DDL semplificazioni imprese: il Tutor d'impresa col SUAP
All'esame della Commissione affari costituzionali del Senato è già iniziato l'esame del disegno di legge in materia di semplificazione che prevede l'istituzione del Tutor d'impresa. Il ddl intende affidare al responsabile del SUAP comunale il compito di seguire l'impresa dall'inizio alla fine. Ma non tutti sono d'accordo.
Art. 13 del DDL n. 958 S, "Tutor d'impresa"
http://qel.leggiditalia.it/#news=34CS1000098859,from=EL
*********************
Articolo 13
Tutor d’impresa
1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza
dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un tutor
d'impresa per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento
espresso.
2. Il tutor d‟impresa assiste le imprese dall'avvio alla conclusione dei procedimenti, curando le
informazioni concernenti la normativa applicabile e gli adempimenti richiesti per l'esercizio di attività
produttive. Nello svolgimento dei suoi compiti, il tutor assicura l'osservanza delle migliori prassi
amministrative e delle disposizioni in materia di semplificazione.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il
Ministro dello sviluppo economico curano ogni anno, in collaborazione con le regioni, con l'ANCI, con
l‟Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di
imprese, la pubblicazione delle migliori prassi amministrative sul portale www.impresainungiorno.it.
4. Il tutor d'impresa è individuato nella persona del responsabile dello sportello unico per le attività
produttive o in un suo delegato.
5. All'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «anche attraverso le province» sono inserite le seguenti: «e i tutor
d'impresa presso gli sportelli unici per le attività produttive»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il comune non assicuri la funzione del tutor d'impresa, l'impresa può rivolgersi
alla regione competente affinché quest'ultima, anche con il supporto di tutor d'impresa di altri sportelli
unici ubicati nel proprio territorio, assicuri servizi di assistenza e informazione».
6. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni
del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza
del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.