Il nostro regolamento riporta ancora la superficie minima per posti lavoro per l’attività di estetista e di acconciatore, è un limite ancora applicabile?
riferimento id:15802
Il nostro regolamento riporta ancora la superficie minima per posti lavoro per l’attività di estetista e di acconciatore, è un limite ancora applicabile?
[/quote]
Bel quesito.
In linea generale NON può escludersi una competenza comunale nella regolamentazione dei requisiti igienico-sanitari delle attività di estetica.
Tuttavia, qualora detti requisiti siano eccessivamente restrittivi o siano divenuti irragionevoli e sproporzionati potrebbero essere divenuti ILLEGITTIMI.
In linea generale sono vigenti .... ma ti consiglio di meditare sulla loro soppressione
infatti, il dubbio mi è sorto dalla lettura del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri n.110 dd. 06.08.2013 per legittimità costituzionale della L.R. 14/2012 regione Valle d’Aosta che disciplina gli acconciatori
“[i]Deve, quindi, concludersi che il contenuto dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L.R. 14/2012, secondo il quale l'apertura di locali adibiti all'esercizio di attivita' di acconciatore e' condizionata ad una superficie minima, rappresenta un vincolo al diritto di liberta' di iniziativa economica e costituisce barriera all'accesso all'attivita' stessa, senza che cio' trovi alcuna giustificazione in finalita' di interesse generale, peraltro, di segno contrario, realizzandosi un travalicamento della potesta' normativa regionale rispetto alla sfera di competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e mercato, ex art. 117, 2° comma, lett. e) Cost..[/i] ”
e la Risoluzione prot.n. 127611 del 26.07.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico che dice:
[i]L’individuazione della superficie minima da riservare all’attività commerciale non può costituire oggetto di previsioni regolamentari[/i]