Data: 2013-10-09 15:36:22

sospensione attività area pubblica

Buongiorno, oggi è tempo di quesiti...
Ho il caso di un commerciante su area pubblica titolare di un posteggio in una fiera annuale che si trova in rianimazione già da diversi mesi ed è conclamata la sua condizione irreversibile tanto che è stata "sospesa" la sua attività in CCIAA e nominato amministratore di sostegno a tempo indeterminato il coniuge.
Purtroppo mi hanno fatto pervenire il certificato medico in ritardo rispetto ai 10 gg. previsti dalla L.R. 28/2005 e quindi dovrò, mio malgrado, conteggiare l'assenza (che, per fortuna, è la prima).
Qualora, però, si voglia evitare la decadenza dell'autorizzazione/concessione e revoca del posteggio ogni anno dovranno inoltrarmi un certificato medico entro i 10 giorni dalla fiera...GIUSTO??
Ed ogni anno a venire (fino a che non riprenderanno loro l'attività oppure decideranno se affittarla/venderla) dovranno sempre presentare un certificato medico a giustificazione dell'assenza, ricordando i famosi 10 gg? NON ESISTONO ALTERNATIVE, VERO??
Perchè immagino che abbiano diverse fiere sparse per il territorio e vorrei evitargli un "aggravio" di lavoro.
Grazie per il suggerimento che potrete darmi, cordiali saluti,
Fulvia

riferimento id:15804

Data: 2013-10-09 20:39:19

Re:sospensione attività area pubblica

In questi casi occorre usare ragionevolezza (principio giuridico verso il quale deve essere improntata l'attività amministrativa).
Di fronte a certificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione in ritardo), potrebbe essere conteggiati, come assenza, solo i giorni decorrenti dalla scadere del termine fino al giorno in cui viene effettuata la dichiarazione.

I dieci giorni indicati dall'art. 71 decorrono dalla data in cui avviene l'inizio della sospesione. Se la sospensione inizia il 2 del mese , il soggetto ha tempo fino al 2+10, cioè fino al 12 del mese per comunicarla.

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