’ESENZIONE “OCCHIO” ALLA DATA DEL DIPLOMA
Richiamando precedenti risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 70/2007 e n. 96/2012), la CTP lombarda ha precisato come del regime di esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, non possono beneficiarne i massofisioterapisti in possesso di titolo formativo di durata biennale conseguito prima del 17 Marzo 1999, corrispondente alla data di entrata in vigore della Legge n. 42/99, che ha equiparato i diplomi di massofisioterapia triennali alle lauree in fisioterapia di durata triennale.
http://www.fiscoediritto.it/ctp/massofisioterapisti-per-lesenzione-occhio-alla-data-del-diploma/
Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0
Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016
[img width=300 height=93]http://www.associazionevedanta.it/images/tuina.jpg[/img]
[b]Illegittimo sequestro e sanzione[/b]
Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.
http://buff.ly/2bVU8ac